Norme e sentenze

“La sospensione dei canoni pertinenziali include le somme oggetto di recupero coattivo”

Lo ha precisato l'Agenzia delle entrate in una nota diramata oggi

Il pagamento dei canoni pertinenziali è sospeso «anche nei casi in cui le somme dovute a questo titolo siano oggetto di recupero coattivo». Lo ha precisato l’Agenzia delle entrate in seguito al provvedimento inserito nell’ultimo decreto Milleproroghe, che sospende per sei mesi la riscossione dei canoni demaniali marittimi sulle concessioni cosiddette “pertinenziali” di stabilimenti balneari e porti turistici.

La nota dell’Agenzia delle entrate, diramata oggi, si è resa necessaria per fare chiarezza su quanto stabilito dal decreto Milleproroghe: infatti, nonostante l’articolo 34 della legge abbia sospeso per sei mesi il pagamento dei canoni pertinenziali, alcuni uffici territoriali stavano procedendo ugualmente con il recupero coattivo delle cifre pregresse, intendendo erroneamente che la sospensione riguardasse solo i canoni 2020. Al contrario, il dirigente dell’Agenzia delle entrate Luigi Favè oggi ha precisato che la sospensione riguarda anche le posizioni debitorie.

«Nella generica formulazione della norma non si fa specifico riferimento a un’estensione della sospensione ivi prevista anche al pagamento dei canoni relativi alle concessioni del demanio marittimo iscritti a ruolo», esordisce la circolare dell’Agenzia delle entrate. «Tuttavia, la relazione illustrativa al citato art. 34 del DL n. 162/2019 precisa che la disposizione è finalizzata “a ridurre il contenzioso in essere”, relativo ai “procedimenti ingiuntivi di pagamento avviati dagli enti gestori”, più puntualmente qualificato nella relazione tecnica come “l’attuale contenzioso pendente in sede amministrativa e giudiziaria in ordine ai pagamenti” dei canoni in parola».

«Tale circostanza – conclude la nota – può indurre a ritenere che, ai sensi del medesimo articolo 34, il pagamento dei canoni riferiti alle concessioni relative a pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e alle concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto debba considerarsi sospeso anche nei casi in cui le somme dovute a questo titolo siano oggetto di recupero coattivo, anche a seguito di iscrizione a ruolo. In quest’ultimo caso, naturalmente, dovrebbero essere specificamente individuate, a cura dell’ente impositore interessato, le posizioni debitorie da sospendere, iscritte a ruolo al titolo anzidetto, attesa l’impossibilità, per l’agente della riscossione, di provvedervi autonomamente».

La precisazione dell’Agenzia delle entrate, per quanto importante, appare ovvia: la legge italiana, infatti, prevede che il pagamento dei canoni demaniali marittimi avvenga nel mese di settembre, dunque era implicito che la sospensione fino al 30 giugno stabilita dal Milleproroghe riguardasse anche le cifre pregresse. Altrimenti, sarebbe stata una norma del tutto inutile.

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