Il Piano di utilizzo del demanio marittimo della Regione Sicilia potrebbe essere tutto da riscrivere. È la conseguenza di quanto ha stabilito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, pronunciandosi a sezioni riunite lo scorso 18 settembre sul ricorso proposto dall’Associazione Turistica Balneare Siciliana con gli avvocati Andrea Scuderi e Giovanni Mandolfo. Il tribunale ha accolto il ricorso, disponendo l’annullamento del decreto n. 1 del 2 gennaio 2025, emanato dall’assessorato regionale del territorio e ambiente, con cui è stata disciplinata la “Nuova procedura per l’approvazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime”.
I giudici hanno inoltre disposto l’annullamento della circolare n. 3 del 3 gennaio 2025, emanata dal medesimo assessorato, nella parte in cui è previsto che l’ufficio tecnico competente può revisionare il Pudm sulla base delle eventuali prescrizioni od osservazioni contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità o nel parere di valutazione ambientale strategica e delle eventuali osservazioni dei portatori di interesse legittimo. Questo perché, secondo i giudici, tali atti violano la competenza del consiglio comunale riconoscendo alla giunta il potere di modificare il Pudm deliberato dall’organo consiliare. Nello specifico, non sussiste una norma di legge che l’autorizzi in un procedimento in cui, invece, la legge regionale espressamente riconosce la competenza consiliare.
Commenta Antonello Firullo, presidente dell’Associazione Turistica Balneare Siciliana: “Tenuto conto che l’annullamento di un atto generale di valenza regolamentare, qual è l’impugnato decreto assessoriale – nei sensi e limiti indicati nel parere – ha effetto erga omnes, pur rendendosi necessario attendere ancora il decreto del presidente della Regione che definisca il ricorso straordinario, si ritiene che vi siano già rilevanti ragioni per valutare una revisione delle procedure in corso di approvazione dei Pudm, consentendo la più compiuta valutazione delle osservazioni formulate dai portatori di interesse legittimo nell’ambito del procedimento”.
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