Norme e sentenze

Concessioni balneari, l’Antitrust impugna le delibere del Comune di Carrara

Contestata la priorità riconosciuta ai gestori uscenti e il rinvio delle gare

L’Antitrust ha deciso di impugnare davanti al Tar le delibere del Comune di Carrara sulle concessioni balneari. Nel Bollettino ufficiale dell’Autorità, il presidente Saverio Valentino giudica lesive della libera concorrenza le decisioni adottate dalla giunta guidata dalla sindaca Serena Arrighi, che riconoscono una sorta di diritto di priorità agli stabilimenti balneari che hanno presentato richiesta di concessione.

La vicenda nasce dal parere motivato con cui l’Autorità aveva chiesto al Comune di intervenire per “rendere le iniziative conformi alla legge”. Trascorso il termine previsto, l’amministrazione ha confermato la propria posizione, ritenendo legittime le delibere contestate. Secondo l’Agcm, però, il riscontro fornito dal Comune non è sufficiente a superare le violazioni rilevate. Nel documento relativo al mancato adeguamento dell’amministrazione al parere dell’Autorità, viene contestato in particolare il mancato rispetto dei principi europei in materia di concorrenza. Da qui la decisione di rivolgersi alla giustizia amministrativa e chiedere al Tar regionale di pronunciarsi sulla legittimità della procedura.

Al centro della controversia c’è il meccanismo individuato dal Comune di Carrara per consentire alle imprese balneari interessate di ottenere “l’atto formale” previsto dal Codice della navigazione e, attraverso questa procedura, arrivare alla proroga delle concessioni. Secondo l’Agcm, il sistema sarebbe incompatibile con i principi della Direttiva Bolkestein e con il diritto dell’Unione europea in materia di concorrenza. La procedura adottata dall’amministrazione prevede infatti che la competizione tra operatori non rappresenti il punto di partenza, ma si attivi soltanto nel caso in cui vengano presentate domande concorrenti entro un determinato termine.

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In assenza di altre candidature, la procedura potrebbe quindi concludersi con il rilascio diretto della concessione al gestore uscente per un periodo fino a 20 anni, senza lo svolgimento di una vera e propria gara pubblica. È proprio questo meccanismo a essere contestato dall’Antitrust, che ritiene necessario un sistema di selezione preventivo, trasparente e competitivo per l’affidamento delle concessioni demaniali. La decisione dell’Antitrust conferma i dubbi espressi lo scorso luglio da Mondo Balneare sulla conformità del provvedimento di Carrara con la direttiva Bolkestein.

Un ulteriore elemento contestato dall’Autorità riguarda la decisione del Comune di estendere la validità delle concessioni demaniali esistenti fino al 30 settembre 2027, rinviando la predisposizione dei bandi. “La scelta del Comune di Carrara – si legge nel documento dell’Autorità – di differire la validità delle concessioni demaniali in essere al 30 settembre 2027, rinviando la predisposizione dei bandi di gara, senza attivarsi tempestivamente e e prevedere un preciso cronoprogramma dello svolgimento delle gare, viola l i principi generali a tutela della concorrenza”. Secondo l’Antitrust, dunque, l’amministrazione avrebbe dovuto procedere tempestivamente alla definizione delle gare, stabilendo un percorso e un cronoprogramma preciso, anziché utilizzare strumenti che consentono di rinviare la selezione degli operatori.

Per giustificare la procedura, il Comune di Carrara ha fatto riferimento al cosiddetto atto formale previsto dal Codice della navigazione. L’interpretazione dell’amministrazione viene però respinta dall’Agcm alla luce dei principi europei e della giurisprudenza maturata sulle concessioni demaniali. Il punto centrale è che le concessioni riguardano una risorsa naturale scarsa e, proprio per questo, secondo il diritto europeo devono essere assegnate attraverso procedure di selezione imparziali, trasparenti e competitive. La gara, in questa prospettiva, non può dipendere dalla presentazione casuale di una domanda concorrente. Deve invece essere predisposta preventivamente dall’amministrazione.

L’Autorità aveva concesso al Comune un termine per adeguarsi alle contestazioni. Dopo il mancato accoglimento delle richieste, la controversia si sposta ora davanti al giudice amministrativo. Il nodo riguarda soprattutto le conseguenze che potrebbero derivare da un eventuale annullamento delle procedure adottate dal Comune. Se le concessioni rinnovate attraverso questo meccanismo venissero considerate illegittime dai giudici, i gestori potrebbero ritrovarsi senza un titolo valido. La questione assume particolare rilevanza per le imprese che hanno effettuato investimenti sulla base della prospettiva di una concessione pluriennale. Un eventuale annullamento della procedura potrebbe infatti incidere anche sulle aspettative economiche legate alla durata della concessione e agli eventuali indennizzi.

Un ulteriore elemento di preoccupazione riguarda il quadro degli indennizzi per i concessionari uscenti. Nel caso in cui la procedura del Comune venisse annullata perché ritenuta incompatibile con il diritto europeo, i criteri di indennizzo eventualmente previsti a livello locale potrebbero essere messi in discussione insieme agli atti amministrativi contestati. Per i gestori il rischio prospettato è quindi quello di affrontare una situazione di forte incertezza: da una parte gli investimenti effettuati negli anni, dall’altra una procedura amministrativa che potrebbe essere giudicata illegittima dal Tar.

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