Norme e sentenze

Una decisione del Consiglio di Stato potrebbe cambiare lo stato dell’arte sulle concessioni balneari

Note sulla pronuncia n. 01324 del 19 febbraio scorso

Per poter comprendere la novità della sentenza del Consiglio di Stato n. 01324 del 19.02.2026, occorre aveer un quadro più ampio e riportarsi alla decisione appellata del TAR Lazio, Roma, Sez. Quinta ter, n. 1568/2024 e sulla connessione con l’illustre precedente della sentenza del Consiglio di Stato 8024/2025, di cui abbiamo parlato a ottobre 2025. In queste ore circolano voci che per le concessioni prorogate (magari al 2033) non possa esserci alcuna devoluzione al patrimonio dello Stato ai sensi dell’art. 49 C.N. I fatti, come sempre, sono indicativi: da un lato abbiamo una serie ininterrotta di atti amministrativi (2016-2020) del Comune di Roma Capitale, una interpretazione comunale ove “una volta scaduta la concessione si è verificata ipso iure la devoluzione allo Stato delle opere pertinenziali, da qui la richiesta di pagamento di indennità di occupazione” . IL TAR Lazio riferisce come esatta la ricostruzione di diritto invece effettuata dal ricorrente, circa il fatto che, diversamente dalla proroga, il rinnovo comporta un nuovo rapporto giuridico dopo la estinzione della concessione precedente. Da qui la devoluzione delle opere inamovibili allo Stato ai sensi dell’art. 49 C.N. e quindi, come logica deduzione, la Corte nel disaminare la attività amministrativa del Comune di Roma Capitale, ne evidenzia la continuità e dunque il prorogarsi di un rapporto concessorio preesistente, rimarcando “la prosecuzione dell’utilizzo del bene demaniale oltre la scadenza della concessione in attesa di una successiva istanza di rinnovo” (anche Cons. St., Sez. IV, 5123/2012).

A seguito dell’appello da parte del Comune di Roma Capitale, sulla scorta dell’insistere nell’affermare che aree soggette a concessione siano pertinenze demaniali e quindi il diritto di chiedere indennità di occupazione, la Corte afferma che nel caso del Comune di Roma Capitale sia accaduto un regime di proroghe ex lege e dunque, come tali, “non si verifica la cessazione del rapporto, né la conseguente devoluzione dei beni ex art. 49 C.N”. Il dire oscuro per molti commentatori social, che “la proroga (…) non comporta la spendita di un potere amministrativo”, significa soltanto che solo col rinnovo, la P.A. esercita il proprio potere di instaurare un nuovo rapporto concessorio e quindi l’effetto devolutivo delle opere inamovibili al patrimonio dello Stato.

Niente di nuovo, allora? Per finire il discorso, è utile rimandare alla decisione del Consiglio di Stato, n. 8024/2025, e chiederci se vi sia stato un revirement della giurisprudenza amministrativa nazionale. La risposta è del tutto negativa.

La Corte, in aderenza alla decisione CGUE C-598/2022, afferma alcuni principi, in sintesi:

  • la distinzione tra proroga ex lege (pur disapplicata per decisione della AP del Cons. St. 17/2021 e Cons. St. 10131/2024) e rinnovo che comporta un nuovo rapporto concessorio;
  • il fatto notorio che “sin dalla conclusione del contratto di concessione [la società SIIB] non poteva ignorare il carattere precario e revocabile [della stessa]”;
  • da ultimo, in sede di di stipula dell’atto concessorio, il richiedente può stipulare sia un indennizzo per le opere inamovibili, sia un diverso regime per le opere inamovibili.

Soprattutto, la Corte afferma la possibilità di “una equa remunerazione effettuata sulle opere installate sul demanio [ovvero le inamovibili], vi siano investimenti non ammortizzati [relativi] alla effettiva attività economica (…) con le valutazioni, caso per caso, in base alle caratteristiche delle singole concessioni e la natura delle opere incamerate”. Forse la novità era questa asserzione. In una ottica contenziosa, che si predilige sulla scorta di una visione di diritto reale sulla opera inamovibile, cui non ci si può sottrarre al fine di valutarla in futura sede di bandi pubblici, forse è cosa ben diversa che attendere, ad oggi, riforme dell’art. 49 C.N., benché meno un bando tipo od un decreto ministeriale sugli indennizzi che deve passare sotto la lente di ingrandimento della Sezione Consultiva del Consiglio di Stato (come nella adunanza dell’08.07,2025). Ma si sa, lo Stato è più aduso ad aumentare il canone comprensivo degli adeguamenti col DL 73/2025. Ma questa è un’altra storia (con possibili soluzioni?).

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Fabio Maria Vellucci

Avvocato amministrativista e civilista, esperto di demanio marittimo e di esposti alle autorità, con esperienza trentennale in ambito portuale e consorziale e con enti pubblici. È stato avvocato del Comune di Gaeta (Latina) dal 1999 al 2002.