Giustizia è fatta: stop alle ingiuste decadenze delle concessioni demaniali marittime. Un’importantissima sentenza del Tar Campania (sezione Salerno) ha determinato la vittoria di una piccola impresa balneare della Costiera amalfitana contro un grande competitor che era riuscito, tramite una denuncia poi rivelatasi priva di fondamento, a ottenere la decadenza del titolo con il probabile obiettivo di appropriarsene. Ma il piccolo concessionario – una società di noleggio imbarcazioni situata tra Praiano e Furore – è riuscito a ottenere la piena ragione e a tornare a lavorare, grazie al magistrale sostegno dello studio di consulenza “Demanio marittimo” (demaniomarittimo.com) e di BM Avvocati.
La sentenza, oltre al caso specifico della vittoria di una piccola azienda balneare contro un grande e aggressivo concorrente e contro le prepotenze dell’amministrazione comunale, è inoltre di notevole importanza generale anche perché afferma come la decadenza della concessione demaniale marittima, essendo una vera e propria sanzione, va graduata e non può essere imposta dall’alto e all’improvviso senza nemmeno la possibilità di un contradditorio preventivo.
Questi i fatti, risalenti al 2015: la società “La Sibilla srl“, titolare di una concessione demaniale marittima tra Praiano e Furore per il noleggio di piccole imbarcazioni, era stata attaccata dalla società “Plaghia Carter srl“, che si occupa di vacanze in barche di lusso in Costiera Amalfitana. Quest’ultima, con un esposto alla Capitaneria di porto poi rivelatosi ricco di lacune, era riuscita a far dichiarare dall’amministrazione comunale competente l’immediata decadenza della concessione affidata a “La Sibilla”, che ha presentato subito ricorso. E con la sentenza del Tar Campania (sez. Salerno) n. 01201/2017, pubblicata lo scorso 14 luglio, la decadenza della concessione è stata annullata.
«Con questa fondamentale pronuncia – spiega lo studio “Demanio Marittimo” – vengono bacchettate ancora una volta quelle amministrazioni medioevali che utilizzano la decadenza ex art. 47 cod. nav. come unica forma di dialogo con il concessionario in difficoltà. Di più, vengono finalmente distrutte le tesi che sostengono che nel momento in cui un organo di polizia elevi un verbale di polizia amministrativa, l’ufficio demanio debba rinunciare a ogni valutazione logico-giuridica e sia chiamato solo a confermare le risultanze del verbale ed elevare la massima punizione, sfuggendo a ogni responsabilità procedimentale, saltando ogni contraddittorio con il privato e ignorando le regole del procedimento sanzionatorio che impone terzietà degli organi giudicanti rispetto a quelli accertatori. Ma noi abbiamo detto “no”, e la società Sibilla, dopo una battaglia gladiatoria, ha vinto la mostruosa prepotenza dell’amministrazione concedente ed è sopravvissuta a un “grande” competitor determinato a schiacciarla. Il sangue freddo dei nostri migliori demanialisti, unito ai nostri partners legali di BM Avvocati e alla voglia di riscatto del privato, hanno creato l’alchimia giusta per convincere i giudici».
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