Norme e sentenze

Demanio marittimo, spetta allo Stato determinare la quantità di risorsa disponibile

Le Regioni dovranno adeguare la propria disciplina non appena il legislatore avrà stabilito il concetto di "scarsità"

Alla luce dei dati, sebbene provvisori, emersi nelle recenti sedute del tavolo interministeriale sulla riforma delle concessioni demaniali marittime, è opportuno presentare alcune brevi osservazioni sulla “scarsità della risorsa spiaggia” in relazione alla disciplina vigente nelle Regioni italiane.

Ai sensi dell’articolo 10 quater del decreto legge n. 198/2022 (l’ultimo decreto milleproroghe, NdR), il tavolo tecnico, «acquisiti i dati relativi a tutti i rapporti concessori in essere delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali […] definisce i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale che di quello disaggregato a livello regionale», cioè scomponendo il dato globale in dati più elementari con particolari procedimenti di analisi e di calcolo. A tal proposito, appare utile rimarcare che la Corte di giustizia europea, con la sentenza del 20 aprile 2023, ha stabilito che:

  • ogni Stato membro ha un margine di discrezionalità nella scelta dei criteri applicabili alla valutazione della scarsità della risorsa (paragrafo 46);
  • l’equilibrio è da rinvenirsi nella combinazione fra un approccio generale e astratto a livello nazionale e un approccio caso per caso, basato sull’analisi del territorio costiero del Comune di riferimento. Tale criterio, sarebbe idoneo a garantire il rispetto degli obiettivi di sfruttamento economico delle coste che possono essere definiti a livello nazionale, assicura al contempo l’appropriatezza dell’attuazione concreta di tali obiettivi nel territorio costiero di un Comune (paragrafo 47);
  • è necessario, tuttavia, che i criteri adottati dallo Stato membro siano oggettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionali (paragrafo 48).

A tanto aggiungasi che l’articolo 117 della Costituzione italiana assegna allo Stato la legislazione esclusiva in materia di rapporti internazionali con l’Unione europea e, in ogni caso, la legislazione concorrente con la determinazione dei princìpi fondamentali (comma 3). Sicché spetterebbe allo Stato la determinazione dei principi fondamentali, cui la legislazione regionale deve attenersi, e in questi ultimi potrebbe anche rientrare la determinazione tra un minimo e un massimo della quota delle risorse naturali da riservare a uso pubblico e alla libera balneazione.

Ciò posto, il dato disaggregato a livello regionale potrebbe qualificarsi come quello di ogni singola Regione da combinarsi con il dato nazionale, senza trascurare che il decreto legge non fa riferimento a un dato disaggregato a livello comunale, con la conseguenza che, combinando la ratio a esso sottesa con i principi della sentenza “Promoimpresa” del 14 luglio 2016 e di quella del 20 aprile 2023 della Corte Ue, può ragionevolmente concludersi che il dato disaggregato regionale possa considerare anche i singoli dati comunali.

Peraltro, nell’approccio alla soluzione, neanche può ignorarsi che solo alcune Regioni italiane hanno legiferato sulla – ponendo di fatto un limite alla – disponibilità delle risorse naturali, riservando alla pubblica balneazione una quota di linea di costa concedibile e, in quella riservata alla pubblica balneazione, una parte destinata a spiaggia libera con servizi (per esempio in Puglia, con la legge regionale 17/2015, il 40% della linea di costa è riservata all’insediamento di stabilimenti balneari e il 60% a spiaggia libera e, di questo 60%, il 40% può essere concesso a spiaggia libera con servizi).

Ora, se è sicuro che in regioni come per esempio la Toscana e l’Emilia-Romagna si raggiunge una percentuale assai più alta di linea di costa già concessa rispetto ad altre Regioni, è altrettanto certo che vi sono altre Regioni, come la Sardegna o la Puglia, dove la percentuale di aree concesse è abbastanza ridotta, con la conseguenza che la risorsa non può dirsi scarsa e, quindi, con ampie possibilità per i terzi di accedere al mercato. Tale circostanza, se non considerata per tempo, potrebbe condurre a un’applicazione della Bolkestein a macchia di leopardo e certamente non conforme a un’ordinata soluzione del complesso problema.

Pertanto, quando lo Stato andrà a determinare i principi fondamentali relativi alla valutazione oggettiva della scarsità della risorsa, le Regioni non potranno non adeguare la propria legislazione a quella statale, recependo la proporzione indicata dallo Stato e “armonizzandola” con il dato della linea di costa concedibile, rivedendo, se del caso, le proporzioni tra quest’ultima e quella da destinare alla libera balneazione e attribuendo la giusta considerazione, nella prospettiva di far coincidere la individuazione della “risorsa naturale” alle aree oggettivamente disponibili, non essendo ragionevole che una scelta di così grande rilievo per l’economia del paese possa rimanere (idealmente) incisa da uno sbarramento legislativo regionale che, nei fatti, lascia grandi spazi di aree disponibili.

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Bartolo Ravenna

Avvocato esperto in demanio marittimo, già portavoce nazionale del Coordinamento concessionari pertinenziali italiani.
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