Non si può imporre la rimozione stagionale delle strutture a servizio dello stabilimento balneare permanente. Lo afferma una sentenza del Tar Campania, la n. 1408 del 26 settembre 2017 (sezione II Salerno), pubblicata nei giorni scorsi dalla rivista specializzata Patrimonio Pubblico.
La pronuncia riguarda in particolare la legge 10/2012 e il regolamento n.31/2017 della Regione Campania e il contenzioso riguardante lo stabilimento balneare Poseidonia Beach Club.
Così Patrimonio Pubblico riassume i contenuti della sentenza: «Anche a prescindere dal D.p.R. 13.2.2017, n.31 (“Regolamento di semplificazione della autorizzazione paesaggistica”), entrato in vigore il 6.4.2017, e dalla normativa regionale (nella specie L.R. Campania, n.10/2012, art. 1 e n.16/2014, art. 1, comma 42), vi è contraddittorietà nell’impartire carattere di stagionalità ad opere accessorie a struttura abilitata all’insistenza, invece, annuale, come uno stabilimento balneare».
Inoltre, sottolinea Patrimonio Pubblico, la sentenza stabilisce che «la posa in opere di piastrelle in legno e di una balaustra (nella specie a servizio di uno stabilimento balneare) ha evidente natura manutentiva, attesa la assenza di autonomia funzionale rispetto ai manufatti principali ricadenti in sito».
Riportiamo qui di seguito i due estratti più significativi della sentenza, la cui pubblicazione ci è concessa dalla rivista Patrimonio Pubblico.
«Considerato che le opere realizzande consistono nel “rifacimento del piano di copertura dello stabilimento balneare, mediante la posa in opere di piastrelle in legno“, e in una “balaustra avente la funzione di corrimano a servizio dello stabilimento balneare denominato “Poseidonia Beach Club”, opere di evidente natura manutentiva attesa la assenza di autonomia funzionale rispetto ai manufatti principali ricadenti in sito;»
«Ritenuto che il provvedimento, in parte de qua, non si sottrae alle censure di irragionevolezza e sproporzione denunciate in ricorso, tenuto conto: della natura fissa e permanente della struttura principale, cui i manufatti de quibus accedono, come compatibile con i rilasciati titoli autorizzativi e concessori di validità ed efficacia annuale (quanto, in particolare, alla concessione demaniale n. 4 del 2014, validata fino al 31.12.2020, giusta atto aggiuntivo del 22.5.2015); della conseguente contraddittorietà dell’impartito carattere di stagionalità ad opere accessorie a struttura abilitata all’insistenza, invece, annuale, peraltro espressamente consentita, ed anzi finanche auspicata, da pertinente normativa regionale (cfr. L.R. Campania, n.10/2012, art. 1 e n.16/2014, art. 1, comma 42); e tanto ancora in disparte la sopravvenuta disciplina contenuta nel D.p.R. 13.2.2017, n.31 (“Regolamento di semplificazione della autorizzazione paesaggistica”), entrato in vigore il 6.4.2017;»
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