Sicurezza

Annegamenti bambini, un ddl del governo vuole porvi un freno? (seconda parte)

La sicurezza ha un costo che vale la pena pagare

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Nelle piscine ci sono più “filtri”, ostacoli che possono impedire l’annegamento di un bambino. Particolarmente importanti sono quello del genitore (o dell’adulto incaricato di sorvegliare il bambino) e quello dell’assistente bagnanti. Sono filtri “sociali” perché prevedono, ciascuno, l’interposizione di una persona tra il bambino e il pericolo. Un terzo filtro, “meccanico”, è fornito da una recinzione adeguata, probabilmente l’impedimento più efficace nei casi di annegamenti di bambini sotto i 4 anni sfuggiti all’attenzione dei genitori. Australia (e altri paesi), come riporta l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), hanno in pratica azzerato questo dato obbligando i loro cittadini a recintare in modo efficace tutte le piscine all’aperto, anche quelle domestiche. Il quarto filtro, non meno importante degli altri (anzi, l’essenza stessa dell’Accordo, basato sulla normativa di autocontrollo), è la competenza del responsabile in grado di attivare un piano di sicurezza che, identificando anche il pericolo “annegamento”, possa garantire l’incolumità dei suoi ospiti.

L’attenzione dei genitori, la presenza di assistenti bagnanti, una recinzione adeguata, la competenza accertata del responsabile sono i quattro filtri che possono impedire l’annegamento dei bambini. Nel mio resoconto ho analizzato come questi quattro “filtri” siano stati regolamentati dalla normativa regionale (almeno in quelle regioni che lo abbiano fatto perché alcune, Valle d’Aosta, Veneto, Abruzzo, Lazio, Campania, Sicilia, non hanno nemmeno emanato la legge che avrebbe dovuto realizzare l’Atto d’Intesa del 2003 in ottemperanza del principio di leale collaborazione tra i poteri dello Stato, per tacere del ritardo tardigrado di quasi tutte le altre che hanno impiegato fino a 18 anni per rispettare gli impegni presi). Il disegno di legge – di una legge quadro – rimanda ancora alle regioni la questione: “I requisiti di sicurezza delle piscine e delle relative aree di insediamento sono stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano” (art. 7). Con il che, come accade nel gioca dell’oca, siamo di nuovo al punto di partenza. Possiamo vedere adesso come il disegno di legge abbia affrontato gli argomenti che ho elencato, cominciando dal più semplice, la recinzione delle piscine all’aperto.

annegamenti bambini
La vasca è in diretta continuità con l’edificio

La questione della “barriera”, nel disegno di legge, è limitata alle piscine domestiche, ma in molti hotel, bed & breakfast, campeggi, ecc., pressoché in tutta l’Italia, le vasche, in continuità con l’edificio che le ospita, non presentano alcun sbarramento o separazione e in altre, all’aperto, la recinzione, quando c’è, è realizzata talora da una siepe che ha solo per lo più una funzione ornamentale. Dobbiamo aggiungere che le piscine all’aperto sono il teatro dell’annegamento dei bambini più piccoli, sfuggiti all’attenzione dei grandi? E’ essenziale che una vasca – di qualsiasi tipo di piscina, domestica o turistica – sia recintata in modo corretto. Non basta dire che sia idonea ad impedire che un bambino la scavalchi, quando una siepe – come previsto dalla regione Toscana – è valicabile da un bambino di tre anni! L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) consiglia (cioè prescrive, vista l’autorevolezza dell’ente) che la recinzione sia alta almeno 1.2 m, che gli assi che la formano siano verticali – che non forniscano prese per le mani o i piedi – distanziati tra loro non più di 10 cm, e che il cancello sia a chiusura e serratura automatica (che si chiuda da sé facendo scattare la serratura, per evitare di dimenticare di lasciarla aperta). Non ci devono essere gradini, scale o altro che, vicino alla barriera, possano facilitarne lo scavalcamento. La barriera deve essere un efficace ostacolo per i bambini piccoli che, sfuggiti all’attenzione dei genitori, possano raggiungere la vasca e caderci dentro.  OMS aggiunge anche che le coperture delle piscine (teloni e quant’altro) non si sono dimostrate un ostacolo all’annegamento dei bambini ma che, al contrario, contribuiscano al loro annegamento. Cito testualmente:  

Pool alarms and pool covers have not been shown to be reliable preventive measures for very young children. In fact, pool covers may themselves contribute to drowning – if they are not strong enough to hold the child’s weight, the child could slip under the cover and be trapped by it, or the child could drown in small puddles of water formed on their surface. In addition, covers may delay the discovery of a drowning victim.
– OMS: Guidelines for safe recreational water environments, Vol. 2, Swimming pools and similar environments, pag. 16.

Allarmi e coperture delle vasche non si sono rivelati misure di prevenzione affidabili per bambini molto piccoli. In effetti le coperture possono esse stesse contribuire all’annegamento nel caso in cui non siano state abbastanza forti da reggere il peso del bambino, il bambino sia scivolato sotto la copertura e sia rimasto intrappolato, oppure sia annegato in piccole pozze formate sulla superficie della copertura. Inoltre le coperture possono ritardare la scoperta di una vittima annegata (trad. mia).

Le linee guidadella Organizzazione mondiale della sanità sono un riferimento d’obbligo della legislazione internazionale sulla sicurezza delle piscine. Non sono state consultate? Ciò che mi ha sorpreso di più, tuttavia, non è solo che le indicazioni OMS sulle barriere non siano state prese in considerazione, ma che, in una prima lettura del disegno, era indicata solo la recinzione. In quella attuale viene indicata invece una alternativa: barriera o copertura di protezione invalicabile della vasca o copertura di sicurezza portante. Ora, indicare come un accorgimento di protezione quello che OMS indica come un aggravio di rischio mi sembra veramente sorprendente.  I teloni e le “coperture di sicurezza portante” non sono solo pericolosi (lo dice OMS), ma anche, se allo scopo di garantire la sicurezza dei bambini, del tutto inutili (lo dico io). Vengono messi a sera o all’inizio della stagione fredda quando la piscina non è utilizzata, ma i bambini annegano nelle piscine all’aperto di giorno e d’estate quando l’acqua azzurrina è particolarmente attraente, capace di irretirli, cioè quando i teloni (o “le coperture portanti”) non ci sono. Non servirebbero nemmeno se fossero un efficace impedimento (e non un pericolo in più). Di chi è la manina che ha aggiunto, in alternativa alla barriera, i teloni?  

Una recinzione del genere (assi orizzontali e troppo distanziati tra loro) ha solo l’efficacia intimidatoria del cane che abbaia ma non morde

La seconda questione è quella dell’assistente bagnanti. Recita così l’Accordo 2003: “L’assistente bagnanti abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso, vigila ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca. In ogni piscina dovrà essere assicurata la presenza continua di assistenti bagnanti” (Art. 4.1). Le Regioni hanno però fatto a gara nel cercare di eliminare questa incombenza (cioè questo costo) per alcune categorie di piscina (vedi, a caso, proprio le piscine dove i bambini annegano più frequentemente). Si è particolarmente distinta, anche qui, la Regione Toscana che ha esentato del tutto le piscine turistiche (collettive) da questo obbligo! Le altre regioni hanno stabilito invece che non fosse obbligatoria la presenza dell’assistente bagnanti quando la vasca fosse così piccola da non giustificarne l’impiego (per non dire delle regioni che non hanno nemmeno legiferato, dove non esiste una norma che ci informa se la presenza del bagnino sia o no obbligatoria).  Le norme con cui hanno stabilito la soglia sotto la quale l’assistente bagnanti sia sostituibile da altri accorgimenti sono diverse, ma all’apparente difformità normativa corrisponde una uniformità di intenti sostanziale. Più o meno si ottengono gli stessi risultati. Nel mio rapporto esamino con attenzione le varie soluzioni normative, nessuna delle quali giustifica l’assenza dell’assistente bagnanti. Qui possiamo prendere come esempio quella che, più frequente, può riepilogare le altre: una piscina è “piccola” – quindi così poco pericolosa da non richiedere le attenzioni di un bagnino di salvataggio – quando l’acqua della vasca non supera 1,40 m di profondità. Il problema è che il gruppo che corre i maggiori rischi sono bambini per i quali 1,40 m è già acqua profondissima! Per quanto sia piccola una vasca, è sempre possibile trovare un bambino abbastanza piccolo da affogarci dentro. La questione, anche qui, è solo di vernice.

Dalle Regioni sono stati proposti in alternativa all’assistente bagnanti vari accorgimenti: telecamere sulla vasca e visori da porre nella reception per un controllo a distanza, per esempio. Già è difficile individuare una persona in difficoltà dal vero, figuriamoci a distanza, con un’occhiata ogni tanto ad uno schermo! Il bambino che, non visto, cade nella vasca, scomparirà entro 20 secondi dalla superficie dell’acqua diventando invisibile all’occhio nudo. Sono stati proposti poi due tipi di rivelatori (di fondo e di superficie, di cui esamino l’efficacia nella mia relazione) che hanno sollevato perplessità anche da parte di OMS: a tutt’oggi non ci sono dati che ne garantiscano l’efficacia. Se funzionano, non si sa e quindi non si può dire. Quel che è certo è che, nelle piscine aperte al pubblico, i rivelatori di fondo non possono sostituire gli assistenti bagnanti, ma sono solo un di più. Soluzioni di tipo diverso come quella di disporre di un addetto che abbia fatto il corso di primo soccorso rivelano la totale incomprensione del problema. Ripetiamo quanto già detto: i bambini annegano perché nessuno se ne accorge. La difficoltà è, come ho già sottolineato, di natura attentiva: ci vuole un addetto che sappia “vedere e prevedere”, in grado di rilevare prontamente un incidente e intervenire tempestivamente. Non qualcuno che interviene a giochi fatti quando probabilmente non c’è più nulla o ben poco da fare.  “Il primo soccorso” inoltre è già obbligatorio per le aziende. Non si aggiunge molto con questo alla sicurezza di un impianto. Se creo un pericolo mortale per i miei avventori, devo mettere l’impianto “a norma” e un impianto a norma ha dei costi. Bisognerebbe farsene una ragione. In realtà all’assistente bagnanti oggi non vi sono alternative realistiche. Non c’è occhio artificiale o diversamente intelligente in grado di sostituirlo. La sicurezza, anche qui, copre occultandola una questione puramente economica: se la dimensione di una vasca giustifichi questi costi. Se non è un progetto economicamente sostenibile e non li giustifica, la vasca, come il matrimonio di Renzo e Lucia, non s’ha da fare. La legislazione regionale ha rovesciato invece la questione: se non li giustifica, si ricorra a qualcosa di meno costoso. Il risparmio viene fatto pagare ai bambini.

Le leggi regionali, se interpretate letteralmente o in mancanza di una disposizione specifica, farebbero pensare, in caso di un incidente di annegamento, ad una irresponsabilità del gestore che non ha predisposto la presenza di un assistente bagnanti perché la legge non lo obbliga a farlo. Quello che accade invece è proprio il contrario. La prima domanda che si fa una procura in seguito ad un annegamento in una piscina è: “Era obbligatoria la presenza dell’assistente bagnanti? Perché non c’era?”. Il gestore deve rispondere della sicurezza dei propri utenti, non per una inadempienza formale, ma per un danno cagionato ad un utente verso il quale si trova in posizione di garanzia, cosa che può configurare un illecito penale.  In caso di annegamento la sentenza è sempre la stessa: in assenza dell’assistente bagnanti, il processo si conclude col giudizio di omicidio colposo del responsabile. Ciò con cui è stata sostituita la sorveglianza di un assistente bagnanti – cosa peraltro consentita dalle leggi regionali – non si è dimostrato idoneo a sostituirlo nella specifica gestione dell’impianto. In poche cose come questa è vero il detto che il diavolo si nasconde nei dettagli. Per capire la logica giudiziale bisognerebbe, però, spiegare che cos’è “l’autocontrollo”, previsto dall’Accordo 2003, recepito dalla legislazione regionale e, nelle sue linee sostanziali, dalla giurisprudenza, un principio duro da entrare nella testa. Lo faremo tra breve.

Lo stoccaggio dei prodotti chimici è un altro grave problema delle piscine. Per fortuna, non è affar mio.

La norma che prevede di avvertire la propria clientela sulle condizioni di utilizzo della piscina può avere qualche senso se, invece di disporre di inutili palliativi in grado di fornire soltanto l’apparenza della sicurezza, indico che le garanzie di sicurezza non ci sono (non c’è un personale apposito, certificato da un corso e da un esame, come previsto dallo Stato ex DM 85/24, che le controlla). La presenza di una piscina d’estate è una forte attrattiva per bed & breakfast, agriturismi, alberghi, ecc. Uno studio merceologico di un paio di decenni fa indicava in un aumento del 30% l’effetto indotto dalla piscina sulle entrate. Non è il medico e nemmeno le Belle Arti che consigliano di costruirne una. Il bed & breakfast, l’albergo, l’agriturismo, lo stabilimento balneare che non controllano una vasca mediante personale qualificato devono avvertire i potenziali clienti che il resort non è idoneo a ospitare famiglie con bambini piccoli che non sanno nuotare e, pertanto, non può accettarli come clienti. Non sono in grado di garantirne la sicurezza. Non scriviamo sulle sigarette che il fumo fa male? Non è proibito vendere sigarette o alcoolici ai minori?

Gli assistenti bagnanti sono stati un’invenzione dei paesi ricchi, ad alto reddito come il nostro, preoccupati degli annegamenti incipienti e sempre più numerosi nelle aree di balneazione: sulle spiagge, nelle piscine, nelle acque interne di laghi e fiumi. Hanno dato risultati eccellenti e, oggi, sono utilizzati in tutto il mondo.   D’altra parte, la presenza di assistenti bagnanti non è una garanzia assoluta, tanto è vero che, esaminando i casi finiti in tribunale, relativi alle piscine turistiche, nel   36% degli incidenti il bagnino c’era ma, richiamato dalle grida degli utenti, era intervenuto ormai troppo tardi. Gli erano state assegnate (illegalmente) anche altre incombenze alle quali era dedito nel momento in cui è avvenuto l’incidente (in un processo queste cose non riescono a nascondersi). In questi casi è il responsabile che, con la connivenza dell’assistente bagnanti, intenzionalmente manomette il sistema di sicurezza dell’impianto. Risparmiando sulla manodopera assegna illegalmente anche altri compiti all’assistente bagnanti, quello di manutentore o di cameriere del bordo vasca. Ovviamente non possiamo dire che questo sia l’andazzo delle piscine commerciali, possiamo dire però che è l’andazzo delle piscine commerciali dove le persone – in maggioranza bambini – annegano.  Questo prelude all’ultima richiesta: il responsabile deve essere competente, consapevole del pericolo mortale creato dalla piscina, ma anche dei rischi legali che corre.

Solo la Regione Toscana – qualche punto in più a questa regione, presa di mira nel mio resoconto! – e la Sardegna prevedono che il responsabile segua un corso che ne attesti in qualche modo la competenza gestionale. Il corso, svolto da agenzie di formazione, forse non è un granché e nei controlli esterni, le ASL si astengono, anche in queste regioni, dal verificare il possesso del titolo.  In una mia ricerca (2018) fatta per conto di SNS in una nota località balneare toscana, nessuna piscina era provvista di un piano di autocontrollo e nessun responsabile aveva fatto l’apposito corso obbligatorio.    Questo quindi forse non basta, si può fare di meglio, però indica la strada da seguire. L’assenza di una norma che obblighi alla formazione rivela, purtroppo, la scopiazzatura della istituzione di un paese straniero adattata ad un contesto profondamente diverso, con il risultato che in Italia l’istituto viene realizzato alla carlona. Il paese di riferimento sono probabilmente gli Stati Uniti che utilizzano un sistema basato sull’autonomia gestionale del responsabile che deve possedere però un titolo di livello universitario, specifico per la conduzione della piscina.

L’impianto normativo dell’Accordo (e lo stesso disegno) si basa sul principio dell’autocontrollo, fondato sulla metodologia scientifica HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point: Analisi del rischio e controllo dei punti critici), già introdotto nella legislazione italiana per l’igiene degli alimenti.  Questo principio inverte del tutto la prospettiva tradizionale – secondo la quale la legge detta minuziosamente cosa si deve fare – in cambio della responsabilizzazione del gestore che gode di un’ampia autonomia nell’organizzazione gestionale dell’impianto. Deve utilizzare, tuttavia, una metodologia scientifica, dettagliata e sistematica, che garantisca l’efficacia del sistema di controllo interno intervenendo prima che i pericoli si trasformino in un rischio per gli utenti. Presuppone quindi che il responsabile, in possesso di una competenza specifica, sia in grado di valutare l’intero processo gestionale. Quello che sorprende, però, è che nel caso dell’igiene degli alimenti, il salumiere o il barista debbano sottoporsi ad un corso e un esame per esercitare il loro mestiere, laddove nel caso delle piscine, ben più impegnative, questo obbligo (salvo per le due regioni di sopra) non esiste proprio.  

L’obbligo di un titolo abilitante dovrebbe essere esteso a tutta l’Italia, e il suo possesso sistematicamente verificato. Senza, non si può gestire una piscina. Dovrebbe essere necessario il possesso di un “patentino” che abiliti alla gestione dell’impianto per tutte le piscine aperte al pubblico e, all’atto con cui si comunica al Comune l’inizio dell’attività stagionale, si devono aggiungere queste credenziali. Il responsabile è in realtà il primo e più importante filtro perché deve congegnare quei meccanismi che garantiscano la sicurezza degli utenti. E’ un mistero come possa un chiunque – che deve suo malgrado, però, utilizzare una metodologia scientifica, come dice la legge, nel redare il piano di autocontrollo – gestire impianti che possono essere più o meno complessi e che richiedono una competenza specifica, anche in merito alla sicurezza balneare dove è in gioco non un’infezione da stafilococchi, ma la vita.  

Nel mio resoconto indicavo questi rimedi per far fronte a questa piaga. Mi rendo conto però che i rimedi proposti (obbligo di recinzione per le piscine all’aperto, comprese quelle domestiche, personale di salvataggio che renda idoneo l’impianto a famiglie con bambini, competenza certificata del responsabile) rappresentano un aggravio di costi che forse non agevolano la vendita e la costruzione delle piscine. Si può immaginare il seguente dialogo tra il venditore di piscine e il cliente:

  • Ma è obbligatorio il bagnino?
  • Ma no! Facciamo una piscina dove l’acqua non raggiunge la profondità di 1,40 m, e con una videocamera e un visore sulla scrivania dell’ufficio te la cavi.
  • Devo recintarla?
  • Ma no! Usa i teloni, costano molto meno e te li vendo io. Intorno una bella siepe di piante e di fiori.
  • Devo avere una qualche abilitazione per gestirla? 
  • Assolutamente no!

Tutto facile! Rovesciamo, però, il ragionamento cominciando dalla fine della storia e non dal principio. Quale genitore non avrebbe, col senno di poi, recintato la propria piscina se avesse saputo che il figlioletto o il nipotino vi sarebbe affogato? Quale imprenditore non farebbe a meno di trovarsi di fronte al giudice che gli imputa la responsabilità della morte di un bambino? Chi frequenterebbe un resort, un agriturismo, uno stabilimento balneare che non garantisce la sicurezza dei propri figli, ma nasconde un pericolo mortale? Quello di sopra è il discorso di un imbonitore che vende piscine (e quello, superficiale o ignaro, di chi la vuole utilizzare). Questo è il ragionamento dello Stato (con la S maiuscola) che si fa interprete degli interessi autentici dei propri cittadini. Spesso loro malgrado.

Signor Presidente del Consiglio, Signor Ministro Musumeci, primo firmatario del disegno, la sicurezza ha un costo. Non varrebbe la pena di pagarlo?

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Dario Giorgio Pezzini

Consulente della Federazione italiana nuoto per i problemi relativi alle spiagge, membro del Gruppo nazionale per la ricerca sull’ambiente costiero e dell'Osservatorio nazionale sull'annegamento dell'Istituto superiore di sanità. È stato per vent'anni alla direzione nazionale della Società nazionale di salvamento.