Norme e sentenze

Spiagge, Consiglio di Stato respinge estensione concessioni

I giudici danno torto a un balneare toscano che chiedeva il prolungamento del titolo per ammortizzare gli investimenti effettuati in regime di rinnovo automatico.

Nonostante la positiva sentenza del Tar Abruzzo sul legittimo affidamento delle concessioni ai balneari che hanno effettuato investimenti, c’è una pronuncia negativa del Consiglio di Stato che afferma l’esatto contrario. E cioè che la proroga al 2020 sarebbe già sufficiente per compensare il danno subìto in seguito all’abrogazione del rinnovo automatico. Per i titolari degli stabilimenti prosegue così purtroppo il grave caos normativo in materia di rinnovo delle concessioni, che potrà essere risolto solo con un’adeguata legge di riforma.

Lo scorso 11 giugno, i giudici di Palazzo Spada hanno respinto il ricorso presentato da uno stabilimento di Pisa, il Bagno Vittoria di Alessandro Cordoni, difeso dagli avvocati Roberto Righi ed Ettore Nesi, che chiedeva al Comune di Pisa il prolungamento del titolo concessorio in base agli investimenti effettuati in regime di rinnovo automatico. Una decisione particolarmente grave non solo per il caso specifico, ma perché rappresenta un precedente di cui preoccuparsi.

I fatti

Come riepiloga la sentenza del Consiglio di Stato, «in data 31 dicembre 2015 la s.n.c. Bagno Vittoria di “Cordoni Alessandro & C.”- che gestisce l’omonimo stabilimento balneare, ubicato nel Comune di Pisa, in forza della concessione demaniale marittima del 21 ottobre 2009, prevedente una scadenza al 31 dicembre 2014 – ha presentato domanda di rideterminazione della durata della predetta concessione ai sensi dell’art. 3, comma 4-bis, del d.l. n. 400 del 1993, sostenendo di avere interesse al rilascio di un titolo concessorio, idoneo a consentire l’ammortamento degli investimenti effettuati e la remunerazione del capitale investito. Gli investimenti sono stati realizzati in un contesto temporale in cui risultava esistente una stabilità del rapporto concessorio, garantita sia dal diritto di insistenza di cui all’art. 37 cod. nav., che dal rinnovo automatico del titolo».

Dopo l’abrogazione del rinnovo automatico, il Bagno Vittoria si è infatti trovato con ingenti investimenti ancora da ammortizzare, per i quali la scadenza del 31 dicembre 2020 non sarebbe bastata. «Il nostro piano economico-finanziario prevede il termine degli ammortamenti nel 2038 – spiega Cordoni a Mondo Balneare – e ad oggi abbiamo ancora 300.000 € da ammortizzare». Per questo l’imprenditore ha richiesto l’estensione del titolo al Comune di Pisa, che tuttavia lo ha rifiutato, portando Cordoni a rivolgersi prima al Tar e poi al Consiglio di Stato.

La decisione del Consiglio di Stato

Con la sentenza n. 3600 dell’11 giugno 2018, il Consiglio di Stato ha dato ragione al Comune di Pisa e ha respinto la possibilità di prolungare il titolo del Bagno Vittoria, adducendo le seguenti motivazioni:

Nel caso di specie, l’istanza al prolungamento della concessione per il tempo occorrente all’ammortamento degli investimenti effettuati in precedenza, è carente dei requisiti richiesti.
Anzitutto, si osserva che il regime del rinnovo automatico della concessione, ossia del c.d. diritto di insistenza ex art. 37 Cod.nav., che garantiva la stabilità del rapporto concessorio è stato abrogato, a seguito della procedura di infrazione n. 2008/4908 avviata ai sensi dell’art 28 TFUE dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia, dall’art. 1, comma 18, del d.l. n. 194/2009. L’abrogazione N. 06335/2017 REG.RIC. dell’istituto del diritto di insistenza – in base al quale era riconosciuto un regime preferenziale nei confronti del concessionario uscente – risponde all’esigenza di adeguare le modalità di scelta del concessionario ai principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento.
Parimenti, il legislatore nazionale ha prorogato la durata delle concessioni in essere, dapprima sino al 31 dicembre 2015 e successivamente al 31 dicembre 2020, in modo da tutelare l’interesse dei concessionari che hanno effettuato investimenti in vigenza del regime precedente.
Nel caso di specie, dunque, il titolo concessorio, di cui è titolare la società appellante, ha efficacia sino alla data del 31 dicembre 2020; ne consegue la carenza di un interesse attuale e concreto all’ulteriore proroga.
Peraltro, anche ad ammettere che l’interesse sia connotato da attualità e concretezza, non sussiste l’obbligo in capo all’Amministrazione di provvedere ex ante, in un contesto normativo alquanto complesso, certamente implicante un’approfondita valutazione caso per caso nell’esatto momento in cui si evidenzia l’interesse pubblico a disporre del bene demaniale. Tali considerazioni sono state espresse dall’Amministrazione con la nota del 28 novembre 2016 che, seppure non può dirsi espressione di un diniego in senso tecnico, assume tale valenza allo “stato degli atti”.
Va rilevato, parimenti, che l’art. 1, comma 18, del d.l. n. 194 del 2009, riferendosi a concessioni in scadenza entro il 31 dicembre 2015 e per le quali è stata disposta la proroga sino al 31 dicembre 2020, non ha modificato la disciplina della durata del rapporto concessorio in modo imprevedibile al tempo del rilascio della concessione o in modo tale da vulnerare l’aspettativa del concessionario. La situazione di incertezza lamentata dalla parte ricorrente sarebbe sorta qualora fosse stata anticipata la scadenza programmata, ma non nell’ipotesi di specie, ossia di prolungamento della durata del rapporto concessorio scaduto.

Per scaricare la sentenza del Consiglio di Stato, clicca qui (.pdf, 6 pagine)

La contraddizione con il Tar Abruzzo e la protesta del balneare

Come detto, la decisione del Consiglio di Stato va in senso opposto a quanto stabilito lo scorso 2 luglio dal Tar Abruzzo, che su un altro caso analogo – la richiesta cioè di uno stabilimento di Giulianova di ottenere il prolungamento del titolo in base agli investimenti effettuati – si è invece espresso positivamente, ammettendo la possibilità di un’estensione fino a 20 anni (vedi notizia).

Per questo il balneare toscano Alessandro Cordoni, affranto per l’esito negativo del suo contenzioso, ci ha segnalato la sua sentenza sostenendo che «è stata ignorata completamente la pronuncia del 14 luglio 2014 “Promoimpresa” della Corte di giustizia europea che prevede il legittimo affidamento», e che difatti è alla base dell’altra decisione del Tar Abruzzo.

«Il fatto che venga sostenuta la mancanza di interesse da parte nostra nell’ottenere la proroga – conclude Cordoni – vuol dire impedire a un’impresa di guardare avanti, di fare nuovi investimenti e di muoversi sul mercato, anche impedendo di fatto una semplice cessione di quote a terzi sminuite nel loro valore».

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Alex Giuzio

Caporedattore di Mondo Balneare, dal 2008 è giornalista specializzato in economia turistica e questioni ambientali e normative legate al mare e alle spiagge. Ha pubblicato "La linea fragile", un saggio sui problemi ecologici delle coste italiane (Edizioni dell'Asino, 2022), e ha curato il volume "Critica del turismo" (Grifo Edizioni 2023).
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