Il tribunale amministrativo della Liguria ha annullato la validità della procedura comparativa con cui lo scorso agosto il Comune di Genova ha assegnato la concessione dei Bagni Monumento di Quarto. Le violazioni riscontrate dal Tar nei confronti dell’amministrazione comunale sono piuttosto gravi e riguardano il difetto di istruttoria e di motivazione, l’ingiustizia grave e manifesta, il travisamento dei fatti e la contraddittorietà della determina con cui il Comune ha riassegnato il titolo concessorio.
Il ricorso al Tar era stato presentato dalla società Bolero srls, che aveva partecipato alla procedura comparativa senza riuscire a ottenere la concessione. A vincere la gara, infatti, era stata una cordata di quattro imprenditori (Maurizio Burgi, Davide Reale, Anna Centenaro ed Eleonora Neirotti, non costituiti in giudizio).
L’esito della procedura comparativa era stato pubblicato il 21 agosto 2020 e la Bolero srls, uscita sconfitta, ha presentato ricorso al Tar di Genova il 4 settembre scorso, denunciando tra l’altro la violazione dell’articolo 37 del Codice della navigazione e dell’articolo 12 della direttiva 2006/123/CE “Bolkestein”. Secondo la società ricorrente, infatti, «la commissione di gara avrebbe illegittimamente ignorato il canone concessorio di € 25.000 indicato da Bolero srls. nell’offerta economica per considerare quello di € 20.000 erroneamente riportato nel piano economico finanziario». Inoltre, la Bolero ha contestato che nonostante i vincitori Burgi, Reale, Centenaro e Neirotti «abbiano dichiarato di partecipare congiuntamente alla procedura, impegnandosi a costituire una società di persone in caso di aggiudicazione, sia le offerte tecnica ed economica sia il P.E.F. risulterebbero sottoscritti esclusivamente dal signor Burgi, con la conseguenza che non sarebbero riferibili agli altri soggetti del raggruppamento né vincolanti per i medesimi. Anche il sopralluogo sarebbe stato effettuato soltanto dai signori Burgi e Reale, senza alcuna delega delle signore Centenaro e Neirotti», e «il deposito cauzionale risulterebbe intestato al solo signor Burgi e quindi non sarebbe idoneo a garantire l’eventuale inadempimento degli altri concorrenti in forma aggregata».
Il Comune di Genova si è costituito in giudizio, difendendo la piena legittimità del provvedimento impugnato; tuttavia il Tar Liguria, con sentenza n. 16/2021 pubblicata lo scorso 12 gennaio, ha dichiarato fondati tutti i motivi del ricorso, annullando la validità della procedura di gara a causa dei vari errori compiuti dalla commissione valutatrice.
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