Attualità

Spiagge, UE: ‘Si vada a gara senza indennizzi per gli attuali gestori’

La commissaria Bieńkowska ribadisce la contrarietà di Bruxelles a qualsiasi vantaggio per i titolari delle imprese balneari nelle future evidenze pubbliche.

«Sull’indennizzo la direttiva Bolkestein è chiara: l’autorizzazione non può accordare alcun vantaggio al prestatore uscente». Lo ha affermato senza mezzi termini la commissaria europea al mercato interno Elżbieta Bieńkowska, che due giorni fa ha risposto a un’interrogazione dell’europarlamentare Mara Bizzotto (Lega Nord) sull’applicazione della direttiva Bolkestein alle concessioni balneari.

Si tratta di una nuova bocciatura preventiva ai contenuti della legge a cui il governo italiano sta lavorando per applicare la Bolkestein alle spiagge del nostro paese, aprendo alle gare ma tutelando gli attuali concessionari con un periodo transitorio e il riconoscimento del valore commerciale in caso di perdita della concessione, come è emerso dalla bozza che abbiamo pubblicato su Mondo Balneare (vedi notizia).

Il testo della riforma non è stato mai ufficialmente reso pubblico, ma già lo scorso 20 luglio la direttrice della commissione europea alla crescita Lowri Evans, alla quale il sottosegretario Sandro Gozi aveva sottoposto una prima bozza, aveva espresso forti perplessità in merito ai meccanismi di indennizzo e al periodo transitorio, ritenuti dei «vantaggi indebiti» (vedi notizia). E lo scorso giovedì la Bieńkowska ha confermato questa posizione di fermezza, pur ricordando il riferimento della sentenza della Corte di giustizia europea che lo scorso 14 luglio si è espressa contro le proroghe rilasciate negli ultimi anni dallo Stato italiano ai concessionari balneari, ma ha anche fornito imporanti aperture in merito alla «necessità di tutelare il legittimo affidamento» (vedi sentenza).

Pare però che a Bruxelles si fatichi ad accettare qualsiasi tentativo di salvaguardare gli investimenti che gli imprenditori balneari italiani hanno effettuato quando nel nostro paese vigeva un regime di rinnovo automatico della concessione al medesimo titolare, garantendo un orizzonte illimitato, poi abrogato da un giorno all’altro per adeguarsi alla direttiva Bolkestein.

Eppure, ad accreditare il diritto all’indennizzo c’è un’altra importante pronuncia europea nota come “sentenza Laezza”, relativa alle concessioni per il gioco d’azzardo, che stabilisce la legittimità per il concessionario uscente a ricevere un riconoscimento sui beni perduti (ne abbiamo parlato in questo articolo).

Qui di seguito riportiamo il testo dell’interrogazione di Mara Bizzotto, presentata il 3 agosto 2016, e la risposta della commissaria Elżbieta Bieńkowska del 15 dicembre scorso.

Interrogazione parlamentare del 3 agosto 2016 n. E-006202-16 (fonte)
Mara Bizzotto (ENF)
Oggetto: Tutela degli operatori balneari italiani: valutazione urgente della Commissione in seguito alla sentenza della Corte di giustizia

La Corte di giustizia europea ha emesso il 14 luglio 2016 la sentenza in merito alle cause C-458/14 e C-67/15, concludendo che la proroga delle concessioni demaniali fino al 2020 è contraria a quanto disposto dalla direttiva 2006/123/CE.

Nella risposta alla mia precedente interrogazione E-002126-16 la Commissaria Elżbieta Bieńkowska affermava che «qualsiasi valutazione da parte della Commissione della questione sollevata è subordinata alla sentenza della Corte». Le oltre 30mila aziende balneari italiane sono fondamentali per il turismo e l’economia nazionali e negli anni hanno investito in strutture, impianti e recuperi ambientali.

Stanti le istanze degli operatori del comparto balneare italiano che vedono le loro attività in pericolo e con esse migliaia di posti di lavoro, può la Commissione far sapere con la massima sollecitudine e sulla scorta della sentenza della Corte di giustizia:

1. se valuta positivamente un’eventuale proposta del governo italiano di prevedere un periodo di transizione (fino a 30 anni) per consentire alle imprese di rientrare degli investimenti fatti;
2. se ritiene compatibile con la direttiva in questione il fatto che le gare ad evidenza pubblica prevedano requisiti qualificanti come l’esperienza professionale, le competenze maturate, la salvaguardia dei posti di lavoro, ecc.;
3. se intende riconoscere agli operatori balneari che perderanno la concessione un indennizzo pari al valore complessivo dell’azienda?

 

Risposta di Elżbieta Bieńkowska a nome della Commissione (fonte)

In seguito alla pronuncia pregiudiziale del 14 luglio 2016 della Corte di giustizia e in base alle informazioni di cui dispongono i servizi della Commissione, le autorità italiane stanno al momento valutando le misure da adottare in risposta a tale sentenza. La Commissione pertanto non può in questa fase esprimersi sulla questione ed esaminerà possibili soluzioni alla luce della normativa pertinente.

Per quanto riguarda il periodo di transizione, la Commissione rinvia l’onorevole deputata alla suddetta sentenza, da esaminarsi a questo proposito.

Il vigente diritto dell’UE non contiene una norma specifica che disciplini i requisiti relativi all’esperienza professionale dei futuri titolari di autorizzazioni. Occorre comunque tenere in considerazione quanto stabilito all’articolo 67, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici. Tale disposizione consente di tenere conto di tale aspetto, ma solo nella misura in cui ha un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione richiesto dalle autorità che rilasciano l’autorizzazione.

Riguardo all’indennizzo, l’articolo 12 della direttiva 2006/123/CE stabilisce che l’autorizzazione non può accordare alcun vantaggio al prestatore uscente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alex Giuzio

Caporedattore di Mondo Balneare, dal 2008 è giornalista specializzato in economia turistica e questioni ambientali e normative legate al mare e alle spiagge. Ha pubblicato "La linea fragile", un saggio sui problemi ecologici delle coste italiane (Edizioni dell'Asino, 2022), e ha curato volume "Critica del turismo" (Grifo Edizioni 2023).
Seguilo sui social: