Norme e sentenze

Concessioni balneari, Tar Liguria boccia proroga al 2024

La sentenza distingue tra proroghe e proroghe tecniche, tra scelte amministrative e certezze sulla gestione del demanio marittimo

Il Tar Liguria, prima sezione, con la sentenza n. 1001/2025 è intervenuto su un ricorso proposto dall’Autorità garante della concorrenza nei confronti del Comune di Albenga (Savona), dichiarando l’annullamento della determina di giunta n. 519/2023 e dei consequenziali atti dirigenziali che avevano differito la validità delle concessioni balneari al 31 dicembre 2024. Il Tar, oltre a rimarcare l’ormai consolidato principio europeo sul divieto di ammissibilità di qualsiasi disposizione, che sia normativa o amministrativa, avente a oggetto una proroga generalizzata nell’ambito delle concessioni demaniali marittime (articoli 49 e 56 del TFUE, esemplarmente richiamati dalla decisione del Consiglio di Stato in adunanza plenaria n. 17/2021 e giurisprudenza successiva), individua pregevolmente una precisa distinzione tra una semplice proroga e una “proroga tecnica”.

Nel dettaglio, è agevole ricostruire l’impianto defensionale del Comune di Albenga, che si fonda su alcune considerazioni, quali:

  • l’ovviare all’ossequio all’adunanza plenaria del Consiglio di Stato sul fatto imprescindibile che tutte le concessioni demaniali marittime (comprese quelle insistenti sul proprio demanio), siano a scadere la loro efficacia al 31 dicembre 2023;
  • il valutare come “incerto ed impeditivo di una selezione pubblica” il quadro normativo, per assenza di “riordino della materia” (così Cons. St., 17/2021);
  • la “considerazione del numero e dell’eterogeneità delle concessioni (…) e della connessa esigenza di elaborare procedure distinte” (così DGC 519/2023) aveva indotto il Comune a impiegare non solo la scelta terminologica dell’oggetto della delibera impugnata come “un atto di indirizzo”, ma anche a usufruire del concetto di una proroga tecnica, pur presente in una norma quale la “versione originaria dell’articolo 3 della legge 118/2022″ (il cui contenuto era però già stato abrogato e sostituito dalla novella del decreto legge 131/2024, convertito in legge 166/2024, intervenuto ben prima dell’approvazione della delibera citata) allo scopo di differire la scadenza delle proprie concessioni al 31 dicembre 2024.

Tale ricostruzione non appare condivisibile al Tar Liguria, il quale afferma l’ammissibilità dell’istituto della “proroga tecnica” solo nelle more di “consentire l’espletamento e la conclusione delle procedure di gare già iniziate”. In tale prospettiva, occorre soffermarsi su due questioni di un certo pregio: l’ambito dell’applicabilità della “proroga tecnica” e l’ammissibilità o meno della proroga prevista dal novello articolo 3 della legge 118/2021 (primo capoverso e comma 3), che recitano: “Al fine di consentire l’ordinata programmazione delle procedure di affidamento di cui all’articolo 4 e il loro svolgimento nel rispetto del diritto dell’Unione europea e secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo 4, continuano ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027, ovvero fino al termine di cui al comma 3 (…). In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva, secondo le modalità stabilite dall’articolo 4, entro il 30 settembre 2027, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all’espletamento della procedura stessa, l’autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 marzo 2028”.

Le citate problematiche sono intimamente connesse e hanno ricevuto diverse interpretazioni. Un orientamento, diremmo “ligure”, nel quale pare voler confluire il Tar, configura l’istituto esclusivamente nell’ambito delle procedure avviate e non ancora concluse nel periodo citato dall’adunanza plenaria, ovvero dal novembre 2021 al dicembre 2023, laddove, secondo la corte, la novella del decreto legge 131/2024 (articolo 3 sopra descritto) non può trovare ammissibilità per contrasto col diritto unionale. Ma a ben vedere, l’espresso richiamo, a corredo della propria opinione, ad altre decisioni della medesima corte (quali Tar Liguria, sez. I, nn. 199/2025, 183/2025, 869/2024) ad avviso, dello scrivente è travisante. Tali arresti invece affermano la legittimità della “proroga tecnica” della versione originaria dell’articolo 3 della legge 118/2022 (così le sentenze nn. 869/2024 e 199/2025), e tale interpretazione trova il conforto nelle – pur richiamate – decisioni del Consiglio di Stato n. 4481/2024 e 10131/2024, per cui appare ragionevole poter dedurre che la decisione della corte ligure sia, a cagione della propria innovatività di pensiero, del tutto isolata dalle citate dominanti opinioni giurisprudenziali.

Ne consegue che, il secondo punto, la configurabilità dei nuovi termini (30 settembre 2027 e 30 settembre 2028) introdotti dal vigente articolo 3 della legge 118/2022 debba trovar cittadinanza nella fattispecie della “proroga tecnica”, proprio in virtù del precedente dettato normativo. Specificamente e operativamente, codesti potranno avere efficacia, solo ed esclusivamente, nelle more dei bandi di gara già avviati al 17 settembre 2024 (data di entrata in vigore del decreto 131/2024).

Ritorniamo allora, in conclusione, al tema principale: la scelta amministrativa operata dal Comune di Albenga di non voler avviare bandi di gara nel dicembre 2023 e di voler concedere proroghe è stata del tutto inefficiente. A mo’ di conclusione il Tar Liguria, nell’usare un termine quale “superfetazioni motivazionali”, pur tramandato dalla materia tecnica medica per indicare una inutile superfluità, assume qui un sapore icastico, rappresentativo del convincimento di un’occasione perduta, non più evadibile, ritenuto che, nell’immaginario collettivo, la scadenza del 30 settembre 2027 abbia assunto un valore diluviale sulla gestione amministrativa del demanio marittimo.

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Fabio Maria Vellucci

Avvocato amministrativista e civilista, esperto di demanio marittimo e di esposti alle autorità, con esperienza trentennale in ambito portuale e consorziale e con enti pubblici. È stato avvocato del Comune di Gaeta (Latina) dal 1999 al 2002.