Norme e sentenze

Capri, Tar boccia proroga concessioni balneari: “Gare entro 3 mesi o arriverà un commissario”

Accolto il ricorso dell’Antitrust contro il rinvio al 2027 deciso dal Comune.

Il Tar Campania ha annullato la proroga fino al 30 settembre 2027 delle concessioni demaniali marittime per gli stabilimenti balneari e gli ormeggiatori disposta dal Comune di Capri. La pronuncia accoglie il ricorso presentato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm), imponendo all’amministrazione comunale di avviare le procedure di gara entro tre mesi. In caso contrario si procederà con la nomina di un commissario ad acta con costi a carico del Comune.

La vicenda riguarda la determinazione dirigenziale del 31 luglio 2025 con cui il Comune di Capri aveva differito la scadenza delle concessioni al 30 settembre 2027. Secondo l’Antitrust, sostenuta in giudizio dalla società Gemma Srl e dall’Associazione nazionale liberi consumatori, il provvedimento risultava incompatibile con i principi europei di concorrenza, trasparenza e accesso al mercato.

Nel corso del procedimento il Comune aveva motivato la proroga sostenendo la necessità di completare una serie di attività preliminari all’espletamento delle gare, tra cui la pianificazione delle nuove concessioni e la definizione dei criteri per il riconoscimento degli indennizzi ai concessionari uscenti. I giudici amministrativi hanno però respinto questa impostazione. Nella sentenza si legge che il differimento disposto dall’amministrazione “si traduce, nella sostanza, in una proroga generalizzata delle concessioni in essere, non assistita da idonei presupposti giustificativi“.

Il Tar ha inoltre escluso che il provvedimento possa essere qualificato come una proroga tecnica. Secondo i magistrati, “tale istituto ha carattere eccezionale e può ritenersi ammissibile solo in presenza di ragioni oggettive e nei limiti strettamente necessari ad assicurare la continuità dell’azione amministrativa nelle more dell’immediato espletamento di una procedura selettiva già avviata o comunque da indire in tempi brevissimi. […] Nel caso in esame, invece, l’Amministrazione ha subordinato l’indizione delle gare al previo completamento di una serie di attività prodromiche, prive di una chiara e precisa scansione temporale, con ciò determinando un differimento dell’apertura al mercato del tutto indeterminato, incerto e, comunque, non contenuto entro limiti ragionevoli“. Nel caso di Capri, invece, l’amministrazione ha subordinato l’indizione delle gare al completamento di una serie di attività preparatorie prive di una tempistica definita, determinando un rinvio giudicato incompatibile con i principi stabiliti dalla normativa nazionale ed europea.

La sentenza consente agli attuali concessionari di proseguire temporaneamente l’attività, ma non oltre il 31 dicembre 2026. Entro tre mesi il Comune dovrà avviare le procedure di evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni. In caso di inadempienza, il Tar ha previsto la nomina di un commissario ad acta incaricato di sostituirsi all’amministrazione comunale nell’esecuzione della decisione.

La pronuncia è in linea con tutte le decisioni dei tribunali amministrativi italiani che stanno progressivamente annullando le proroghe generalizzate delle concessioni balneari al 2027 disposte dal governo Meloni, obbligando gli enti locali a procedere con le gare pubbliche conformi ai principi di concorrenza previsti dalla direttiva Bolkestein.

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