Attualità

Concessioni balneari, il nuovo bando-tipo e i nodi irrisolti

Tra indennizzi e proroghe tecniche, le criticità della normativa restano aperte

La Gazzetta Ufficiale ci restituisce in questi giorni il decreto legge dell’11.03.2026 n. 32, che viene additato da alcune voci del settore quale frutto dello sforzo congiunto col Governo per addivenire all’annoso problema dei bandi di gara indetti dalle varie amministrazioni comunali. Poche righe per affermare, all’art. 8 di un decreto che parla di altro, che “al fine di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali marittime di cui all’art. 4 co. I della L. 118/2022, entro 30 gg. dalla entrata in vigore del decreto, il Ministero sottopone alla conferenza unificata [permanente Stato-Regioni], per l’acquisizione del parere,(…) uno schema di bando tipo (…)”. Ci si chiede cosa ci sia di nuovo. Nulla.

Il MIT ci aveva provato con lo schema di decreto ministeriale avente come titolo “Individuazione dei criteri per calcolare l’indennizzo dovuto da parte del concessionario subentrante(…) nonché per la rideterminazione degli importi unitari dei canoni” del 24.06.2025, che avrebbe dovuto far sistema con la modifica dell’art. 4 della L. 400/1993 compiuto (maldestramente) dal DL 73/2025 (art. 6) del 21.05.2025. Tale disegno, concertato con la Conferenza Stato-Regioni, ANCI e associazioni sindacali balneari, ha pagato la sua evidente palese irriflessiva raffazzonatura. Intanto ci si chiede perché si debba parlare solo di bando tipo, senza nemmeno menzionare, perché dettaglio importante e significativo, di:

  1. calcolo di indennizzi, che gli operatori balneari attendono dal lontano “entro il 30.03.2025” del DL 131/2024. Sul punto, è doveroso ricordare che tale nuovo schema di decreto ministeriale deve obbligatoriamente passare al vaglio della Sezione Consultiva del Consiglio di Stato. Codesta era già intervenuta nella adunanza dell’08.07.2025, laddove aveva fatto a pezzi la bozza del giugno 2025 per molte e gravi insufficienze nonché omissioni, come per il nostro discorso;
  2. la richiesta di parere da parte della AGCM “che sarebbe stata assai opportuna acquisire, avuto riguardo la materia trattata” (pag. 10 del parere).

La prassi amministrativa della Autorità è ormai ben enucleata dai provvedimenti parere AS2029 del 12.08.2024 e dalla segnalazione del 03.02.2026 S4692B, quanto ad un generalizzato divieto di attribuzione di indebiti vantaggi al concessionario uscente in tema di bandi di gara: principio fatto proprio dalla Sezione del CdS, che lo specifica nel dettaglio.

La rilevata insufficiente e generica determinazione della “equa remunerazione” di cui all’art. 4 della L. 118/2022, novellato dal DL 131/2024 convertito in L. 166/2024, era stata risolta dal CdS con la individuazione del valore degli investimenti non ammortizzati negli ultimi 5 anni da riferirsi alle sole opere inamovibili (strutture di stabilimento balneare), e da valutarsi, caso per caso, da parte della amministrazione procedente la gara pubblica. Appunto.

Quindi, secondando anche la prassi predetta della AGCM, il bando tipo dovrà necessariamente rapportarsi a definire anche i dovuti indennizzi, nel perimetro sommariamente indicato, lasciando comunque discrezionalità al Comune nell’individuare situazioni di acquisita capacità tecnica professionale in ambito territoriale, con la conseguente attribuzione di un punteggio medio equilibrato ai fini del bando di affidamento delle concessioni demaniali marittime. Da qui, per logica deduzione, giuridica e di fatto, ci si chiede se sia davvero necessario seguire il complesso procedimento indicato per un bando che non può essere “tipo”, che non può dimenticarsi del valore degli indennizzi, che non può tralasciare il fatto assai significativo che il singolo Comune, avuto riguardo la propria pianificazione e/o ricognizione in ordine alle concessioni sul proprio demanio costiero, deve poter individuare situazioni acquisite nel tempo e valorizzarle con attribuzione di posizione migliore (non di indebito vantaggio) rispetto ad un eventuale subentro in tema di gara pubblica.

Ebbene, l’eventuale bando tipo non potrà essere retroattivo per le gare già avviate e, in secondo luogo, ci si esorta a far ricordare che, a prescindere dalla varia giurisprudenza di merito, la scadenza del 30.09.2027 è ammissibile solo in quanto proroga tecnica perché riguarda procedimenti di gara già avviati al 17.09.2024 (data di entrata in vigore del DL 131/2024). Dove è andata a finire la riforma ventilata alla Fiera InOut di Rimini nell’ottobre 2025 relativa all’art. 49 C.N., che investe il problema del rinnovo delle concessioni, dunque architrave di qualsiasi ragionamento di tutela delle imprese balneari?

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Fabio Maria Vellucci

Avvocato amministrativista e civilista, esperto di demanio marittimo e di esposti alle autorità, con esperienza trentennale in ambito portuale e consorziale e con enti pubblici. È stato avvocato del Comune di Gaeta (Latina) dal 1999 al 2002.