Norme e sentenze

Concessioni balneari, decadenza illegittima anche se non si smontano strutture

Lo afferma il Tar Lazio dichiarando l'errata applicazione dell'articolo 47 del Codice della Navigazione.

La mancata rimozione della struttura di uno stabilimento balneare al termine della stagione estiva non è un inadempimento così grave da giustificare un provvedimento di decadenza della concessione demaniale. Lo afferma il Tar Lazio, sezione Latina, con la recente sentenza n.11 dell’11 gennaio 2017 di cui la rivista Patrimonio Pubblico ha pubblicato un estratto (fonte).

La pronuncia del Tar Lazio è conseguenza del ricorso, da parte di un concessionario balneare, contro l’articolo 52-bis della legge regionale Lazio n.13 del 6 agosto 2007, la quale consente ai manufatti degli stabilimenti balneari di occupare l’arenile solo durante il periodo estivo, e contro il provvedimento del Comune di Latina che, preso atto del mancato smontaggio delle strutture da parte del concessionario, ha dichiarato la decadenza della concessione demaniale marittima in base all’articolo 47 lettera f) del Codice della Navigazione.

Il Tar Lazio ha ritenuto infondata la prima parte del ricorso, quella contro la legge della Regione Lazio, mentre ha accolto la seconda parte, quella contro la decadenza della concessione imposta dal Comune di Latina.

Per quanto riguarda la legge regionale, afferma la sentenza, «il ricorso principale è infondato. […] Ad avviso del Collegio non v’è alcun dubbio sulla circostanza che i titoli di cui è in possesso la ricorrente non consentissero l’occupazione dell’arenile oltre la data del 31 ottobre di ciascun anno con conseguente obbligo di smontaggio dell’infrastruttura entro tale data. Anzitutto il vigente piano di utilizzazione degli arenili espressamente consente il mantenimento in permanenza nel tratto di arenile concesso dei soli pali di sostegno delle strutture (e da ciò si desume ovviamente che il resto della struttura va annualmente montato e smontato) […] La circostanza che la concessione – il cui contenuto deve essere conforme al p.u.a. – non preveda esplicitamente l’obbligo di smontare la struttura quindi non ha carattere decisivo, tanto più che comunque essa fa riferimento a un manufatto di facile rimozione (e la facile rimovibilità si collega proprio alla necessità che l’impianto sia stagionale). Ciò premesso la tesi sostenuta nel terzo e quarto motivo di ricorso secondo cui in ogni caso la ricorrente sarebbe in possesso di tutti i requisiti necessari per beneficiare della previsione del citato articolo 52-bis è infondata. La disposizione infatti è chiara nello stabilire che la destagionalizzazione può essere consentita ove l’istante sia “in possesso dei titoli abilitativi, delle autorizzazioni, dei pareri e degli altri atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente in materia”; questa condizione non sussiste perché i titoli di cui la ricorrente è in possesso non permettono il permanente mantenimento in situ dei manufatti costituenti lo stabilimento e di conseguenza essi, a tal fine, avrebbero dovuto essere convenientemente modificati. Il significato dell’articolo 52-bis è quindi quello di consentire una deroga alle previsioni dei piani che consentono l’occupazione dell’arenile con i manufatti costituenti lo stabilimento durante il solo periodo estivo ma non quello di operare una sorta di automatica conversione dei titoli (di carattere temporaneo) di cui sono in possesso gli operatori in titoli “permanenti” (cioè legittimanti l’occupazione per l’intero anno dell’arenile concesso)».

Di seguito, però, il Tar Lazio dà ragione al concessionario affermando che la mancata rimozione di un’infrastruttura al termine della stagione estiva non determina una violazione degli obblighi del concessionario così grave da giustificare una pronuncia di decadenza della concessione demaniale.

Questo l’estratto della sentenza in merito al passaggio in questione: «Può ora passarsi all’esame dei primi motivi aggiunti coi quali la ricorrente, come accennato, ha impugnato il provvedimento con cui il comune di Latina, nel presupposto dell’avvenuto acclaramento del mancato smontaggio dell’infrastruttura […], ha dichiarato la decadenza della concessione demaniale marittima in base all’articolo 47, lett. f) del cod. nav. (cioè per violazione da parte del concessionario di obblighi scaturenti dalla concessione). […] In sintesi e premesso che deve essere ribadito che i titoli di cui è in possesso la ricorrente la obbligano a smontare i manufatti di cui consta il suo stabilimento balneare al termine della stagione estiva e comunque entro il 31 ottobre di ogni anno […], osserva il Collegio che il comune ha pronunciato la decadenza a fronte del mero rilievo della violazione degli obblighi da parte del concessionario, senza che si sia proceduto a una valutazione della gravità della violazione e della sua incidenza sul rapporto concessorio. Ad avviso del Collegio la mancata rimozione dell’infrastruttura al termine della stagione, se si considera il contesto in cui è maturata, non integra quella violazione di obblighi del concessionario che – come richiesto dalla giurisprudenza – assuma una gravità tale da compromettere “con carattere di definitività il proficuo svolgimento del rapporto” ovvero da rendere inattuabili gli scopi per il quali la concessione è stata rilasciata; comunque una specifica motivazione su questo profilo difetta del tutto; nella fattispecie sarebbe stato quindi più coerente con un principio di proporzionalità e di graduazione delle sanzioni preliminarmente diffidare la ricorrente alla immediata rimozione dell’infrastruttura per poi, di fronte a un ulteriore rifiuto o inerzia, pronunciare la decadenza. Insomma il ricorso immediato alla sanzione della decadenza è giustificato di fronte a violazione di obblighi che assuma particolare rilievo o definitività; allorchè la violazione non abbia un tale rilievo né definitività il principio di proporzionalità e di graduazione impone che all’inadempiente sia intimato di far cessare la situazione di antigiuridicità entro un termine […] per poi, di fronte a un persistente inadempimento, pronunciare senza ulteriori indugi la decadenza. Il provvedimento di decadenza va quindi annullato».

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