Un’imprenditrice balneare è riuscita a ottenere in tribunale una proroga della sua concessione demaniale marittima fino al 2035, in virtù degli investimenti effettuati prima della direttiva Bolkestein. È accaduto a Giulianova, in Abruzzo, dove il Lido Arlecchino ha vinto il ricorso contro il Comune e l’Agenzia del demanio i quali volevano negargli l’estensione del titolo.
Il Tar dell’Aquila ha riconosciuto alla titolare dello stabilimento Angela Teresa Longino, difesa dagli avvocati Francesco Paolini ed Ettore Nesi, il diritto a estendere la durata della concessione fino a vent’anni in virtù degli investimenti compiuti in buona fede prima del 2010, quando cioè l’Italia ha recepito la direttiva Bolkestein. Prima di tale data, infatti, tutte le concessioni demaniali marittime godevano di una legge sul “rinnovo automatico” al medesimo titolare; mentre in seguito il governo italiano ha abrogato tale norma ritenendo di rispettare così la contoversa direttiva Bolkestein, per il cui mancato recepimento Bruxelles aveva messo in procedura d’infrazione l’Italia.
La società titolare del Lido Arlecchino di Giulianova è riuscita a dimostrare di avere ancora da ammortizzare 500 mila euro di investimenti, per cui il tribunale amministrativo del capoluogo abruzzese ha stabilito il diritto a estendere la concessione che il Comune di Giulianova e l’Agenzia del demanio volevano negare.
Nelle loro motivazioni, i giudici – citando la nota sentenza della Corte di giustizia europea “Promoimpresa” del 14 luglio 2016 – precisano tuttavia che «una proroga ad una concessione demaniale è giustificata solo allorquando sia finalizzata a tutelare la buona fede del concessionario, ossia quando lo stesso abbia ottenuto una determinata concessione in un’epoca in cui “non era ancora stato dichiarato che i contratti aventi un interesse transfrontaliero certo avrebbero potuto essere soggetti a obblighi di trasparenza”. La tutela della buona fede del concessionario, dunque, va relazionata alla data di adozione della Direttiva 2006/123/CE – c.d. Bolkestein. In caso di concessione rilasciata in data antecedente, secondo la Corte, la cessazione anticipata della concessione “deve essere preceduta da un periodo transitorio che permetta alle parti del contratto di sciogliere i rispettivi rapporti contrattuali a condizioni accettabili, in particolare, dal punto di vista economico”; viceversa, la previsione di un periodo transitorio non sarebbe possibile laddove la concessione sia stata rilasciata dopo la direttiva Bolkestein».
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