I Comuni possono applicare le norme del Codice degli appalti anche ai procedimenti per il rilascio delle concessioni balneari. Lo afferma una sentenza del Consiglio di Stato sez. V, la numero 3502 del 17 luglio 2017, recentemente pubblicata dalla rivista Patrimonio Pubblico.
Così Patrimonio Pubblico riassume il contenuto della sentenza: «Il Comune, nell’ambito della propria discrezionalità e in sede di sostanziale autovincolo, può applicare le norme del Codice degli appalti anche al procedimento per il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo, preordinata alla realizzazione di opere di valore superiore alla soglia comunitaria, rientrando comunque certamente nel potere discrezionale dell’amministrazione procedente di stabilirne l’applicazione, purché non sia travalicato il generale canone di proporzionalità».
Il Codice degli appalti disciplina le norme in materia di appalti pubblici per opere e forniture di beni e servizi, stabilendo tra l’altro i requisiti che devono possedere gli operatori economici per poter partecipare alle gare d’appalto e i necessari passaggi da seguire per istituire una procedura di affidamento (come le evidenze pubbliche).
Questo l’estratto più significativo della sentenza del Consiglio di Stato, la cui pubblicazione ci è concessa dalla rivista Patrimonio Pubblico:
Con il primo motivo di appello si ripropone la questione dell’applicabilità delle norme del codice degli appalti anche al procedimento per il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo, preordinata alla realizzazione di opere di valore superiore alla soglia comunitaria. Al riguardo è stato correttamente rilevato dal TAR che il Comune appellato ha comunque ritenuto, nell’ambito della propria discrezionalità e in sede di sostanziale autovincolo, di applicare comunque la richiamata disciplina codicistica, rientrando comunque certamente nel potere discrezionale dell’amministrazione procedente di stabilirne l’applicazione, purché non sia travalicato il generale canone di proporzionalità. Infatti, quando l’Amministrazione, nell’esercizio del proprio potere discrezionale di autovincolarsi, stabilisce le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà, la stessa è tenuta all’osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che le è impedita la loro disapplicazione e che la violazione di quelle determina l’illegittimità delle relative determinazioni. Alla luce di tali ineccepibili rilievi, sono del tutto inconferenti le distinzioni, su cui si sofferma parte appellante, tra il procedimento per il rilascio delle concessioni demaniali e le procedure di appalto in generale.
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