Norme e sentenze

Balneari, Consiglio di Stato legittima gare già in corso

Un'analisi della sentenza intervenuta sulle procedure di Lignano Sabbiadoro

Con la recente sentenza n. 2907 del 4 aprile 2025, la settima sezione del Consiglio di Stato ritorna sul tema delle concessioni balneari, e lo fa ribaltando la decisione di primo grado del Tar Trieste, in accoglimento di un appello proposto da un albergatore del litorale di Lignano Sabbiadoro contro l’amministrazione locale. Accade infatti che la città di Lignano Sabbiadoro, dopo avere indetto, nell’agosto 2024, la gara per l’assegnazione delle concessioni balneari, una settimana prima che scadesse il termine per parteciparvi, decida di revocarla. Ciò sulla base dell’intervenuta innovazione della disciplina normativa applicabile a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 131/2024, di modifica della legge 118/2022, con conseguente riferita opportunità di attendere l’adozione del decreto attuativo ministeriale sugli indennizzi (che, previsto entro il 31 marzo scorso, non risulta ancora pubblicato), al fine di avviare le procedure di assegnazione nella cornice di un quadro normativo completo.

La settima sezione del Consiglio di Stato, però, in accoglimento dei plurimi motivi di ricorso dell’appellante, boccia la decisione dell’amministrazione, affermando e ribadendo dei principi che secondo il sottoscritto, difensore dell’albergatore appellante, dovranno fungere da guida per tutti i Comuni del litorale, da nord a sud, che proprio in questi giorni si trovano alle prese con la gestione della complicata questione delle concessioni balneari.

In via preliminare, il Consiglio di Stato ritiene errate le conclusioni cui era giunto il Tar Trieste nel dichiarare il ricorso di primo grado inammissibile. Ciò per due ragioni. In primo luogo perché, si legge, «è intuitivo come non possa certamente desumersi la carenza di legittimazione ad agire dalla mancata partecipazione della società ricorrente alla procedura selettiva, posto che, al momento in cui l’Amministrazione deliberava la contestata revoca […] il termine per la presentazione delle offerte […] non era ancora scaduto […]. La società […] ha dimostrato di avere un serio interesse a partecipare alla gara per la selezione dei nuovi concessionari, avendone ripetutamente richiesto l’indizione all’Amministrazione ed essendosi la stessa anche effettivamente adoperata per presentare la propria offerta, conferendo a un professionista di fiducia, prima della scadenza del termine per presentare la domanda di partecipazione (che non ha avuto seguito proprio per effetto della revoca impugnata), un incarico di consulenza per la predisposizione della documentazione tecnica prevista dall’ avviso di selezione pubblica. Alla luce di tali circostanze non può, quindi, dubitarsi che l’odierna appellante sia titolare di una posizione giuridica sostanziale qualificata e differenziata che la legittima a contestare la revoca dell’avviso di selezione per l’affidamento delle concessioni demaniali».

In secondo luogo, perché «è illogico, prima ancora che contrario a basilari principi in tema di affidamenti pubblici (in primis quelli di par condicio e favor partecipationis), desumere la sussistenza di un indice contrario alla partecipazione alla procedura selettiva di cui trattasi dall’asserita impossibilità giuridica per la società […] a svolgere l’attività economica correlata alla concessione demaniale marittima, in quanto estranea al proprio oggetto sociale. Non può trarsi, invero, il difetto di legittimazione dell’appellante a partecipare alla selezione per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative dal fatto che nel suo oggetto sociale non figuri la gestione di stabilimenti balneari, trattandosi di un’attività che detto operatore economico, in conseguenza delle ripetute proroghe delle concessioni in essere, non ha mai potuto svolgere e che, viceversa, è logicamente ricompresa nell’oggetto sociale di una società, quale è la controinteressata, che da decenni, sempre in virtù delle dette proroghe, gestisce l’area demaniale di interesse. Inoltre, una previsione che richiedesse quale requisito di partecipazione il pregresso svolgimento di un’attività esattamente corrispondente a quella in concessione – nello specifico la gestione di stabilimenti balneari – dovrebbe essere “interpretata in senso non restrittivo della libera concorrenza”, senza “chiudere” gli spazi partecipativi, limitandoli ai soggetti con pregressa esperienza specifica nel settore, in quanto ciò contrasterebbe con il principio di par condicio nell’accesso al “mercato” delle concessioni demaniali (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza 20 aprile 2023 causa C-348/22; Cons. Stato, Sez. VII, 8 maggio 2023, n. 4638)».

Nel merito, il Consiglio di Stato da una parte afferma che la nuova normativa non legittima la rimessa in discussione delle gare già in corso, che pertanto devono potersi svolgere regolarmente; dall’altra che deve respingersi la tesi secondo la quale la regola prevista dalla normativa sopravvenuta sarebbe quella della proroga delle concessioni sino alla data del 30 settembre 2027. Il collegio, piuttosto, ricorda che, come più volte statuito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia Ue, gli obblighi contenuti nella direttiva Bolkestein devono ritenersi enunciati in modo incondizionato e sufficientemente preciso, sicché gli stessi sono immediatamente produttivi di effetti diretti, con la conseguenza che è l’obbligo di indizione delle gare a costituire la regola, là dove la proroga tecnica, semmai, rappresenta l’eccezione. D’altra parte, si legge che «l’attesa dell’emanazione dei decreti ministeriali per la determinazione degli indennizzi (che in caso di nuovo affidamento ad altro soggetto questi è tenuto a versare al concessionario) non poteva costituire di per sé valida ragione per revocare le gare in corso».

Il Consiglio di Stato non manca infine di rimarcare come gli interessi che sottostanno alle determinazioni degli enti locali devono sempre fare i conti con gli interessi generali al rispetto della concorrenza e dell’apertura al mercato che, almeno secondo i più, applicati anche alla materia balneare sono i soli in grado di garantire, attraverso una sana competizione, l’innalzamento dei servizi resi ai milioni di turisti che, ogni anno, si riversano sulle nostre spiagge.

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Antonio Pavan

Antonio Pavan, avvocato, si occupa prevalentemente di diritto commerciale e amministrativo. Nello Studio Legale Pavan coordina un team di 10 professionisti.