Opinioni

Viaggio nella terra incognita delle concessioni demaniali. Itinerari e percorsi guidati

La dura realtà del malcapitato imprenditore balneare

Da qualche anno il malcapitato imprenditore balneare si trova a dover scegliere se intraprendere un viaggio nella terra sconosciuta, desertica, piena di pericoli (Direttiva Bolkestein, AGCM e Governo) con l’ausilio di compagni di avventura, come le amministrazioni comunali rivierasche e le associazioni sindacali, oppure fermarsi per trattare con il Governo con sit-in, proteste e manifestazioni, sperando in un gesto miracolistico, magari una sospensione della Direttiva predetta, non fidandosi di bando-tipo, o di decreto indennizzi, per attendersi una salvifica riforma dell’articolo 49 del Codice della navigazione. Coloro che affrontano invece il viaggio, portano con loro, oltre al solito scarso bagaglio comprensivo del valore economico degli investimenti e della amarezza di non essere stati ascoltati, un navigatore satellitare giuridico un po’ naif e forse poco affidabile, cui far riferimento per oasi e pozzi d’acqua.

Il navigatore, normalmente, offre diversi percorsi: a) quello classico (delle brochure), b) quello alternativo, difficile ma con diversi punti di ristoro di grande nome e pubblicità, c) infine, quello alternativo, in pianura, con pochi punti ristoro per gusti semplici, qui di seguito, descritti.

1. Trattandosi di materia amministrativa, le concessioni demaniali marittime godono della usuale attenzione dell’esperto amministrativista, cui ci si rivolge per ogni problema con l’amministrazione locale, il cui alto costo inquadra la sacralità della specializzazione. Unico difetto (od abitudine professionale dei suoi cultori) è che costoro sono adusi solo ad impugnare delibere, atti e regolamenti, PUA; pertanto soffrono di assenza di impostazione strategica sul problema.

2. L’alternativa alle impugnative di atti è un percorso giudiziario, attivato per fini intenditori, pubblicizzato massivamente da qualche giorno sui social e su alcune pagine sindacali, ovvero un ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione, per diverse imprese balneari riminesi, sul motivo di eccesso di potere giurisdizionale esercitato, a detta dei legali proponenti, illegittimamente dal Consiglio di Stato con la sentenza della Adunanza Plenaria n. 17/2021 inquadrata correttamente, come diretta emanazione applicativa della Direttiva 2006/123/CE. Anche qui le criticità sono molto significative: eliminare una corrente giurisprudenziale amministrativa ormai consolidatasi, che si fonda codesta su un potere processuale del giudice, conformativo, oltre che additivo/sostitutivo, sull’agire amministrativo di enti e pubblica amministrazione, nel rispetto dei principi di primazia dell’ordinamento comunitario e sugli artt. 49 e 56 TFUE. Il ricorso si basa su richiami giurisprudenziali, i quali invece risultano, all’esame dello scrivente, del tutto incongrui e non significativi.

3. L’ultimo percorso non ha il pregio di impugnare alcunché, non ha nemmeno il pregio di volare alto per far cambiare la giurisprudenza. Anzi, molto più prosaicamente, inquadra il problema delle concessioni demaniali in una ottica civile, urbanistica ed amministrativa, orientata per soluzioni contenziose pratiche. Lo scrivente, vi delinea alcuni concetti utili ad una navigazione sotto costa, evitando le correnti. Prendiamo spunto della decisione CGUE dell’11.07.2024, C-598/2022, richiamata dalla sentenza del CdS n. 4014/2025 e da altri richiami quali le decisioni del TAR Lazio, Roma, Sez. V ter, nn. 2507 e 3162 del 09/02 e dell’11/07/2026, laddove si recita che “L’autorizzazione alla occupazione del demanio conferisce loro [ai concessionari] soltanto un semplice diritto di superficie a carattere transitorio sulle opere non amovibili dagli stessi costruite sul demanio medesimo”. A ciò aggiungiamo altri indici del nostro discorso, ovvero le decisioni del TAR Toscana, Sez. III, 822/2015, ove la concessione demaniale deve essere inquadrata in una concessione avente ad oggetto un uso di un bene demaniale e dunque la tutela dello stabilimento balneare e del versamento del canone concessorio, che deriva da una disciplina speciale di cui agli artt. 34 e 37 Cod. Nav.; e la decisione del Cons. St., Sez. VII, 2620/2014, ove si intende che la concessione demaniale continua ad aver una pur limitata efficacia anche “per evitare i danni all’erario, conseguenti al deterioramento delle strutture e alla mancata riscossione del canone”, oltre altre, come TAR Toscana n. 328/2015 e CdS 229/2022 (entrambe sul diritto di superficie).

Le considerazioni da svolgersi, in sintesi, sono:

  • che l’incameramento ex art. 49 C.N. non solo non è automatico, anzi la concessione produce effetti limitatamente al non deterioramento della struttura inamovibile dello stabilimento balneare ed al pagamento puntuale del canone concessorio (sino all’avvio e definizione di una procedura complessa quale quella da predisporsi da parte della Agenzia Regionale del Demanio);
  • al concessionario è attribuito un diritto di superficie sulla struttura dello stabilimento balneare, purché conforme alla normativa urbanistica locale, da far valere in ogni sede; così come anche il suo valore economico patrimoniale.

Ciò detto, il grave problema, sottovalutato, della misura del canone e del suo adeguamenti alla media degli indici ISTAT, cui si rimanda a precedenti post dello scrivente, può essere fatto valere in ogni sede. Tali soluzioni possiedono il dettaglio di evidenziare questioni, comprensibili e risolvibili su un terreno civilistico, con tutte le conseguenze sopportabili in termini di tempo, strategia e costi.

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Fabio Maria Vellucci

Avvocato amministrativista e civilista, esperto di demanio marittimo e di esposti alle autorità, con esperienza trentennale in ambito portuale e consorziale e con enti pubblici. È stato avvocato del Comune di Gaeta (Latina) dal 1999 al 2002.