di Alex Giuzio
Disponibilità a prorogare le attuali concessioni, ma al massimo per soli 8 anni; indennizzo per il concessionario uscente e più tempo per l’entrata in vigore della legge. Questi gli ultimi aggiornamenti della bozza di riforma del demanio marittimo, che nell’ultima versione contiene delle minime aperture da parte del governo. Ancora è presto per parlare di miglioramenti, anzi: le associazioni balneari hanno già dichiarato irricevibile anche questa bozza.
I principali nodi critici non sono ancora stati risolti – come l’aumento dei canoni e l’entità della proroga – e i sottosegretari Sandro Gozi, Pier Paolo Baretta e Francesca Barracciu, che stanno lavorando al cosiddetto "Ddl Spiagge" insieme all’Agenzia del demanio, hanno accolto in maniera insufficiente le osservazioni dei rappresentanti degli imprenditori balneari, seppure rispetto alla prima versione del ddl, che addirittura ignorava completamente i diritti delle imprese esistenti, qualche modifica c’è stata.
In generale, però, il testo di legge è ancora insoddisfacente per gli attuali imprenditori balneari, e contiene solo delle proposte su cui proseguire la trattativa per renderle accettabili. Analizziamo punto per punto le principali novità e criticità della nuova versione del disegno di legge rispetto alla bozza precedente.
Tutela delle attuali imprese balneari: proroga delle concessioni da 2 a 8 anni
Nell’ultima bozza di disegno di legge è stato modificato il fondamentale incipit: all’articolo 1 si afferma infatti che
La presente legge disciplina le concessioni dei beni demaniali marittimi, al fine di incrementare l’efficienza del sistema turistico italiano, riqualificando e rilanciando l’offerta turistica, e di promuovere la pianificazione e la gestione integrata della zona costiera come strumento essenziale per la sua conservazione e il suo sviluppo sostenibile, tutelando il mantenimento delle identità delle aree costiere storicamente antropizzate e valorizzando i sistemi di micro e piccole imprese ivi insediate nel rispetto dei principi posti a tutela della concorrenza e del mercato.
In poche parole, viene finalmente introdotto il principio più volte ribadito a parole dai sottosegretari, ma mai messo per iscritto nelle precedenti bozze: sulle concessioni balneari si aprirà alla concorrenza come richiesto dall’Unione europea, ma allo stesso tempo si tuteleranno le imprese già esistenti, che hanno realizzato ingenti investimenti sulla base di un contratto di rinnovo automatico con lo Stato, poi abrogato. Nella versione precedente del decreto, la frase sulla tutela delle piccole imprese non esisteva.
Tale principio, nella pratica, viene reso effettivo dall’articolo 15-bis, che non compariva nella precedente versione del ddl. Il nuovo articolo apre al regime transitorio di proroga delle attuali concessioni balneari, e al comma 2 recita così:
2. Le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge già prorogate fino al 31 dicembre 2020 dall’art. 1, comma 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogate fino al ———-, ferma restando l’applicazione alle stesse delle disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 della presente legge.
La bozza di legge non indica ancora la durata della proroga, che le associazioni balneari hanno chiesto per almeno 30 anni. Il problema emerge tuttavia subito dopo, dove la bozza riporta un comma 2 alternativo a quello appena citato:
(oppure) 2. All’art. 1, comma 18 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e successive modificazioni, le parole da “fino al 31 dicembre 2020” a “soppresso” sono sostituite dalle seguenti “da un minimo di 2 anni fino ad un massimo di 8 anni in relazione all’ammortamento degli investimenti effettuati". La durata della proroga di ciascuna concessione è stabilita dall’amministrazione concedente con provvedimento motivato.
In questo secondo caso la proroga viene fissata da 2 a 8 anni, a discrezione delle amministrazioni comunali. Un periodo in ogni caso troppo esiguo, che oltretutto determinerebbe un grande squilibrio di località in località. Da parte del governo, insomma, l’apertura a una congrua proroga è ancora insufficiente. Sul piatto ci sono due diversi commi e solo uno di questi sarà approvato: nel primo è ancora da scrivere la durata della proroga, nel secondo è troppo scarsa. Sicuramente questo aspetto sarà oggetto di discussione tra sindacati e governo nel corso del tavolo tecnico convocato per il prossimo 13 gennaio (vedi notizia).
Dopo la proroga, le aste
Terminato il periodo transitorio, anche le attuali imprese balneari andranno a evidenza pubblica. L’articolo 8 della bozza di legge è dedicato all’indennizzo a favore del concessionario uscente nel regime transitorio, il quale “ha diritto alla corresponsione, a carico del concessionario subentrante, di un indennizzo” determinato in base a “i beni aziendali non integralmente ammortizzati, che devono essere ceduti da parte del concessionario uscente a quello subentrante, gli investimenti effettuati nel corso della concessione e l’avviamento dell’azienda commerciale”.
La perizia dei beni non ammortizzati è da effettuare a carico del concessionario uscente, almeno sei mesi prima della scadenza della concessione, tramite un tecnico nominato dall’amministrazione comunale. Gli investimenti vengono determinati “sulla base del relativo piano di ammortamento, e con riguardo alla quota parte non ammortizzata ai sensi della normativa fiscale”; mentre l’avviamento “sulla base dei redditi dichiarati o accertati ai fini delle imposte sui redditi in relazione agli ultimi tre periodi d’imposta anteriori”.
Il valore totale della concessione “deve essere reso pubblico in occasione della indizione della procedura competitiva di selezione, e deve essere corrisposto dal concessionario subentrante al concessionario uscente. Il rilascio della concessione è subordinato al previo pagamento dell’indennizzo da parte del concessionario subentrante”.
La legge non entrerà in vigore il 1° gennaio 2015
Un’altra importante modifica è nella data di entrata in vigore della riforma. La precedente bozza la fissava al 1° gennaio 2015, mentre nell’attuale versione è eliminato ogni riferimento temporale.
Appariva già scontato (lo abbiamo evidenziato nel nostro articolo precedente) che il governo, nonostante la fretta, non sarebbe riuscito a completare e approvare il decreto entro la fine del 2014, a causa della materia troppo complessa e della mancanza di tempo. Ora questa supposizione è diventata certezza: il sottosegretario Barracciu ha convocato le associazioni di categoria per il 13 gennaio prossimo, e solo allora sarà possibile sapere qualcosa di più sulle tempistiche del decreto.
Nuove spiagge all’asta
Se il regime transitorio vale solo per le aree già in concessione, il Ddl Spiagge nel frattempo stabilisce le evidenze pubbliche per i tratti di spiagge libere. La durata delle nuove concessioni è fissata tra i 6 e i 20 anni (nella versione precedente del decreto, il massimo era 25 anni), con affidamento in base alla "maggiore rispondenza ai requisiti previsti dal bando pubblico e dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base di un piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per l’arco temporale oggetto della concessione".
Tra i criteri al centro della valutazione, la cui gestione spetterà a Regioni e Comuni, figurano gli investimenti da realizzare, gli strumenti di finanziamento, gli standard qualitativi, il rispetto dell’accessibilità e il basso impatto ambientale. La professionalità acquisita vale solo il 20% del punteggio, mentre per quanto riguarda la tutela da organizzazioni malavitose, il ddl stabilisce di fissare un non meglio definito "rating di legalità" da stabilire entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Anche il numero massimo di concessioni è deciso dall’amministrazione concedente, che “può stabilire che un operatore economico possa essere titolare di un numero massimo di concessioni, tale comunque da garantire adeguata pluralità e differenziazione dell’offerta nell’ambito territoriale di riferimento”.
Una procedura di indennizzo è prevista anche per queste nuove concessioni: l’articolo 9 è dedicato all’indennizzo al concessionario uscente (esclusi quelli in regime transitorio, trattati all’articolo 8). In questo caso non è considerato l’avviamento, ma solo i beni aziendali non ammortizzabili e gli investimenti.
L’aumento dei canoni resta elevato
Rimane invariato il notevole aumento dei canoni delle concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo, che va dal +100% al +1500%. L’articolo 6, che determina la revisione delle tariffe, non è stato ritoccato e al momento elimina la categoria C (uso pubblico a minore valenza turistica), lasciando solo le categorie A e B relative ad aree, pertinenze e specchi acquei concessi per utilizzazioni a uso pubblico rispettivamente ad alta o a normale valenza turistica. Le cifre aumentano vertiginosamente: per le aree scoperte la tariffa va da 5,2 euro/metro quadro (categoria A, ad oggi 2,6 euro/metro quadro) a 2,6 euro/metro quadro (categoria B, ad oggi 1,3 euro/metro quadro); per le aree occupate con impianti di facile o di difficile rimozione si va da 28 euro/metro quadro (categoria A) a 16,80 euro/metro quadro (categoria B). Ad oggi le tariffe sulle aree coperte sono distinte tra facile rimozione e difficile rimozione, con tariffa minima di 2,1 euro e massima di 5,7 euro.
Inoltre, rimane la soglia minima per cui "il canone minimo per concessioni con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali, impianti di facile o di difficile rimozione e specchi acquei non può essere in nessun caso inferiore a euro 3.000,00/anno", anziché 359,27 euro come ha previsto l’ultimo aggiornamento entrato in vigore il 1° gennaio 2014.
Seppure sia inevitabile un aumento dei canoni demaniali per le imprese balneari, quello fissato dal governo appare eccessivo, soprattutto se unito alle altre spese affrontate da queste aziende in maniera squilibrata rispetto alle altre imprese turistiche, a partire dall’Iva che è al 22% solo per le spiagge e al 10% per alberghi e simili, e per le tasse sui rifiuti calcolate su base annua anche se si tratta di attività stagionali. Il governo, insomma, da una parte intende aumentare i canoni ma dall’altra parte non va incontro alle richieste delle imprese balneari: anche questo sarà probabilmente un altro tema di discussione.
I testi di legge
Per chi desidera maggiori approfondimenti sulle bozze di legge originali, le mettiamo a disposizione qui di seguito.
- Ddl Spiagge aggiornato al 25/11/2014: si tratta dell’ultima versione a nostra disposizione, che abbiamo analizzato in questo articolo. Per scaricare l’originale, clicca qui.
- Ddl Spiagge aggiornato al 5/11/2014: si tratta della versione precedente che abbiamo utilizzato per il confronto. Per scaricare l’originale, clicca qui.
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