Calabria Norme e sentenze

I cani hanno libero accesso in spiaggia: la sentenza Tar

Bocciata l'ordinanza balneare di un comune calabrese che vietava l'ingresso di animali in riva al mare.

Non si può vietare di introdurre cani e altri animali in spiaggia: lo ha stabilito il Tar Calabria, pronunciandosi sull’ordinanza balneare del Comune di Cirò Marina, che proibiva di portare sulle spiagge qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e guinzaglio.

La sentenza del Tar Calabria, la n. 318 del 24/2/2017 – pubblicata nei giorni scorsi dalla rivista giuridica Patrimonio Pubblico (fonte) – rappresenta dunque una vittoria degli animalisti e soprattutto dei padroni di cani, che sempre più rivendicano il diritto di portare i loro amici a quattro zampre con sé anche quando vanno al mare.

Secondo il Tar Calabria, infatti, è illegittima per violazione del principio di proporzionalità l’ordinanza che vieti in modo generalizzato l’accesso alle spiagge libere di qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, senza dar conto dell’effettuata verifica circa l’inadeguatezza o l’impossibilità di adozione di misure alternative ugualmente dirette a garantire la tutela delle condizioni igienico-sanitarie delle spiagge libere.

Questo un estratto della sentenza, pubblicato su Patrimonio Pubblico:

«- oggetto della domanda di annullamento è costituito dall’ordinanza n. 7 del 13 giugno 2016, adottata dal Comune di Cirò Marina, limitatamente all’art. 1 co. 7, nella parte in cui si fa divieto ai conduttori di animali di poter accedere alle spiagge e ad ogni area demaniale durante la stagione balneare; – i motivi a fondamento dell’azione sono costituiti dall’eccesso di potere per difetto di motivazione e per violazione del principio di proporzionalità, trattandosi di una misura eccessiva rispetto alla tutela dell’interesse della tutela della salute pubblica, ambiente e quiete pubblica, perseguiti con la determinazione impugnati; – non si è costituita l’amministrazione resistente; -all’udienza dell’8 febbraio 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione; Ritenuto che, nella parte in cui impone il divieto generalizzato all’accesso alle spiagge libere di “qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio” senza dar conto della effettuata verifica circa la inadeguatezza o l’impossibilità di adozione di misure alternative (quali, ad esempio, l’individuazione di apposite aree di spiaggia libera attrezzate e regolamentate), ugualmente dirette a garantire la tutela delle condizioni igienico-sanitarie delle spiagge libere, l’ordinanza si qualifica viziata per violazione del principio di proporzionalità (cfr. sul punto ex art. 88 co. 2 lett. d) c.p.a., T.A.R. Reggio Calabria sez. I, 28 maggio 2014, n. 225) e che, pertanto, il ricorso debba essere accolto essendo fondata la seconda delle censure spiegate, con assorbimento delle restanti doglianze».

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