Merita una approfondita analisi la risposta della Commissione europea E-003143/2026 del 15.09.2026 all’ennesima interrogazione europarlamentare in materia. La Commissione ribadisce che la recente ordinanza della Corte di Giustizia del 10 luglio 2026 nella causa C-574/25 “conferma la giurisprudenza della CGUE” (sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 2016, Promoimpresa, C-458/14 e C-67/15 e sentenza del 20 aprile 2023, AGCM, C-348/22). Il fatto che non sia innovativa ma puramente confermativa della sua precedente giurisprudenza la rende ancora più importante.
La Commissione richiamando, quindi, le plurime pronunce della Corte di Giustizia non solo ha sottolineato che il concreto accertamento della scarsità della risorsa è il presupposto necessario per l’applicazione della Direttiva Bolkestein ma ha altresì messo in risalto la discrezionalità statale in quanto “gli Stati membri possono scegliere l’approccio migliore per effettuare tale Valutazione”. E’, quindi, una questione ancora aperta che, per evitare inevitabili contenziosi, spetta allo Stato italiano risolvere secondo le indicazioni della giurisprudenza europea.
A ciò si aggiunga che in questa Risposta la Commissione europea evidenzia che la scadenza del 30 settembre 2027 per l’espletamento delle gare non è un limite massimo stabilito dalla Giustizia europea ma è un termine deciso, discrezionalmente, dallo Stato italiano. E, infatti, la Commissione nella Risposta sottolinea “come previsto dalla legge 166/2024”. Scadenza che quindi può e dovrebbe essere rivista perché chiaramente inadeguata a garantire l’esercizio delle funzioni amministrative ordinato e non, come purtroppo sta avvenendo, confuso e concitato.
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