Norme e sentenze

”Le opere balneari non si possono incamerare se la concessione è valida”

Importante sentenza del Tar Veneto sui manufatti non amovibili degli stabilimenti: ''No all'incameramento se il Comune ha lasciato intendere l'efficacia della concessione''

Le opere non amovibli degli stabilimenti balneari non si possono incamerare se il Comune ha lasciato intendere la perdurante efficacia della concessione. Lo afferma una sentenza del Tar Veneto, la numero 358 del 4 aprile 2018, pubblicata nei giorni scorsi dalla rivista specializzata Patrimonio Pubblico.

Così Patrimonio Pubblico riassume i contenuti della pronuncia: «È palesemente contraddittoria la condotta del Comune che, da un lato, autorizza il subingresso in una concessione, mostrando così di ritenerla efficace, nonché la costituzione da parte dello stesso privato di un’ipoteca sulla proprietà superficiaria; ma, d’altro lato, partecipa a mezzo di un proprio tecnico alla riunione della Commissione ex art. 49 c.nav., sottoscrivendo il verbale di incameramento, nonostante la precedente condotta del Comune lasciasse intendere l’insussistenza dei presupposti per addivenire all’acquisizione delle opere (perdita di efficacia della concessione) o, almeno, la necessità di approfondimenti dell’istruttoria».

La sentenza, relativa al contenzioso tra un concessionario e il Comune di Chioggia, afferma anche che «non si possono scaricare sul privato eventuali errori, negligenze, omissioni in cui sia incorsa la P.A., poiché, a tacer d’altro, un simile modus agendi contrasterebbe con i doveri di lealtà procedimentale, di buona fede e di correttezza nel procedimento amministrativo gravanti sulla P.A.», riassume Patrimonio Pubblico.

Pubblichiamo qui di seguito l’estratto più significativo della sentenza, per gentile ed esclusiva concessione della rivista Patrimonio Pubblico.

«In aggiunta, è fondato il secondo motivo di ricorso, lì dove lamenta il contrasto tra il provvedimento di incameramento del manufatto, emesso a seguito di verbale del 22 luglio 2016 controfirmato (anche) dal rappresentante del Comune di Chioggia, e l’autorizzazione all’iscrizione di ipoteca sulla proprietà superficiaria, rilasciata al privato dal Comune di Chioggia con atto del 17 febbraio 2015 (v. all. 11 al ricorso). Invero, la condotta del Comune di Chioggia, deputato al rilascio della concessione demaniale, appare palesemente contraddittoria. Il Comune, infatti, da un lato ha autorizzato il subingresso del sig. F. nella concessione, mostrando, così, di ritenerla efficace, nonché la costituzione da parte dello stesso privato di un’ipoteca sulla proprietà superficiaria. D’altro lato ha partecipato a mezzo di un proprio tecnico alla riunione della Commissione ex art. 49 c.nav. ed anzi il tecnico ha sottoscritto il verbale di incameramento, nonostante la precedente condotta del Comune lasciasse intendere l’insussistenza dei presupposti per addivenire all’acquisizione delle opere (perdita di efficacia della concessione) o, almeno, la necessità di approfondimenti dell’istruttoria. Al riguardo, non possono in alcun modo condividersi le lagnanze della difesa erariale, incentrate sulla “sesquipedale dabbenaggine” di cui avrebbe dato prova chi ha acceso ipoteca sul bene, e sul fatto che l’autorizzazione all’ipoteca avrebbe potuto essere rilasciata dal Comune solo previa consultazione con l’Agenzia del Demanio e con la Capitaneria di Porto, il che non sarebbe avvenuto. È evidente, infatti, che non si possono scaricare sul privato eventuali errori, negligenze, omissioni in cui sia incorsa la P.A., poiché, a tacer d’altro, un simile modus agendi contrasterebbe ancora una volta con i doveri di lealtà procedimentale, di buona fede e di correttezza nel procedimento amministrativo gravanti sulla P.A. (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 23 ottobre 2014, n. 881) e ciò tanto più, visti la rilevanza dell’impegno economico assunto dal privato ed il valore del manufatto costruito sul suolo demaniale rispetto al totale dell’investimento da questi effettuato. Donde, in conclusione, la fondatezza anche della doglianza ora analizzata, formulata con il secondo motivo di gravame».

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