Il ritirarsi della battigia non comporta necessariamente l’estinzione della concessione demaniale. Lo afferma una recente sentenza del Tar Calabria – Catanzaro Sez. I, la numero 758 del 29 aprile 2015 (clicca qui per leggerla in pdf).
La vicenda è partita dall’applicazione dell’articolo 45 del Codice della navigazione, che stabilisce che, ove i beni del demanio marittimo dati in concessione subiscano modificazioni per cause naturali, il canone venga ridotto ove tali modificazioni restringano l’utilizzazione della concessione, che invece si estingue nel caso in cui le modificazioni siano tali da renderne impossibile l’uso.
In base a questo articolo, spiega il blog specializzato Usicivici (fonte), un comune aveva revocato la concessione di un tratto di spiaggia, affermando che la stessa sarebbe stata ristretta enormemente a causa di forti mareggiate. Ma il concessionario balneare ha subito presentato ricorso, evidenziando come il restringimento dell’arenile fosse di modeste proporzioni e che non impedisse, in ogni caso, l’utilizzo della concessione demaniale.
«Il Tar di Catanzaro – riporta Usicivici – ha disposto una Consulenza tecnica d’ufficio, mezzo istruttorio oggi ammesso dal 2010 dal Codice del processo amministrativo, con una forte innovazione rispetto alle regole processuali precedenti, che lo negavano. La consulenza ha verificato come effettivamente le mareggiate avessero eroso la spiaggia solo in piccola parte, e come la stessa fosse ancora pienamente utilizzabile. Da qui l’annullamento dell’atto impugnato, emesso in flagrante carenza dei presupposti. La pronuncia mostra come la c.t.u. – strumento ancora ritenuto poco consono al giudizio amministrativo – possa trovare un campo d’elezione nei ricorsi per le concessioni demaniali marittime le quali, basandosi su dati tecnici oggettivi, ben possono essere verificate dal giudice amministrativo su questo piano, senza che la sua valutazione si sostituisca a quella dell’amministrazione».
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