Il Tar Toscana ha confermato la validità dell’estensione delle concessioni demaniali marittime fino al 2033, smentendo l’ipotesi che le strutture degli stabilimenti balneari possano essere incamerate prima di tale data. Si tratta del primo caso in cui un giudice nazionale ha dato applicazione all’articolo 1, commi 682 e 682 della legge 145/2018, senza mettere nemmeno in dubbio la compatibilità del provvedimento con il diritto italiano ed europeo. Infatti, secondo il Tar le concessioni degli stabilimenti balneari non sono scadute proprio grazie alla legge 145/2018, che ha esteso di quindici anni la loro validità: si tratta di una vera e propria indicazione per gli ancora troppi funzionari dei Comuni italiani che si rifiutano di applicare la norma.
La sentenza del Tar di Firenze, la n. 1377/2020 della terza sezione, è stata emessa ieri e riguarda il contenzioso su quattro stabilimenti balneari della Versilia – il Bagno Miraggio, il Bagno Biagi, il Bagno Milano e il Bagno Sirena, rappresentati e difesi dagli avvocati Roberto Righi, Ettore Nesi, Alberto Morbidelli e Maria Beatrice Pieraccini. I quattro stabilimenti avevano presentato ricorso contro l’Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e il Ministero dell’economia e finanze, rivendicando il diritto a un equo indennizzo in caso di eventuale incameramento previsto dall’articolo 49 del Codice della navigazione. Nello specifico, gli indennizzi richiesti dai concessionari ammontavano a 2.234.612 euro per il Bagno Miraggio (Marina di Pietrasanta), 2.582.656 euro per il Bagno Biagi (Marina di Pietrasanta), 1.763.489 euro per il Bagno Milano (Marina di Pietrasanta) e 3.221.843 euro per il Bagno Sirena (Lido di Camaiore).
Ebbene, i giudici del Tar Toscana hanno affermato che «le ricorrenti sono titolari di concessioni demaniali marittime non ancora scadute», in quanto «il termine della loro durata è stato prorogato fino al 31 dicembre 2020 in forza dell’art. 34 duodecies del d.l. n. 179/2012, convertito nella legge n. 221/2012. La suddetta scadenza è stata a sua volta prorogata al 31 dicembre 2033 per effetto dell’art. 1, comma 682, della legge n. 145/2018». Il loro ricorso è dunque stato dichiarato inammissibile, dal momento che secondo i giudici non si è verificata alcuna lesione poiché il temuto incameramento rappresenta un evento futuro e incerto, che «si inserirà in un quadro normativo che potrebbe essere del tutto diverso dall’attuale».
I giudici, ribadendo il principio secondo cui l’incameramento ex art. 49 non può verificarsi in corso di concessione, hanno difatti sottolineato che l’estensione al 2033 è pienamente valida. In sostanza, un contenzioso originariamente partito per ottenere il diritto al riconoscimento del valore commerciale ha dato origine a una pronuncia che conferma la validità della 145/2018.
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