Norme e sentenze

Subingresso in concessione balneare, sentenza apripista del Tar Campania

I giudici amministrativi si sono espressi sulla voltura della concessione demaniale per silenzio-assenso, con subingresso senza il consenso del concessionario.

L’interessante pronuncia del Tar Campania n. 1074/2018, resa lo scorso 12 luglio, verte su una serie di tematiche di particolare rilievo in materia di concessioni demaniali marittime. Con la decisione assunta, infatti, la sezione di Salerno del Tribunale Amministrativo della Campania ha affrontato le questioni inerenti al subingresso nel titolo concessorio, focalizzando l’attenzione sui casi di voltura per cessata locazione dell’immobile destinato ad accogliere l’attività ricettiva (nello specifico, un residence alberghiero) a servizio della quale è stata rilasciata la concessione dell’arenile.

A tal uopo, il Tar ha precisato che in tali casi non occorre acquisire la sottoscrizione della domanda da parte del precedente titolare del provvedimento concessorio, ai sensi del combinato disposto dell’art. 46, comma 2, cod. nav. e dell’art. 30 del relativo regolamento, bastando l’espresso e specifico provvedimento autorizzatorio dell’amministrazione concedente.

Il tribunale amministrativo ha dunque affermato il principio a mente del quale la titolarità di una concessione demaniale presuppone che il concessionario sia l’effettivo titolare del compendio economico oggetto della concessione, sicché – a seguito della cessione di azienda che abbia per oggetto il medesimo compendio – il cessionario può chiedere il subingresso senza il consenso del cedente. Di conseguenza, il soggetto che abbia conseguito la piena proprietà delle opere interessate dalla concessione è legittimato a chiedere l’autorizzazione al subingresso senza subordinare l’istanza alla volontà dell’originario concedente, non essendo applicabile la disposizione di cui al comma 1 dell’art. 46 cod. nav.

La decisione è di assoluto rilievo anche perché ribadisce l’attagliabilità della disciplina in tema di silenzio-assenso, ex art. 20 L. 241/1990, ai procedimenti di voltura delle concessioni demaniali marittime. Come noto, infatti, il Consiglio di Stato sez. V, con la recente sentenza n. 52 del 4 gennaio 2018, aveva ritenuto non operante il silenzio-assenso sull’istanza di subingresso, centrando l’assunto sull’ipotesi specifica della vendita o dell’esecuzione forzata. Il Tar salernitano, invece, rilevando proprio tale specificità, ha ritenuto che quella individuata dal supremo consesso giurisdizionale amministrativo non sia una preclusione generale, riguardando i casi ivi affrontati (come anticipato, della vendita o dell’esecuzione forzata), nei quali l’art. 30 del regolamento attuativo prevede espressamente l’applicazione delle fattispecie della decadenza o della revoca della concessione, nelle quali l’attività discrezionale dell’amministrazione è normativamente basata sull’esercizio del potere mediante un provvedimento espresso.

Di contro, la situazione considerata nella sentenza del Tar Campania concerne la conclusione di un rapporto locatizio con il precedente concessionario, con il subentro nella concessione originaria da parte della società, già locatrice, rientrata nel pieno possesso del compendio immobiliare, rispetto al quale la concessione demaniale era stata, illo tempore, rilasciata. Per tale ragione, il tribunale salernitano ha ritenuto che la questione trattata – diversamente da quella considerata dai giudici di Palazzo Spada – implichi un sostanziale automatismo, da parte della P.A., nella valutazione della descritta vicenda derivativo-traslativa, a fondamento dell’istanza di subingresso nella concessione demaniale, reputandola, viceversa, perfettamente compatibile con il meccanismo di semplificazione procedimentale del silenzio-assenso, ex art. 20 L. 241/1990.

Ciò posto, è interessante notare come il tribunale amministrativo abbia accolto anche l’istanza di condanna del Comune interessato, ex art. 34, comma 1, lett. c), c. p. a., alla formalizzazione e al rilascio del titolo documentale, recante il suindicato provvedimento autorizzativo, formatosi “per il silentium”. Il giudicante, infatti, ha affermato il principio secondo il quale, in caso di accertamento in sede giurisdizionale della configurazione di un’ipotesi di silenzio-assenso a fronte di un’istanza di rilascio di concessione demaniale marittima, in sede di ottemperanza l’amministrazione è comunque tenuta a rilasciare il titolo cartaceo con valore ricognitivo, ove ciò risulti necessario per il privato in ragione di esigenze di certezza dei rapporti giuridici con terzi e altre amministrazioni.

L’ultima questione scrutinata nella decisione segnalata attiene alla disciplina dell’art. 45 bis cod. nav. in relazione all’affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione, nella quale il Tar ha invero annullato il pertinente provvedimento, non essendo stato rispettato il precetto dell’art. 7 L. 241/1990, il quale impone la preventiva comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che possano avere interesse in ordine al rilascio dell’autorizzazione di che trattasi.

Per scaricare la sentenza integrale n. 1074/2018 del Tar Campania (pdf, 83 pagine), clicca qui.

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Pasquale D'Angiolillo

Avvocato specializzato in diritto amministrativo
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