Norme e sentenze

”Le spiagge sono scarse e devono andare a gara”: sentenza del Tar Puglia

Una nuova pronuncia invita a istituire le evidenze pubbliche delle concessioni balneari.

Le concessioni balneari vanno messe a bando, poiché la risorsa naturale delle spiagge è scarsa e limitata e dunque occorre applicare le disposizioni europee sulla concorrenza imposte dalla direttiva Bolkestein. Lo ha sancito il Tar Puglia con la sentenza n. 1329/2017, pubblicata lo scorso 28 luglio, che si pronuncia così in contrasto rispetto a una delle principali tesi portate avanti dalle associazioni degli imprenditori balneari – ovvero che esisterebbero ampi litorali ancora liberi in Italia per aprire alla concorrenza, prima di istituire le evidenze pubbliche sugli stabilimenti già esistenti (oggetto di un disegno di legge del governo attualmente in discussione alla Camera).

La sentenza

La recente pronuncia del Tar Puglia si esprime in merito a un lungo contenzioso tra la società Buenavida srl e il Comune di Nardò, già oggetto di una precedente sentenza (la n. 724/2016) in cui l’operato dell’amministrazione comunale – che non aveva risposto alla richiesta della società di partecipare al bando su una spiaggia per costruire uno stabilimento balneare – era stato dichiarato illegittimo dal Tar. Il dirigente comunale competente aveva così adempiuto alla decisione del giudice invitando l’interessato a partecipare al bando. Ma nonostante la prima vittoria in tribunale, il concessionario ha presentato un ulteriore ricorso per sollecitare il Comune a concludere il procedimento di selezione, convinto che il solo invito ricevuto non fosse sufficiente. E qui è arrivata la seconda sentenza, questa volta sfavorevole all’imprenditore e con delle considerazioni che vanno ulteriormente a intervenire sull’intricata situazione di tutti i balneari italiani.

Il Tar Puglia ha infatti ritenuto infondato il nuovo ricorso, respingendolo e ritenendo che l’invito del Comune di Nardò fosse un atto sufficiente ad adempiere all’obbligo sancito dalla precedente sentenza. E nelle motivazioni, il giudice ha scritto delle considerazioni molto importanti per tutto il dibattito che ruota intorno alla “questione balneare”.

Innanzitutto, il Tar chiarisce che

a seguito della richiesta di un privato di rilascio di una concessione demaniale marittima, l’Amministrazione abbia due possibilità: ossia, respingere la richiesta con un provvedimento debitamente motivato (esplicitando ad es. le eventuali ragioni impeditive stabilite nel PCC o, in mancanza, nel PRC, o le ragioni di interesse pubblico); oppure, ove intenda e possa pervenire alla concessione, indire una procedura selettiva nel rispetto dei principi di parità di trattamento, concorrenza, buon andamento ed efficienza.

Ma c’è di più: citando la sentenza della Corte costituzionale n. 40/2017, il Tar Puglia ricorda infatti che

“per il rilascio di nuove concessioni (in tal senso anche Consiglio di Stato, sezione sesta, 28 gennaio 2014, n. 432, con riferimento alla variazione del titolo concessorio), legittimamente la legge reg. Puglia n. 17 del 2015 prescrive, correttamente, il ricorso a procedure di evidenza pubblica” (non previste, invece, dal comma 9 dell’art. 14 della legge reg. Puglia n. 17 del 2015 […] ).
Il mancato ricorso a procedure di selezione aperta, pubblica e trasparente tra gli operatori economici interessati determina, infatti, un ostacolo all’ingresso di nuovi soggetti nel mercato, non solo risultando invasa la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., ma conseguendone altresì il contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., per lesione dei principi di derivazione europea nella medesima materia (sentenze n. 171 del 2013, n. 213 del 2011, n. 340, n. 233 e n. 180 del 2010)”.
Peraltro, la Corte di Giustizia (sent. 14 luglio 2016) ha dichiarato l’illegittimità della proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per finalità turistico-ricreative, in assenza di qualsiasi procedura trasparente di selezione tra i potenziali candidati, qualora queste presentino un interesse transfrontaliero certo.

Ancora più scottante è il passaggio sulla scarsità delle risorse naturali:

Del resto, le concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative hanno come oggetto un bene/servizio “limitato” nel numero e nell’estensione a causa della scarsità delle risorse naturali. La spiaggia è un bene pubblico demaniale (art. 822 cc) e perciò inalienabile e impossibilitato a formare oggetto di diritto a favore di terzi (art. 823 c.c.), sicchè proprio la limitatezza nel numero e nell’estensione, oltre che la natura prettamente economica della gestione (fonte di indiscussi guadagni), giustifica il ricorso a procedure comparative per l’assegnazione.
Osserva il Collegio che le concessioni demaniali marittime sono concessioni amministrative aventi ad oggetto l’occupazione e l’uso, anche esclusivo, di beni facenti parte del demanio necessario dello Stato (art. 822, comma 1, c.c.) e il rilascio delle stesse è disciplinato dal Codice della Navigazione che, all’art. 37, prevede che nel caso di più domande di concessione sia preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico e, a tal fine, l’art. 18 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione prevede un iter procedimentale finalizzato alla pubblicazione delle istanze di rilascio di concessione.
Quanto previsto dal Codice della navigazione è confortato dai principi Europei la cui attuazione si ritiene non possa prescindere dall’assoggettamento delle pubbliche Amministrazioni all’obbligo di esperire procedure ad evidenza pubblica ai fini della individuazione del soggetto contraente anche in materia di concessioni di beni pubblici.
Applicando tali principi è quindi da escludere che l’A.C., dinanzi a una richiesta di concessione demaniale marittima, possa rilasciarla, anche ove possibile in base alle disposizioni del PRC o del PCC(ove approvato), senza indire una procedura selettiva.

Il testo integrale della sentenza è scaricabile cliccando qui (formato pdf, 9 pagine).

Considerazioni

La sentenza del Tar Puglia si va ad aggiungere alle numerosissime pronunce dei tribunali di tutta Italia in materia di concessioni demaniali marittime, che si stanno accumulando a causa della mancanza di una riforma organica del settore attesa da più di dieci anni. Tali pronunce, talvolta ambigue o in contrasto tra loro (si veda il recente articolo sulla pronuncia del Tar Toscana n. 608/2017), vanno a complicare la situazione e soprattutto a precludere delle possibili soluzioni legislative. Per questo è più che mai urgente una riforma del comparto balneare che risolva questi nodi e che restituisca agli attuali imprenditori le necessarie certezze per investire.

In merito al tema della scarsità delle risorse, poi, si continua a parlare di limitatezza senza numeri concreti: quando ci si deciderà allora a mappare tutte le coste italiane per sapere esattamente quanti chilometri di spiagge sono assegnati in concessione e quanti sono ancora liberi? Solo con i numeri si porrà fine a questo eterno dibattito.

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Alex Giuzio

Caporedattore di Mondo Balneare, dal 2008 è giornalista specializzato in economia turistica e questioni ambientali e normative legate al mare e alle spiagge. Ha pubblicato "La linea fragile", un saggio sui problemi ecologici delle coste italiane (Edizioni dell'Asino, 2022), e ha curato il volume "Critica del turismo" (Grifo Edizioni 2023).
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