Le associazioni Sib-Confcommercio, Fiba-Confesercenti e Oasi-Confartigianato hanno diramato le proprie linee-guida ai titolari di stabilimenti balneari per richiedere l’estensione della propria concessione demaniale marittima di quindici anni, secondo quanto disposto dall’ultima legge di bilancio.
Le indicazioni, firmate dai presidenti Antonio Capacchione (Sib), Maurizio Rustignoli (Fiba) e Giorgio Mussoni (Oasi), sono il frutto – scrivono i tre – di un’«ampia e approfondita interlocuzione con gli uffici ministeriali e regionali nonché con numerosi esperti in materia, al fine di ulteriormente fornire utili indicazioni sugli adempimenti amministrativi per l’applicazione della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 che ha stabilito, tra l’altro, la nuova scadenza di quindici anni delle concessioni demaniali marittime».
Spiega la circolare: «La nuova scadenza riguarda tutte le concessioni demaniali marittime vigenti al 1° gennaio 2019 ed elencate nell’art. 1 comma 1 della legge n. 494/1993», e più precisamente le concessioni per:
- i servizi e le attività portuali e produttive;
- la gestione di stabilimenti balneari;
- la ristorazione e somministrazione di bevande;
- il noleggio di imbarcazioni e natanti;
- la gestione di strutture ricettive e attività ricreative e sportive;
- gli esercizi commerciali e la conduzione di strutture a uso abitativo.
«Le formalità per riportare sulla propria concessione la nuova scadenza del 1° gennaio 2034 sono semplici: una istanza con marca da bollo contenente le generalità del titolare, gli elementi identificativi dell’atto concessorio e la richiesta di applicazione della legge, e cioè dell’articolo 1 comma 682 e seguenti ex lege 145 del 30 dicembre 2018. Non occorrono nessuna allegazione del modello D1 e seguenti e nessuna documentazione».
«L’istanza – spiegano le associazioni – va presentata all’ufficio demaniale del Comune o dell’Autorità portuale competente, il quale provvederà o alla vidimazione (stampigliatura sul documento originario della nuova scadenza) oppure al rilascio di un semplice atto ricognitivo in duplice originale (per l’ufficio demanio e per il concessionario), con copia per l’Agenzia delle entrate ai fini della registrazione».
Per quanto riguarda gli oneri economici da sostenere, «il pagamento della relativa imposta di registro potrà avvenire anche in forma rateale ex art. 3 comma 16 del D.L. nr. 95 del 6 luglio 2012».
Conclude la circolare di Sib, Fiba e Oasi: «Gli uffici territoriali delle scriventi organizzazioni sono a disposizione degli interessati per fornire il fac simile dell’istanza, l’assistenza per la sua compilazione e ogni informazione al riguardo».
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