L’amministrazione comunale non può restare silente davanti alle richieste di estensione delle concessioni balneari al 2033, ma è anzi tenuta a dare una risposta, positiva o negativa che sia. Lo ha affermato il Tar di Napoli, che ha imposto al Comune di Pozzuoli di dare un riscontro alla domanda di estensione al 2033 su due concessioni demaniali marittime. Con due sentenze gemelle (le numero 1217 e 1218 del 23 febbraio 2021), la settima sezione del tribunale amministrativo della Campania (presidente Liguori, estensore Di Napoli) ha riconosciuto i diritti di due imprenditori balneari, rappresentati e difesi dall’avvocato Luigi Roma, che avevano presentato ricorso contro il silenzio-inadempimento dell’amministrazione comunale di Pozzuoli davanti alla richiesta di rilascio del prolungamento al 2033.
Le due concessioni, rilasciate prima del 2009, rientrano tra le aventi diritto al prolungamento fino al 31 dicembre 2033 disposto dalla legge 145/2018. I titolari avevano presentato apposita richiesta al Comune di Pozzuoli a ottobre 2019, ma non hanno mai ricevuto risposta e hanno dunque deciso di presentare ricorso.
Il Tar di Napoli, obbligando il Comune di Pozzuoli a prendere in esame la richiesta di estensione al 2033, non ha tuttavia affermato che il riscontro deve avere per forza un esito positivo. Infatti, precisa la sentenza, «l’amministrazione dovrà considerare, nel provvedere sull’istanza di parte ricorrente, la compatibilità delle norme invocate da parte ricorrente (in particolare l’art. 1, comma 682 e comma 683 della legge 145/2018) con il diritto dell’Unione europea», e «pertanto il potere in capo all’amministrazione non è rigorosamente vincolato, non potendo il Comune limitarsi a “prendere atto” della nuova scadenza legislativa», poiché «alla luce dei principi fissati dalla Corte di giustizia europea, l’amministrazione dovrà valutare se la concessione in questione presenti un interesse transfrontaliero certo, tenuto conto in particolare della situazione geografica del bene e del valore economico di tale concessione, nel qual caso la proroga automatica è incompatibile col diritto dell’Unione europea».
Se il Comune continuerà a restare silente per i prossimi due mesi, il Tar di Napoli ha disposto la nomina di un commissario ad acta per procedere con la valutazione delle istanze entro i successivi sessanta giorni.
I testi delle sentenze
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