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Salvamento obbligatorio, i dubbi dei balneari

Le perplessità del Sib-Confcommercio sulla durata del servizio, che non può superare il periodo 1° maggio - 30 settembre

«Nell’approssimarsi della riapertura delle aziende balneari e, in generale, di quelle che operano sul demanio marittimo, stanno sorgendo dubbi e incertezze sul periodo obbligatorio del servizio di salvamento». Lo segnala il Sindacato italiani balneari di Confcommercio, in una nota firmata dal presidente Antonio Capacchione e dal segretario operativo Federico Pieragnoli. «È bene precisare, preliminarmente, che fino all’emanazione delle nuove ordinanze sia regionali che delle autorità marittime, sono valide ed efficaci quelle emanate lo scorso anno».

Nel dettaglio, spiega il Sib, «con l’articolo 105 comma 2 lett. l) del dlgs 31 marzo 1998 n.112, sono state conferite alle Regioni le funzioni amministrative per l’utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative. È noto che le Regioni, con proprie leggi, hanno disciplinato le relative funzioni riservandosi (o, in alcuni casi, delegando la relativa funzione ai Comuni) l’emanazione di atti di indirizzo anche mediante l’emanazione di proprie ordinanze. Il trasferimento delle funzioni non ha però riguardato la materia della sicurezza, che è rimasta in capo alle Capitanerie di porto ex articolo 30 del Codice della navigazione, che la esercitano al fine di garantire lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle molteplici attività che durante la stagione estiva si espletano in prossimità delle coste, emanando ordinanze particolari per i servizi di salvamento».

«Questo assetto normativo può creare confusione fra il periodo obbligatorio di apertura dello stabilimento balneare (normalmente nei mesi di giugno, luglio e agosto) stabilito dalle Regioni (o in casi limitati dai Comuni) con quello in cui è obbligatorio dotarsi del servizio di salvamento, prescritto esclusivamente dalle ordinanze delle Capitanerie di porto e che può riguardare anche il periodo di apertura facoltativo (da settembre a maggio)», sottolinea il sindacato. «A tal proposito è necessario considerare che l’articolo 2 comma 1 lett. e) del dlgs 30 maggio 2008 n. 116, ai fini dei prelievi per garantire la balneabilità del mare, stabilisce la definizione di “stagione balneare” come “il periodo di tempo compreso fra il 1° maggio e il 30 settembre di ogni anno”. Quindi l’obbligo del servizio di salvamento non può comunque eccedere quello stabilito dal dlgs 116/2008».

Concludono Capacchione e Pieragnoli: «Normalmente, per i mesi di maggio e settembre, sull’obbligo del servizio di salvamento ci sono state disposizioni delle ordinanze delle Capitanerie di porto che lo hanno o escluso o limitato solo ad alcuni giorni (fine settimana) o con diverse fasce orarie e distanze delle torrette. Sta di fatto che, a seguito del dispaccio n. 113761 del 27 agosto 2024 del Comando generale delle Capitanerie di porto, in molti territori sono state emanate nuove ordinanze da parte delle autorità marittime che hanno imposto il servizio del salvamento “ogni qual volta le strutture siano aperte al pubblico con finalità di balneazione”. Sono note le difficoltà per il reclutamento del personale nei mesi di maggio e settembre, aggravate dalle nuove disposizioni sulla formazione contenute nel nuovo regolamento 29 maggio 2024 n. 85. Le abbiamo da tempo e con insistenza evidenziate sia al Ministero delle infrastrutture che al Comando generale delle Capitanerie di porto. Siamo, pertanto, in attesa dell’emanazione di una nuova circolare esplicativa in materia del Comando generale delle Capitanerie di porto».

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Sib Confcommercio

Il Sindacato italiano balneari si è formalmente costituito il 14 dicembre 1960 e, attraverso la Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE), aderisce alla Confcommercio - Confturismo.
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