La questione dell’estensione della durata delle concessioni demaniali marittime a uso turistico ricreativo arriva anche all’ombra del Conero, con una recente sentenza del Tar di Ancona che aggiunge elementi di interesse nazionale in merito all’annoso problema della validità della scadenza al 2033.
Con alcuni provvedimenti adottati tra l’agosto e il settembre 2020 il Comune di Ancona aveva dichiarato la decadenza, ai sensi dell’art. 47 del Codice della navigazione, della concessione demaniale marittima a suo tempo rilasciata al sig. Boriani Massimo, intimandogli altresì il rilascio dell’area demaniale. L’interessato si è tempestivamente rivolto al Tar Marche, sede di Ancona, domandando l’annullamento dei suddetti provvedimenti, previa sospensione della loro esecutività. L’udienza per la discussione della domanda cautelare in camera di consiglio si è tenuta lo scorso 13 gennaio.
Dopo la discussione dei legali delle parti, il Tar Marche (sezione prima, presidente Conti, estensore Morri) ha emesso l’ordinanza n. 3/2021 con la quale ha rigettato la domanda avanzata dal ricorrente di sospensione dell’esecutività dei provvedimenti impugnati (e, quindi, della decadenza e dell’ordine di rilascio), rimarcando che, allo stato, non emergevano ragioni per disporre misure cautelari, risultando che l’area oggetto della concessione demaniale dichiarata decaduta era già stata sgomberata e che il ricorrente aveva presentato un’istanza di proroga della durata della concessione stessa ai sensi dell’art. 1, commi 682 e seguenti, della legge n. 145/2018, sulla quale il Comune di Ancona avrebbe dovuto necessariamente pronunciarsi in seguito.
Nel decidere l’istanza cautelare i giudici anconetani hanno in primo luogo fatto applicazione del principio consolidato in dottrina e giurisprudenza, secondo il quale il giudice non può disporre la sospensione dell’esecutività di un provvedimento amministrativo davanti a lui impugnato quando il provvedimento stesso sia già stato portato a esecuzione: non si può, in altri termini, sospendere l’esecutività (cioè l’efficacia) di un provvedimento che ha già prodotto i propri effetti. Resta ferma, ovviamente, per il ricorrente la possibilità di ottenere in seguito l’annullamento dei provvedimenti impugnati (e, pertanto, la “cancellazione retroattiva” dei loro effetti) con la sentenza definitiva che deciderà l’esito del giudizio nel merito.
Sotto i profili che chiarirò subito, l’ordinanza dei giudici marchigiani può apparire rilevante anche in merito all’annosa e attualissima questione della legittimità o meno dell’estensione della durata delle concessioni demaniali marittime a uso turistico ricreativo, disposta – come noto – dall’art. 1, commi 682 e seguenti della legge n. 145/2018 (e, in sostanza, confermata sia dalla legge n. 77/2020 che dalla legge n. 126/2020). Nel loro deliberato, infatti, i giudici richiamano espressamente sia la circostanza di fatto che il ricorrente ha presentato al Comune un’istanza per ottenere la suddetta estensione di durata del titolo, sia la circostanza di diritto per la quale il Comune, essendovi obbligato, dovrà su quell’istanza espressamente provvedere. Con le riserve del caso, dovute alla mancata lettura di tutti gli atti e documenti del giudizio, ritengo di poter affermare che, ragionevolmente, laddove il ricorrente non avesse medio tempore provveduto allo “spontaneo” rilascio dell’area, la sua domanda di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati avrebbe avuto ottime probabilità di accoglimento, risultando non solo giuridicamente, ma anche logicamente preferibile sospendere un provvedimento di decadenza (e una conseguente ordinanza di rilascio dell’area demaniale) in attesa di una decisione dell’amministrazione comunale che potrebbe essere di segno diametralmente opposto, ovvero potrebbe formalizzare (in presenza di tutti i requisiti di legge) l’estensione della durata della concessione in oggetto sino al 31 dicembre 2033. Ciò soprattutto se si considera che il Comune di Ancona rientra in quel largo novero di amministrazioni comunali che, ritenendo legittime le disposizioni normative statali, hanno adottato gli atti per la formalizzazione dell’estensione.
In particolare, con una circolare esplicativa del 1° marzo 2019 (prot. n. 250092) la Regione Marche aveva recepito la normativa statale e il Comune di Ancona aveva deliberato di dare esecuzione al dettato nazionale e regionale, dapprima con la deliberazione della giunta comunale n. 419 del 17 novembre 2019, e poi con la determinazione dirigenziale n. 2392 del 10 dicembre 2020, pervenendo così a pubblicare l’avviso pubblico dell’11 dicembre 2020, con allegato il modulo di domanda che gli interessati (ivi compreso, quindi, l’odierno ricorrente) avrebbero potuto presentare sino al successivo 23 dicembre 2020. Pertanto tutto lascia supporre che, laddove la domanda di estensione poi effettivamente presentata dal sig. Boriani riuscisse a superare l’istruttoria (espressamente prevista nel citato avviso pubblico), l’esito dovrebbe essere quello di un suo accoglimento. Con inevitabili effetti anche sulla dichiarazione di decadenza e sull’ordinanza di rilascio impugnati.
Sempre nell’ottica di interesse di cui sopra, ritengo interessante evidenziare come il richiamo del Tar Marche all’istanza di estensione della durata della concessione e al conseguente obbligo del Comune di provvedere sulla stessa portino a constatare come i giudici amministrativi non si siano avvalsi della facoltà – pur loro spettante in via d’ufficio e anche nella sede cautelare – di disapplicare la normativa nazionale di riferimento per contrasto con i dettami sovranazionali e, per la verità, neppure di far “trapelare” tra le righe tale possibile contrasto.
Per approfondire
- Avviso pubblico del Comune di Ancona per l’estensione al 2033 delle concessioni balneari »
(pdf, 7 pagine) - Ordinanza n. 3/2021 del Tar di Ancona »
(pdf, 3 pagine)
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