Norme e sentenze

Concessioni balneari, la Cassazione chiude ai ricorsi “indiretti” contro la Plenaria del Consiglio di Stato

Le Sezioni Unite dichiarano inammissibile il ricorso di 22 imprese riminesi: chi non era parte del giudizio del 2021 non può impugnare la sentenza che ha escluso le proroghe automatiche delle concessioni fino al 2033.

La famosa decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17 del 2021, che ha dichiarato illegittima la proroga automatica fino al 2033, non può essere contestata da soggetti rimasti estranei a quel procedimento. È il principio ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14568/2026, pubblicata ieri, che ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso da 22 imprese balneari riminesi patrocinate dall’avvocato Vincenzo De Michele.

Le imprese avevano portato davanti alla Suprema Corte di Cassazione la storica pronuncia del Consiglio di Stato, sostenendo che, proprio a causa dell’effetto “vincolante” esercitato dalla Plenaria sulla successiva giurisprudenza amministrativa, esistesse un interesse concreto e attuale a contestarne la validità per difetto di giurisdizione. Secondo i ricorrenti, i Tar e lo stesso Consiglio di Stato si sarebbero uniformati in modo costante all’impostazione della sentenza del 2021, determinando conseguenze dirette anche per concessionari che non avevano preso parte a quel giudizio. In sostanza, secondo i gestori degli stabilimenti, siccome la giurisprudenza amministrativa (Tar e Cds) continuava a dargli torto adeguandosi alle indicazioni della Plenaria, erano legittimati ad attaccare la decisione.

Le Sezioni Unite hanno però respinto questa impostazione, ritenendo decisivo il fatto che le società ricorrenti non fossero state parti del procedimento definito dalla Plenaria. Proprio questa estraneità processuale, osserva la Cassazione, determina il difetto di legittimazione all’impugnazione e comporta quindi l’inammissibilità del ricorso. In ragione del “costante adeguamento della successiva giurisprudenza amministrativa”, si legge nella decisione, i ricorrenti ritenevano di avere “uno specifico e attuale interesse ad impugnare la sentenza n. 17/2021 dell’Adunanza plenaria davanti alla Suprema Corte di per chiederne l’integrale riforma”. E per farlo hanno chiamato in giudizio la Presidenza del Consiglio Dei Ministri, nonché l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e il comune di Rimini. Per le Sezioni Unite, tuttavia, il punto dirimente è che gli stessi ricorrenti “non sono stati parti del processo” e la loro estraneità al giudizio “ne rende evidente il difetto di legittimazione ad impugnare che si traduce in un causa di inammissibilità”.

La vicenda assume rilievo non soltanto sul piano processuale, ma anche nel più ampio contesto del riordino delle concessioni balneari. La sentenza della Plenaria del 2021 rappresenta infatti uno dei pilastri giuridici su cui si fonda l’attuale superamento del sistema delle proroghe automatiche e il passaggio verso procedure comparative e gare pubbliche per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime. La decisione della Cassazione rafforza indirettamente la stabilità di quell’impianto interpretativo, in una fase in cui il settore è già attraversato da profonde trasformazioni normative e amministrative, dal nuovo “bando tipo” nazionale in fase di definizione alle numerose pronunce dei Tar contro le proroghe generalizzate o gli affidamenti privi di confronto concorrenziale.

Per approfondire, scarica il testo della sentenza >

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