Bene ha fatto il Comune di Catanzaro a impedire la costruzione di nuovi stabilimenti balneari in assenza di imprenditori che avessero le necessarie qualifiche professionali per poter avviare delle attività sulla spiaggia. Lo ha affermato il Tar Calabria, dando ragione all’amministrazione comunale e dichiarando legittimo il suo atto di annullamento in autotutela dei bandi di gara che lo stesso Comune aveva predisposto per affidare alcune concessioni demaniali marittime destinandole alla costruzione di nuovi stabilimenti balneari, ma che poi aveva annullato perché nessun partecipante alla gara aveva i necessari requisiti tecnici.
La vicenda è piuttosto complessa e parte da un contenzioso lanciato dall’imprenditore Antonio Bordino, rivoltosi al Tar dopo essere stato escluso dalla procedura di gara. Tutto ha infatti avuto inizio quando il Comune di Catanzaro ha indetto una gara d’appalto per affidare sei concessioni demaniali marittime (suddivise in due lotti) al fine di costruire sei nuovi stabilimenti balneari. Il primo lotto è andato a buon fine, con l’affidamento di tre concessioni alle società Luigi Rotundo, G.F.T. e Sat Alberghi Turistici; mentre il secondo lotto ha visto l’esclusione in massa di tutti i partecipanti, dal momento che secondo l’amministrazione comunale nessuno era in possesso delle qualifiche necessarie.
Tra gli esclusi c’era appunto l’operatore economico Antonio Bordino, che ha dapprima impugnato il provvedimento di esclusione e in seguito, dopo l’annullamento in autotutela delle procedure di gara emanato da parte del Comune, ha proposto un ricorso incidentale per ottenere la revoca del provvedimento di annullamento in autotutela.
Tuttavia, i giudici del Tar Calabria hanno dichiarato improcedibile il primo ricorso e rigettato il secondo, ritenendo validi i motivi che avevano indotto il settore “Patrimonio, provveditorato e partecipate” del Comune di Catanzaro a procedere con l’annullamento in autotutela. Secondo l’amministrazione comunale, infatti, la stazione appaltante avrebbe illegittimamente consentito di partecipare alla gara anche alle imprese prive di idonea qualificazione professionale per poter gestire un bene demaniale, come la capacità economica, l’esperienza professionale e la qualifica tecnica. Inoltre, il bando restringeva illegittimamente la concorrenza in quanto stabiliva che potessero partecipare alla gara solo le imprese che non fossero già titolari di altre concessioni balneari.
«Le questioni indicate dall’amministrazione – ha stabilito dunque la sentenza del Tar Calabria – sono idonee a configurare l’elemento della fattispecie della illegittimità dell’atto. In particolare, tale requisito appare integrato sia alla luce della ingiustificata esclusione di alcuni operatori economici dalla procedura (soggetti che siano già titolari di altra concessione) sia in considerazione della mancata fissazione di requisiti di qualificazione professionale, anche se minimi, per poter gestire il bene».
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