Sono rimasto sorpreso da alcune affermazioni del presidente FISA (Federazione Italiana di Salvamento Acquatico, cui si associa ANAB, Associazione Nazionale degli Assistenti Bagnanti, che non conoscevo), pubblicate su Mondo Balneare. Premetto che oggi sono in pensione, dopo 20 anni alla direzione della Società Nazionale di Salvamento (SNS), e mi presento su questo giornale come consulente della Federazione Italiana Nuoto (FIN). Questo non significa che io esprima la posizione di questo ente: anche se ho doveri di correttezza professionale nei suoi confronti, non sono un dirigente e non devo attenermi alla sua linea politica. Esprimo la mia opinione liberamente. Certo, qualcuno può pensare che comunque porto acqua ad un mulino, ed è altrettanto libero di pensarlo quanto sono io di esprimerla.
La prima cosa che mi ha colpito è questo insistere sulla storia di FISA e sull’esperienza pluridecennale dei suoi istruttori. Il collegamento a società di fine Ottocento (!) mi ricorda quei penosi tentativi di accreditarsi un’origine storica centenaria per acquisire una nobiltà mai posseduta. FISA è nata alla fine del Novecento perché espulsa da FIN. Di quel gruppo non ne esiste più nessuno (a parte il mio amico Domenico Carmignani di Viareggio, al quale rivolgo un affettuoso saluto). FISA ha ottenuto l’autorizzazione di fare i corsi per assistente bagnanti nel 2010 con un parterre, diciamo così, che non ha nulla a che vedere con un passato solo immaginato. Quindi, come società erogatrice di brevetti e di corsi, esiste da questa data (e non dal 1899!), l’esperienza dei suoi istruttori più anziani si limita al massimo a 15 anni. Quello che mi ha sempre colpito di questa associazione è, oltre l’intraprendenza e l’abilità con cui sanno vendersi, un suo lato misterioso: l’inesistenza di materiale didattico (manuali e quant’altro) e l’iter formativo degli istruttori, del tutto sconosciuto. Di manuali FISA per assistenti bagnanti, l’unico che sono riuscito a vedere è una re-impaginazione di un vecchio manuale FIN scritto alla fine degli anni ottanta, quindi vecchio oggi di quasi 40 anni (ma era, secondo me, già vecchio allora). Quanto alla formazione degli istruttori, non sono mai riuscito a sapere pressoché nulla di questa associazione (molti dei suoi istruttori sono stati formati da SNS, passati a Fisa perché, presso SNS, non avevano trovato spazio, e credo che qualcosa del genere potrebbe dire FIN). Quindi, come sono formati e da dove sono estratti i suoi istruttori che, in una associazione che ha poco più di dieci anni di vita, possiedono un’esperienza pluridecennale?
Uno dei punti critici del DM 85/2025 è, come è noto, il fatto che l’istruttore abilitato al corso sia un allenatore di secondo o terzo livello SNaQ che può essere formato solo da FIN. Certamente FIN, è lecito pensarlo, può aver spinto in questa direzione. La formazione dell’istruttore-allenatore di nuoto di salvamento nello SNaQ, però, è stabilita rigorosamente da una procedura pubblica (non misteriosa), fissata dal CONI, lo Stato e da una direttiva europea (tralascio per semplicità i riferimenti normativi). FISA aveva o ha una proposta alternativa?
Soprattutto, imprecando contro il sopruso perpetrato dal decreto, si omettono alcune doverose precisazioni. Il primo livello SNaQ è aperto anche ad altre associazioni che possono così accedere al secondo livello. Perché, nelle more del decreto (noto fin dal dicembre 2023) FISA non ha cercato di adeguarsi alla norma? Tanto più che a FISA (come a SNS) il decreto concedeva un anno per attrezzarsi (come è stato ricordato dal TAR a SNS che, sul punto, aveva fatto ricorso, ottobre 2024). Perché invece di conformarsi alla legge, tenta di riportare le lancette indietro? In secondo luogo, “l’allenatore” previsto è quello che, dal bordo vasca, è l’unico abilitato in Italia al nuoto di salvamento. Le lezioni in aula possono essere impartite da altri esperti (di legge, meteorologia, medicina, tecniche di salvamento ecc.), per tacere dell’insegnamento della voga (fatto necessariamente da qualcuno che sappia andare in pattino). Da persone, insomma, che sappiano quello che insegnano e i suoi pluridecennali istruttori potrebbero continuare a dare il loro contributo, se in grado di farlo. Uno degli effetti del decreto – non so quanto voluto, ma salutare – è stato quello di voler evitare il corso di un one-man orchestra abilitato a dire qualunque scempiaggine su qualsiasi cosa.
Si sostiene anche che il nuoto sia solo una componente del corso: “L’assistente bagnante deve essere soprattutto un soccorritore esperto, addestrato ad ogni situazione d’emergenza e non solo un buon nuotatore”. Quindi, secondo FISA, insistere su questa componente è eccessivo o fuori luogo. Molto più importante è l’esperienza. Certamente, un bagnino come si deve, deve esser esperto. Ma l’esperienza si ottiene sul campo dopo qualche anno di mestiere. Dal corso un allievo deve ricavare quelle nozioni base che gli permettono di cominciare a lavorare e il nuoto – saper nuotare bene – è una componente iniziale fondamentale. Come si prepara un buon caffè? La fiamma non deve essere troppo alta, la caffettiera di buona qualità, ecc. ecc. Ma dentro deve esserci il caffè, una componente indispensabile. L’abilità nel nuoto, inoltre, non è solo la premessa per imparare le tecniche di salvataggio, è una garanzia di sicurezza dello stesso soccorritore (che, alle brutte, torna a riva). Questi sono i motivi per cui il decreto pone un limite all’ammissibilità con una prova di nuoto per accedere al corso, e il rinnovo del brevetto è subordinato alla stessa misura. Prima era sufficiente un rinnovo amministrativo con la conseguenza che abbondavano bagnini ottantenni e anche qualche novantenne. Quanto ai cinquantenni, contrariamente a quanto si legge, possono continuare ad esercitare la loro professione purché siano in grado di nuotare nei limiti della decenza (come previsto dalle prove).
Il decreto ha posto inoltre dei controlli molto più rigorosi perché sottopone il corso, l’intero corso, al controllo dello Stato ed è regolamentato da norme di provenienza pubblica, statale. Questa è la più grande e salutare innovazione. Il corso deve essere fatto come si deve. Le sanzioni che possono conseguire dalla sua inosservanza potrebbero essere giustamente severe (configurando anche qualche reato), tanto più che i corsi sono fatti pagare profumatamente e le associazioni che li impartiscono ne ricavano un utile non indifferente.
Le società autorizzate, fino a ieri, hanno gestito ciascuna il corso con regole interne proprie, con un controllo da parte della direzione centrale approssimativo. Le istanze locali dovevano inviare una somma (80 euro) alla sede nazionale, assieme al verbale d’esame, per ricevere indietro il brevetto. Anche gli esami erano diversamente normati da società a società: corsi diversi, esami diversi, personale docente formato diversamente, corsi fatti in libertà (leggasi totale anarchia) dalle istanze locali. Era generalizzata la prassi di fare il corso per ottenere il brevetto valido per la piscina, il cui esame non prevedeva la presenza della Capitaneria di porto, presente obbligatoriamente alla sola prova di voga, necessaria per ottenere il brevetto “mare”. Il brevetto si poteva ottenere con una prova di un quarto d’ora senza scendere in acqua. Non fece quindi scalpore il caso di un militare di una Capitaneria di porto (ma questi casi sono andati moltiplicandosi negli anni) che si era rifiutato di navigare sulle vedette adducendo il fatto di non saper nuotare (pur sapendo vogare e pur avendo il brevetto di salvamento, cosa che aveva contribuito a fargli vincere il concorso). Il decreto è nato per mettere ordine in questa anarchia.
Un’ultima questione sollevata è quella della penuria dei bagnini che sarebbe provocata dal decreto appena entrato in vigore. Certamente, il decreto richiede un tempo di rodaggio e ci sarà qualche ritardo. Possibile, però, che ci si dimentichi così facilmente che questa penuria era provocata fino a ieri dal reddito di cittadinanza? Dai fannulloni cui era concesso di restarsene sul divano invece di andare a lavorare? Purtroppo, eliminato quello, la penuria è rimasta perché dipende da cause strutturali del mercato del lavoro.
Sui minorenni le opinioni possono essere divergenti. La mia non è favorevole (ma ci sono pro e contro). L’introduzione massiccia di minorenni come bagnini (iniziata ai primi anni di questo secolo) ha contribuito fortemente alla distruzione del mercato del lavoro sulle spiagge. Su molti litorali la postazione di salvataggio è stata suddivisa in due turni di 4-5 ore ciascuno (la durata del servizio è di 9-10 ore al giorno). Quindi un bagnino lavora per 4-5 ore al giorno per una paga che si aggira sugli 800 euro (quando è pagato regolarmente). Ora, quale bagnino professionale sarebbe mai disposto ad impegnarsi per un lavoro stagionale di tre mesi scarsi per una paga simile? È chiaro che, se molti ragazzi sono disposti a lavorare per questa paga, i professionisti del salvataggio sono stati sistematicamente espulsi da questi litorali. Un comparto molto importante per l’economia italiana, il turismo balneare, si regge su una debole muraglia fatta di sedicenni. Quali siano poi gli effetti sulla efficienza del servizio oggi – in termini di morti affogati – lo potete leggere sul rapporto ISTISAN 23/15 dell’Istituto Superiore di Sanità, “Quanto è efficiente il sistema di salvataggio sulle spiagge oggi” (pag. 52 e seguenti).
Il periodo in cui è obbligatorio il servizio è stato inoltre contratto da ordinanze regionali. In Toscana un provvedimento faceva decorrere l’obbligo del servizio dal 15 di giugno a metà settembre, appena tre mesi, quando la stagione balneare in Toscana comincia ormai dal 25 aprile (o, tempo permettendo, da Pasqua) e finisce a ottobre inoltrato. In Romagna il prolungamento del servizio di una settimana oltre la metà di settembre – quando la stagione è ancora a pieno (e il costo del servizio per ciascun operatore balneare sarebbe più o meno quello dell’affitto di un ombrellone) – faceva scorrere fiumi di inchiostro e di polemiche.
I meccanismi strutturali che hanno distrutto il mercato del lavoro sulle spiagge, fino a un paio di decenni fa ben funzionante, sono tuttavia molteplici e diffusi (potrei scriverne una piccola enciclopedia), ma sostanzialmente sono di questo genere: improvvide normative di provenienza regionale dirette ad abbassare il costo del lavoro riducendo i tempi di impiego del personale di salvataggio (orario giornaliero e il periodo del servizio, estensione abnorme dei settori di salvataggio), lavoro nero, paghe eccessivamente basse, mancato rispetto del contratto collettivo, uso smodato di personale alle prime armi con una capacità contrattuale debolissima di cui cooperative prezzolate fanno scempio. Vogliamo dimenticarci poi che in alcune regioni del sud molti bagnini vengono assunti come “volontari” e pagati di conseguenza?
Ci sono poi cause legate ad una normativa (Jobs Act) che ha dato un bel colpo alla capacità contrattuale della controparte “lavoro” (il lavoro a chiamata, sulle spiagge e nelle attività turistiche in genere, sembra fatta apposta per frodare la legge) e, soprattutto, ci sono cause di carattere demografico e sociale. Come ignorare il disastro demografico italiano con una classe di età fino a 15 anni che è la metà degli ultra 65enni? (si legga il bel libro di A. Rosina, La scomparsa dei giovani). La penuria dei bagnini, dei lavoratori del turismo e di altri comparti, si inserisce in una mancanza di manodopera che richiede un’analisi ben diversa, e non discorsi da bar.
Dietro le proteste delle associazioni che si sentono colpite dal decreto c’è infine un equivoco di fondo. Il decreto, garantendo una adeguata formazione-base degli addetti al salvataggio, è diretto a tutelare la sicurezza dei cittadini e dei loro ospiti stranieri durante la balneazione. Non tutela, è vero, le associazioni esistenti, anche se queste esistono da tempi immemorabili (!). Come spesso succede, un’organizzazione – che dovrebbe essere lo strumento di un fine – diventa col tempo essa stessa lo scopo da tutelare, con una inversione tra mezzi e fini caratteristica dei processi sociali. La levata di scudi era inevitabile. Ora però, nell’Italia dei furbi, se una norma dello stato antepone l’interesse pubblico ad un interesse di parte, a chi dovrebbe dispiacere?
© Riproduzione Riservata

















