Norme e sentenze

Balneari, Tar Lecce: “Proroga al 2027 non è rinnovo automatico”

Il giudice Antonio Pasca conferma la validità della norma approvata dal governo Meloni

Con il decreto cautelare n. 842/2024 emesso oggi, 30 dicembre, il presidente del Tar Lecce Antonio Pasca ha accolto la tutela monocratica richiesta dalla società Poseidone srl, concessionaria dello stabilimento balneare Lido Verde a Ginosa Marina, assistita dal collegio difensivo degli avvocati Andrea Merciari, Nicolò Maellaro e Fabio Colonna. Il Tar Lecce ha affermato l’immediata applicabilità del decreto n.131/2024 del governo Meloni, che ha stabilito la possibilità, per le amministrazioni comunali, di prorogare la scadenza delle concessioni balneari fino al 30 settembre 2027.

Nella sua pronuncia, il Tar Lecce ha evidenziato che la normativa sopravvenuta «non appare prima facie qualificabile come proroga automatica della durata delle concessioni demaniali marittime in essere» e ha concluso che «l’individuazione della scadenza della concessione demaniale marittima al 31 dicembre 2024» (disposta dal Comune, NdR) si pone «in violazione di quanto invece previsto dall’articolo 4 comma 7 della legge 118/2022 e successive modificazioni (che qualifica peraltro legittima l’occupazione dell’area demaniale fino alla data di definizione dell’atto di regolazione del nuovo rapporto concessorio), nonché dalla normativa sopravvenuta (decreto 131/2024, convertito con modificazioni con l’articolo 1 comma 1, legge 166/2024)».

Alla luce di tanto, seppure con i limiti della tutela cautelare sommaria – che potrà essere confermata o riformata nella fase di merito – le concessioni demaniali marittime della nota località ionica pugliese potrebbero conservare la loro efficacia sino al 30 settembre 2027.

Il giudice Pasca ha chiarito inoltre un punto fondamentale emerso a seguito dell’eccezione del Comune di Ginosa, difeso dall’avvocato Giuseppe Misserini, sulla necessaria previa notifica del ricorso all’Autorità garante della concorrenza e del mercato quale parte ricorrente del giudizio definito con sentenza del Consiglio di Stato n. 4479/2024, alla quale il Comune sostiene di dare attuazione nella predisposizione delle attuali procedure selettive. A tal proposito, il decreto presidenziale precisa che «Agcm, pur essendo soggetto legittimato a proporre impugnazione nei confronti di provvedimenti amministrativi ritenuti lesivi dello specifico interesse pubblico affidato alle sue cure ovvero a intervenire in giudizio, non può tecnicamente qualificarsi soggetto contro-interessato nell’ambito di un contenzioso relativo a un rapporto concessorio di beni demaniali marittimi».

I restanti profili sollevati dalla società ricorrente in sede cautelare – tra cui la mancata previsione dell’indennizzo e di una pianificazione costiera comunale, anche alla luce della contestata formazione dei lotti posti a gara – saranno esaminati nell’udienza collegiale che il presidente Pasca ha fissato per il prossimo 8 gennaio 2025. La battaglia legale è dunque solo all’inizio.

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