Sicurezza

Stabilimenti balneari, nuovo DVR per prevenire rischio coronavirus

Come e perché aggiornare il proprio piano di gestione sanitaria al fine di prevenire il contagio ed evitare sanzioni

La pandemia del coronavirus impone ai titolari di stabilimenti balneari di avere un occhio di riguardo per la valutazione del rischio biologico, sia per gli operatori che per gli utenti della spiaggia.

A questo proposito è consigliabile che tutti i concessionari redigano un documento a integrazione del DVR, nel quale inserire le azioni atte a contenere il rischio da contagio in funzione della propria attività e indicare coloro a cui sono indirizzate, per ruolo e competenze.

Che cos’è il DVR

Il DVR (“Documento di valutazione del rischio fondamentale”), previsto del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (d.lgs 81/2008) per ogni tipo di azienda, deve essere obbligatoriamente redatto, custodito ed esibito agli organi di controllo in caso di ispezione o richiesta di verifica. Il DVR serve per identificare e valutare i rischi presenti in azienda e deve contenere le procedure e le misure di prevenzione e protezione idonee. La normativa in vigore stabilisce di elaborare questo documento obbligatorio con l’obiettivo di prevenire e ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. A seguito della valutazione dei rischi, infatti, viene attuato un preciso piano di prevenzione e protezione con l’obiettivo di eliminare, o quantomeno ridurre, le probabilità di situazioni pericolose.

Come aggiornare il DVR alla luce del coronavirus

La pandemia in corso rende consigliabile un documento a integrazione del DVR, nel quale ogni struttura balneare inserirà le azioni atte a contenere il rischio di contagio in funzione della propria attività e indicherà coloro a cui sono indirizzate, per ruolo e competenze. È probabile che i prossimi decreti a sostegno dell’apertura degli stabilimenti balneari richiederanno anche un “Piano operativo di autocontrollo” per la salvaguardia della salute degli utenti, dunque potrebbe essere una buona idea sviluppare un unico protocollo che tenga di conto di tutte le esigenze, sia interne per gli operatori che esterne per gli utenti. Tale documento potrà essere supportato anche da altri semplici documenti, come la procedura dove si spiega per esempio come vengono svolte le sanificazioni, quando vengono fatte, con cosa e chi le fa. Una checklist o un registro a firma dell’operatore attesteranno l’avvenuta operazione indicata nei tempi e nei modi dalla procedura. Nello stesso registro delle azioni quotidiane è consigliabile lasciare uno piccolo spazio a firma della direzione aziendale o del responsabile dell’impianto, a titolo ispettivo.

La cosa importante è scrivere quello che si fa, ma soprattutto fare quello che si scrive. Il DVR, al contrario di quanto si possa pensare, non è un semplice atto burocratico bensì un documento di grande importanza per tutti i soggetti giuridici.

Cosa deve contenere il nuovo DVR

Per saperne di più su questo delicato argomento abbiamo rivolto alcune domande a Daniele Biasci, esperto del controllo della qualità e gestione del rischio clinico con funzioni di RSPP e responsabile sicurezza in Salvamento Academy nonché che in alcuni impianti natatori nella provincia di Pisa e centri di medicina dello sport.

«Il documento di valutazione del rischio è di fatto un atto di tutela per la salute del lavoratore», afferma Biasci. «Si tratta di un documento comprovante l’analisi del rischio della probabilità che un pericolo possa manifestarsi procurando un danno al lavoratore. La normativa di riferimento (ex-626, in memoria della normativa precedente) è il “Testo unico della sicurezza sul lavoro” (Tusl), che è un complesso di norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro emanate con il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008. Il responsabile del DVR è il datore di lavoro: egli non può delegare questa attività ma, in ogni caso, può decidere di affidarsi a un tecnico specializzato nel campo della sicurezza sul lavoro per una consulenza mirata. Il documento di valutazione del rischio è indispensabile per regolarizzare la posizione di ogni azienda con almeno un dipendente, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, che abbia al proprio interno collaboratori, dipendenti, volontari, stagisti, professionisti che partecipino in qualche modo all’organizzazione dell’attività».

Ma cosa deve contenere un DVR in questo momento di pandemia? «Il DVR serve a valutare le probabilità di accadimento di un evento dannoso per i collaboratori che a qualunque titolo partecipano all’organizzazione dell’attività, calcolare l’entità del danno che ne può derivare e suggerire concrete misure di prevenzione e protezione», prosegue Biasci. «Prima di passare alla stesura del documento (in forma cartacea o digitale), è necessario raccogliere alcune informazioni circa l’attività oggetto di valutazione: numero di addetti, mansioni svolte, fasi del processo lavorativo, eccetera. Il documento deve contenere l’anagrafica aziendale, l’organigramma del servizio di prevenzione e protezione (cioè le figure professionali coinvolte nella redazione del DVR come responsabile del servizio prevenzione e protezione, medico competente, responsabile della sicurezza eletto dai lavoratori, dirigenti, preposti), la descrizione del ciclo lavorativo (elenco di impianti, macchinari, attrezzature, sostanze chimiche impiegate, eccetera), l’identificazione delle mansioni di ogni addetto, la relazione sulla valutazione di tutti i rischi che individua i pericoli presenti in ogni fase lavorativa e per ogni mansione individuata, i dipendenti esposti ai rischi specifici (rumore, vibrazioni, eccetera), la stima dell’esposizione e della gravità del danno (per esempio la presenza di una bombola di ossigeno prevede l’obbligo di possedere la relativa scheda tecnica e tutte le informazione per la gestione in sicurezza, vedi articolo); il programma delle misure di prevenzione e protezione con le eventuali procedure da adottare per migliorare i livelli di sicurezza, i tempi di realizzazione e l’indicazione dei dispositivi di protezione individuali da utilizzare e il programma degli interventi migliorativi necessari per aumentare i livelli di sicurezza».

Chi deve compilare il DVR e dove deve essere custodito

Da luglio 2013 tutte le aziende sono tenute ad avere il DVR, anche quelle con meno di dieci collaboratori. Il documento deve essere redatto a cura del datore di lavoro, che può avvalersi di un consulente esterno a cui non può demandare la propria responsabilità, oltre che della consulenza interna di:

  • RSPP (responsabile del servizio prevenzione e protezione);
  • medico del lavoro (se previsto dalla tipologia aziendale);
  • RLS (responsabile della sicurezza eletto dai lavoratori) se eletto.

Il documento deve essere custodito presso la sede aziendale.

Il DVR ha una scadenza temporale?

Il documento di valutazione dei rischi, così come definito nell’art 28 del d.lgs 81/2008, è un documento versatile e flessibile che deve adattarsi alle caratteristiche dell’azienda, sia in termini di contenuti che di periodicità della revisione. Una prima indicazione sui termini della revisione ci viene già dall’art 29 del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, rivisitato dal d.lgs 106/2009, in cui si definisce che la rivalutazione del documento debba essere effettuata qualora intervengano:

  • significative modifiche dell’organizzazione aziendale (acquisto di nuovi strumenti o macchinari, ristrutturazioni, traslochi, cambiamenti organizzativi);
  • importanti infortuni o malattie professionali;
  • nuove nomine all’interno dell’organigramma della sicurezza;
  • aggiornamenti normativi che ne implichino una revisione;
  • se gli esiti della sorveglianza sanitaria ne diano indicazioni.

Chi verifica la corretta tenuta del DVR e quali sono le sanzioni per chi non ottempera alla normativa

«Esistono diversi enti preposti a diversi tipi di controlli che possono richiedere di visionare il DVR – conclude Biasci – quali per esempio l’Asl, l’Inps, l’Inail o i vigili del fuoco, e che possono addebitare sanzioni che vanno da un minimo di 3.000 fino a un massimo di 15.000 euro di ammenda al datore di lavoro e pene detentive fino a otto mesi. Inoltre la mancata redazione del DVR, se reiterata, può comportare anche la sospensione dell’attività imprenditoriale».

In conclusione, oggi con l’attuale emergenza sanitaria il DVR deve essere aggiornato con un protocollo di rischio biologico “no covid” che deve essere affiancato da quello sanitario che preveda presidi e formazione adeguata a cui tutti i dipendenti dell’azienda devono scrupolosamente attenersi. Per questo la Salvamento Academy nei prossimi giorni organizzerà una videoconferenza con la partecipazione dei propri esperti sulla sicurezza, con l’obiettivo di fornire maggiori informazioni su questo importante argomento. La partecipazione è gratuita previa registrazione sul modulo online disponibile a questo link: https://form.jotform.com/201193107581348

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Stefano Mazzei

Dottore in scienze dell'educazione e della formazione, è il fondatore di Salvamento Academy, azienda specializzata in corsi di alta formazione di primo soccorso e fornitura di kit per l'emergenza.