Norme e sentenze

”Il rinnovo delle concessioni balneari non esclude l’incameramento”

Una sentenza del Consiglio di Stato conferma il rischio, per i titolari di stabilimenti, di perdere i diritti di proprietà sui loro manufatti.

Dopo che nel 2016 la Corte di giustizia europea ha dichiarato illegittima qualsiasi proroga generalizzata alle concessioni balneari, ora anche il meccanismo del “rinnovo” è compromesso da una sentenza del Consiglio di Stato. Nei giorni scorsi i giudici di Palazzo Spada, nel chiarire la differenza tra proroga e rinnovo della concessione demaniale marittima, hanno infatti stabilito che nel secondo caso il precedente titolare può perdere ogni diritto di proprietà sul suo stabilimento a favore dello Stato. La strada per la riforma delle concessioni balneari si fa così sempre più difficile: a otto anni dall’abrogazione del “rinnovo automatico” al medesimo titolare, su cui si basava il sistema di assegnazione delle spiagge fino al 2010, l’Italia non ha ancora una normativa organica su questo settore strategico, e nel frattempo continuano ad accumularsi sentenze che rendono la situazione sempre più intricata e piena di ostacoli.

A essere motivo di preoccupazione per i balneari questa volta è la pronuncia n. 6853 del 3 dicembre 2018, con cui il Consiglio di Stato ha stabilito che «a differenza della proroga della concessione che determina il prolungamento – senza soluzione di continuità – della durata della concessione in essere, il rinnovo della concessione integra gli estremi di una nuova concessione che si sostituisce alla precedente oramai scaduta». Di conseguenza, «il rinnovo […] non posticipa affatto l’effetto traslativo della proprietà, già prodottosi alla scadenza del termine di durata della concessione».

Si tratta insomma dell’ennesimo segnale che invita l’attuale governo a fare in fretta, approvando una riforma definitiva sul settore che garantisca certezze agli imprenditori balneari, risolvendo una volta per tutte la questione legata alla famigerata direttiva europa Bolkesten ed eliminando l’egemonia dei tribunali e i rischi sempre più vicini degli incameramenti (come già avvenuto per i pertinenziali).

Il contenzioso

La sentenza del Consiglio di Stato ha origine da un vecchio verbale redatto dall’Agenzia del demanio in merito all’acquisizione, da parte dello Stato, di un intero immobile facente parte di uno stabilimento balneare abruzzese.

Il verbale, redatto in occasione della scadenza della concessione demaniale marittima al fine di verificare l’eventuale incameramento dei manufatti, è stato impugnato dalla società concessionaria ritenendo che l’acquisizione ai sensi dell’articolo 49 del Codice della navigazione fosse in contrasto con quanto disposto dall’articolo 1 della legge 400/1993 sul rinnovo automatico.

Il Tar Abruzzo aveva accolto il ricorso dei titolari dello stabilimento balneare, affermando che «in materia di concessioni demaniali marittime, il principio dell’accessione gratuita di cui all’art. 49 Cod. nav., che fa salva ogni diversa determinazione contenuta nell’atto di concessione, non si applica qualora il titolo concessorio preveda forme di rinnovo automatico e preordinato in antecedenza rispetto alla data di naturale scadenza della concessione, tanto da configurare una vera e propria proroga, protraendosi il rapporto senza soluzione di continuità».

Contro la pronuncia del Tar si sono appellati il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’Agenzia del demanio, ritenendo che i giudici avessero sbagliato in quanto, assimilando il rinnovo ex lege alla proroga della concessione, avrebbero disatteso il criterio di discrimine fra i due istituti per come si è consolidato in giurisprudenza.

La sentenza definitiva

La sesta sezione del Consiglio di Stato ha accolto il contro-ricorso delle tre istituzioni, e con la sentenza n. 6853 emessa lo scorso 3 dicembre ha rilevato, come detto, che la proroga della concessione determina il prolungamento senza soluzione di continuità della durata della concessione in essere, mentre il rinnovo integra gli estremi di una nuova concessione che si sostituisce alla precedente oramai scaduta.

Di conseguenza, proseguono i giudici di Palazzo Spada, decorso il termine di durata e scaduta l’originaria concessione demaniale marittima, ai sensi dell’art. 49 del Codice della navigazione si verifica la devoluzione a favore dello Stato. Vale a dire che, sebbene la concessione sia stata rinnovata, le opere di non facile rimozione realizzate dal concessionario nel periodo d’efficacia della concessione scaduta (e poi oggetto di rinnovo) sono acquisite con effetto legale automatico al demanio statale.

In conclusione il Consiglio di Stato ha affermato che il rinnovo della concessione, contrariamente a quanto ritenuto dal Tar nella prima sentenza, non posticipa dunque l’effetto traslativo della proprietà, che è anzi già avvenuto alla scadenza del termine di durata della concessione. Nelle loro motivazioni i giudici hanno infine sottolineato che il rinnovo automatico è comunque stato nel frattempo abrogato per uscire dalla procedura d’infrazione comunitaria n. 2008/4908, aperta nei confronti dello Stato italiano per l’incompatibilità di questo meccanismo con il diritto comunitario.

Il testo integrale

La pronuncia del Consiglio di Stato n. 6853 del 3 dicembre 2018 è disponibile cliccando qui.

Il commento

Molto preoccupato per questa sentenza è Piero Bellandi, commercialista e tecnico esperto in demanio marittimo, che in una nota inviata a Mondo Balneare commenta: «Andando avanti di questo passo, senza un riordino normativo del settore, tutti gli stabilimenti balneari italiani rischiano di essere incamerati dallo Stato il 31 dicembre 2020, data di scadenza delle attuali concessioni. Dopo che il meccanismo della proroga è stato dichiarato illegittimo dalla Corte di giustizia europea il 14 luglio 2016, ora anche il rinnovo diventa problematico, dal momento che comporta la ricognizione dei beni che possono diventare dello Stato. L’unica strada rimane dunque quella del “periodo transitorio“».

«Ma ciò che è ancora più grave – prosegue Bellandi – è che il legislatore italiano si ostina a non voler abrogare l’articolo 49 del Codice della navigazione, nonostante non sia conforme al diritto comunitario». Contro tale articolo un gruppo di imprenditori balneari ha anche lanciato una diffida a tutti gli enti competenti sul demanio marittimo (ne abbiamo parlato in questo articolo), ritenendo che l’articolo 49 sia in contrasto con il diritto di proprietà.

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Alex Giuzio

Caporedattore di Mondo Balneare, dal 2008 è giornalista specializzato in economia turistica e questioni ambientali e normative legate al mare e alle spiagge. Ha pubblicato "La linea fragile", un saggio sui problemi ecologici delle coste italiane (Edizioni dell'Asino, 2022), e ha curato il volume "Critica del turismo" (Grifo Edizioni 2023).
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