Il Consiglio di Stato torna sul tema delle concessioni balneari con la sentenza n. 6539 del 18 agosto 2026, relativa alle concessioni insistenti nel Comune di Zoagli, e ribadisce alcuni principi destinati a incidere sull’azione delle amministrazioni comunali alle prese con le procedure di gara.
La sentenza conferma che le concessioni balneari sono definitivamente scadute il 31 dicembre 2023, in applicazione della disciplina introdotta dal governo Draghi con la legge Concorrenza n. 118/2022, e che il termine del 30 settembre 2027, previsto dal decreto Salva-infrazioni del governo Meloni, non rappresenta una nuova scadenza delle concessioni né un periodo durante il quale le amministrazioni possono rinviare le gare. Secondo il Consiglio di Stato, si tratta di un termine con “funzione acceleratoria e non dilatoria”.
L’obbligo di avviare subito le gare
La conseguenza secondo Palazzo Spada è che i Comuni sono chiamati ad avviare quanto prima le attività preparatorie e gli atti di programmazione necessari per procedere alle gare. Le procedure comparative possono infatti concludersi anche prima del 30 settembre 2027, consentendo ai nuovi concessionari di subentrare ai precedenti titolari.
Il Consiglio di Stato esclude quindi che esista un divieto di bandire le gare prima del 2027 fondato sulla presunta proroga dell’efficacia delle concessioni fino a quella data. Al contrario, secondo i giudici amministrativi, grava sulle amministrazioni l’obbligo di procedere tempestivamente, evitando situazioni di inerzia. In definitiva, il termine fissato al 2027 secondo il massimo organo di giustizia amministrativa deve essere interpretato come un limite temporale entro il quale completare il processo, e non come un’autorizzazione a rimandarne l’avvio.
Quadro regolamentare e assenza di regole uniformi
La sentenza respinge inoltre l’obiezione secondo cui mancherebbero regole uniformi a livello nazionale per procedere alle gare. Il quadro normativo, rileva il Consiglio di Stato, distingue le procedure avviate prima e dopo l’entrata in vigore del decreto Salva-infrazioni n. 131/2024, sulla base delle modifiche apportate alla legge Concorrenza.
L’assenza di un unico e definitivo quadro regolamentare non può quindi essere utilizzata dalle amministrazioni come ragione per rinviare le procedure comparative.
Il nodo degli indennizzi e delle opere inamovibili
Un altro punto affrontato dalla sentenza riguarda il tema degli indennizzi agli operatori uscenti. Secondo il Consiglio di Stato, l’indennizzo “non costituisce un diritto generalizzato e automatico”. Il suo eventuale riconoscimento deve essere valutato “caso per caso” e spetta al concessionario che lo richiede dimostrarne documentalmente i presupposti e l’entità. Di conseguenza, la mancata adozione del decreto nazionale sugli indennizzi non rappresenta una ragione sufficiente per ritardare l’avvio delle gare.
La sentenza richiama infine la disciplina relativa alle opere inamovibili previste dall’articolo 49 del Codice della navigazione, per le quali, in sede di devoluzione, non è previsto un indennizzo a carico dello Stato secondo i principi già affermati dalla giurisprudenza europea.
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