Attualità Toscana

15 anni ai balneari, arriva anche la circolare della Toscana

Ciuoffo: ''Nostre indicazioni ai Comuni per rideterminare la durata delle concessioni in tempi ragionevoli''

Anche la Regione Toscana ha approvato una circolare per disciplinare l’estensione delle concessioni balneari di 15 anni, secondo quanto disposto dalla legge di bilancio lo scorso dicembre. La delibera della Toscana segue quelle già diramate nei giorni scorsi, in ordine cronologico, da Abruzzo, LiguriaEmilia-RomagnaMarcheCalabria e Basilicata.

«Siamo intervenuti – commenta l’assessore alle attività produttive Stefano Ciuoffo in una nota – per rispondere a una concreta esigenza dei Comuni, che la norma nazionale ha lasciato privi di indicazioni sulle procedure alle quali attenersi nello scenario nuovo che si è determinato. E ancora, perché la rideterminazione della durata sia completata in tempi ragionevoli, in modo che gli operatori siano pronti prima della ormai imminente stagione balneare».

La circolare sarà presto inviata dalla Regione alle amministrazioni comunali. «Tra gli aspetti principali dell’atto – riassume un comunicato della Regione Toscana – l’indicazione per il Comune di notificare al concessionario la nuova durata della concessione determinando il ricalcolo del valore della concessione con riferimento alla nuova scadenza al 1° gennaio 2034 e di conseguenza l’importo dovuto all’Erario per l’imposta di registro, e invitando il concessionario a effettuare il pagamento entro 20 giorni dalla notifica. A sua volta il concessionario dovrà manifestare la volontà di formalizzare la rideterminazione di durata pagando l’imposta di registro e comunicando al Comune l’opzione per la formalizzazione, scegliendo tra la semplice annotazione della nuova durata sul titolo concessorio oppure facendo un atto ricognitivo, costituente atto aggiuntivo al titolo concessorio».

Si riporta qui di seguito il testo della circolare.

Concessioni demaniali marittime. Adempimenti procedurali conseguenti all’applicazione della legge 30 dicembre 2018, n.145.

Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, articolo 1 commi da 675 a 685, sono state introdotte nuove disposizioni in materia di demanio marittimo.

Tra le diverse disposizioni, concernenti criteri ed indirizzi inerenti le procedure per il rilascio delle concessioni demaniali, si pone l’attenzione su quelle (commi 682, 683 e 684) che stabiliscono la rideterminazione della durata pari a 15 anni a decorrere dal 1 gennaio 2019 – quindi fino al 1 gennaio 2034 – di tutte le tipologie di concessioni del demanio marittimo disciplinate dall’art. 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che comprende quindi anche le concessioni per finalità turistico ricreative, ma non comprende la nautica da diporto, come individuata dal d.p.r. 509/1997, che non è espressamente richiamata nell’articolo 01 citato.

La finalità della presente è di fornire indicazioni agli enti gestori riguardo agli adempimenti da porre in essere in ossequio alle disposizioni della legge statale, considerato che, come peraltro avvenuto nei precedenti provvedimenti normativi in cui si disponeva la proroga di concessioni demaniali, la legge non reca indicazioni o prescrizioni sulle procedure alle quali gli enti gestori si devono attenere per concretizzare la nuova durata dei titoli.

Resta fermo che la rideterminazione della durata discende direttamente dalla legge, per cui le indicazioni che si forniscono alle Amministrazioni competenti sono esclusivamente funzionali all’individuazione della procedura per la formalizzazione di un diritto acquisito dal concessionario direttamente in base alla legge.

Si ritiene opportuno che il Comune notifichi al concessionario la nuova durata della concessione “ai sensi dei commi 682 e segg. dell’art.1 della legge 30 dicembre 2018, n.145” determinando il ricalcolo del valore della concessione con riferimento alla nuova scadenza al 1 gennaio 2034 e di conseguenza l’importo dovuto all’Erario per l’imposta di registro, ed invitando il concessionario ad effettuare il pagamento entro 20 giorni dalla notifica.

Il concessionario manifesterà la volontà di formalizzare la rideterminazione di durata pagando l’imposta di registro e comunicando al Comune l’opzione per la formalizzazione, scegliendo tra:

  • la semplice annotazione della nuova durata sul titolo concessorio;
  • un atto ricognitivo, costituente atto aggiuntivo al titolo concessorio.

Si rappresenta la necessità che le procedure per la formalizzazione della rideterminazione della durata siano attivate e concluse in tempi ragionevoli, in modo che gli operatori siano in possesso delle necessarie formalità prima dell’apertura della stagione balneare.

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