Norme e sentenze

‘Legge salva-spiagge è contro diritto Ue’: bocciatura del Consiglio di Stato

I giudici di Palazzo Spada affondano l'ultima certezza degli attuali imprenditori balneari.

La legge “salva-spiagge” è «in contrasto con il diritto eurounitario e quindi da disapplicare». Il Consiglio di Stato ha bocciato così l’articolo del decreto Enti locali che nel luglio 2016, pochi giorni dopo la sentenza della Corte di giustizia europea che aveva sancito l’illegittimità della proroga delle concessioni balneari al 31 dicembre 2020, aveva messo in sicurezza gli attuali stabilimenti decretando la validità dei titoli in essere fino al varo di una nuova riforma. L’iniziativa era stata fortemente voluta dagli allora deputati di maggioranza Tiziano Arlotti e Sergio Pizzolante, ma la recente pronuncia di Palazzo Spada – seppure sia riferita alla concessione di uno specchio acqueo e non di una spiaggia – potrebbe rappresentare la prima scossa di terremoto a rendere pericolante il provvedimento (che per il momento rimane comunque in vigore a tutti gli effetti).

La sentenza del Consiglio di Stato (sezione VI, n.873 del 12 febbraio 2018, pubblicata nei giorni scorsi a questo link) si occupa di una questione già esaminata dal Tar Sardegna in merito a una concessione per pesca e diporto nel Comune di Portoscuso, nella cui situazione – spiegano i giudici – «è divenuta rilevante la questione pregiudiziale della compatibilità di detta disciplina con il diritto eurounitario, in quanto la sua eventuale disapplicazione per contrasto con il diritto europeo condurrebbe alla conferma della pronuncia di accoglimento del Tar – seppure con una motivazione diversa da quella sviluppata nell’appellata sentenza –, mentre, in caso di ritenuta conformità, l’appellata sentenza dovrebbe essere riformata e il ricorso di primo grado dovrebbe essere respinto».

Nell’argomentare le ragioni per cui la legge va disapplicata, la sentenza cita innanzitutto il passaggio della Corte di giusitiza europea in merito all’incompatibilità della proroga con il diritto eurounitario e l’articolo 12 della direttiva 2006/123/CE “Bolkestein” sulla limitatezza delle autorizzazioni per scarsità di risorse e sui motivi di interesse generale, sostenendo di conseguenza che «tenuto conto dell’oggetto della concessione, non può sussistere dubbio alcuno che si tratti di bene infungibile di scarsa risorsa naturale, che non può che formare oggetto di un numero limitato di autorizzazioni, e come tale, rientra nell’ambito di applicabilità dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE».

Secondo il Consiglio di Stato, la proroga non può essere applicata anche perché «la concessione in questione presenta un interesse transfrontaliero certo, in considerazione dei criteri elaborati dalla Corte di giustizia e, segnatamente, quelli del luogo geografico di collocazione del bene demaniale e del valore economico della concessione medesima, in correlazione con il tipo di attività da svolgere, nonché dell’assenza di elementi di specificità tali da concentrare l’interesse a conseguirla solo in capo alle imprese stabilite in un delimitato ambito territoriale».

A questo punto arriva infine il passaggio specifico sulla “legge salva-spiagge“, da disapplicare per i motivi che riportiamo integralmente qui di seguito.

«Inidonea ad incidere sull’esito del presente giudizio è la sopravvenuta disposizione di cui all’articolo 24, comma 3-septies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con la legge 7 agosto 2016, n. 160, che testualmente recita: «Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea, per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l’interesse pubblico all’ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base all’articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25». Infatti, tale disposizione, laddove stabilizza gli effetti della disciplina come sopra dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, incorre essa stessa nello stesso vizio di incompatibilità con l’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE e, comunque, con l’articolo 49 TFUE, per le considerazioni sopra svolte sub 10.2., 10.3., 10.4. e 10.5., talché anche tale disciplina sopravvenuta deve essere disapplicata e non può dunque costituire valido parametro di giudizio ai fini della decisione della fattispecie sub iudice. Persistono, in particolare, le sopra evidenziate ragioni di inapplicabilità, al caso in esame, della previsione derogatoria/limitativa di cui al paragrafo 3 dell’articolo 12 della direttiva 2006/123/CE, non essendo, ai fini dell’operatività di detta deroga/limitazione, sufficiente la parafrasi, su un mero piano astratto e generale, dei concetti indeterminati all’uopo utilizzati nella direttiva comunitaria, ma occorrendo una valutazione in concreto, rapportata alla fattispecie specifica che di volta in volta viene in rilievo, delle esigenze giustificatrici di una deroga al principio dell’evidenza pubblica funzionale all’apertura del mercato (v. sopra punto 10.4.)».

Il Consiglio di Stato ha in definitiva sentenziato l’annullamento della concessione, seppure per motivi diversi rispetto a quelli decisi nella precedente pronuncia del Tar Sardegna. Ma al di là del caso specifico su cui la sentenza si esprime, le considerazioni generali sull’incompatibilità della “legge salva-spiagge” con il diritto Ue pesano come un macigno sulle spalle degli imprenditori balneari: in assenza di una legge di riforma, l’articolo 24 del decreto Enti locali rappresenta al momento l’unica certezza affinché gli attuali concessionari possano continuare a operare sulle loro attività. Ma la pronuncia del Consiglio di Stato apre ora a nuovi contenziosi che potrebbero andare a complicare ancora di più la situazione.

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Alex Giuzio

Caporedattore di Mondo Balneare, dal 2008 è giornalista specializzato in economia turistica e questioni ambientali e normative legate al mare e alle spiagge. Ha pubblicato "La linea fragile", un saggio sui problemi ecologici delle coste italiane (Edizioni dell'Asino, 2022), e ha curato il volume "Critica del turismo" (Grifo Edizioni 2023).
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