Norme e sentenze

La legge salva-spiagge è invalida: ennesima bocciatura del Tar

L'emendamento che aveva reso valide le concessioni balneari dopo la sentenza negativa della Corte Ue sulla proroga al 2020 è stato ritenuto illegittimo dal tribunale amministrativo milanese.

Nessun tipo di proroga automatica è legittimo sulle concessioni balneari, quindi anche la cosiddetta legge “salva-spiagge” è da ritenersi in contrasto con le direttive comunitarie e va disapplicata. A stabilirlo è il Tar della Lombardia, in una recente sentenza che va a complicare ulteriormente la già intricata situazione normativa degli stabilimenti balneari italiani, anche se l’ultima parola spetta ancora al Consiglio di Stato.

Questi i fatti: dopo la pronuncia della Corte di giustizia europea che il 14 luglio 2016 aveva dichiarato l’illegittimità delle proroghe generalizzate con cui il governo italiano aveva prolungato le concessioni demaniali marittime in seguito all’abrogazione del rinnovo automatico (deciso nella legge comunitaria 2010 per uscire dalla procedura di infrazione europea in merito alla non applicazione della cosiddetta direttiva “Bolkestein”), il governo Renzi aveva approvato, nel decreto Enti locali (legge 160/2016), un emendamento redatto nel giro di una settimana dai deputati Tiziano Arlotti e Sergio Pizzolante per rendere valide tutte le concessioni in essere ed evitare che gli stabilimenti diventassero “abusivi”, in attesa del varo di una riforma generale a cui il governo sta tuttora lavorando. L’emendamento affermava infatti che “Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione comunitaria per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto, ed assicurare l’interesse pubblico all’ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base all’art. 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25“.

Ma nei giorni scorsi, il Tar Lombardia (lo stesso che ha richiesto l’intervento della Corte Ue sulla proroga al 2020) con la sentenza n. 959 del 27 aprile 2017 ha dichiarato l’illegittimità anche di questo provvedimento temporaneo, poiché rappresenterebbe un analogo rinnovo generalizzato delle concessioni in essere, peraltro senza una scadenza certa. Sostiene infatti il Tar: «Con tale norma, il legislatore […] ha, difatti, sostanzialmente reintrodotto un rinnovo automatico delle autorizzazioni concesse, oltretutto senza la previsione di un termine finale certo, che impedisce lo svolgimento di procedure comparative, eludendo così, al pari dell’art. 1, c. 18, d.l. n. 194/2009, il dettato della direttiva 2006/123 e le indicazioni date dalla Corte di Giustizia. Conseguenza di tale palese violazione è la disapplicazione di tale norma».

Va detto che la pronuncia del Tar riguarda uno stabilimento lacuale, peraltro situato su locazione comunale e non su concessione demaniale, ma le sue considerazioni in merito alla “legge salva-spiagge” hanno un carattere di generalità. E anche se la pronuncia non è definitiva (rimane aperta la possibilità di ricorrere al Consiglio di Stato), finché il settore non avrà una riforma organica della materia, queste sentenze continueranno a influenzare negativamente la vicenda, sia a livello mediatico che normativo, preoccupando la categoria dei balneari e soprattutto facendo da campanello d’allarme verso la politica che è chiamata a risolvere la questione.

>> CLICCA QUI per scaricare il testo integrale della sentenza n. 959 del 27 aprile 2017.

Così il deputato Sergio Pizzolante (Ap-Ncd), co-autore della legge disapplicata dal Tar nonché relatore della riforma sulle concessioni balneari, commenta la pronuncia: «La sentenza determina la disapplicazione della norma approvata nel decreto Enti locali del giugno scorso, che dichiara legittime le concessioni demaniali in attesa dell’approvazione della nuova legge di riforma. È una valutazione del Tar lombardo, per un caso di specie, e il ricorrente potrà far ricorso al Consiglio di Stato. Nessun allarme particolare, ma è chiaro che può diventare un precedente. Ciò detto, nel merito, il Tar agisce come se si trattasse di una proroga secca, a tempo indefinito, e quindi in contrasto con le norme europee e con la stessa sentenza della Corte di giustizia europea, che si è espressa contro le proroghe e il rinnovo automatico e per le evidenze pubbliche. Ma così non è, perché la norma interviene in un contesto emergenziale ed espressamente collegata e legata all’approvazione di una legge organica di riforma (com’è espressamente scritto) che dopo un periodo di transizione (giustificato anche dal legittimo affidamento che la Corte europea non nega), prevede la selezione con procedure di evidenza pubblica con il riconoscimento del valore di impresa e della professionalità che altre sentenze ritengono legittimi. La legge, come tutti sanno, è all’esame del parlamento. La nuova sentenza comunque dimostra che è necessario procedere celermente all’approvazione della legge, con tutte le modifiche che il confronto in atto e il dibattito parlamentare riterrà necessarie. E rende più chiaro quel che è ragionevole e ciò che non lo è».

Anche l’avvocato Antonio Capacchione, vicepresidente vicario del Sindacato italiano balneari, illustra i contenuti e le conseguenze della sentenza: «Con la recentissima sentenza n. 959 del 27 aprile 2017, il Tar della Lombardia ha rigettato il ricorso del titolare di un contratto di locazione avente a oggetto una proprietà indisponibile del Comune di Como utilizzata per l’installazione di uno stabilimento balneare con impianti sportivi. Il ricorrente, pur trattandosi di un contratto di locazione e non di una concessione e avente a oggetto non una porzione di demanio lacuale ma un bene di proprietà del comune, aveva invocato sia la proroga al 2020 prescritta per le concessioni demaniali sia una tutela per il legittimo affidamento. Il Tar di Milano, pur ritenendo applicabile la disciplina prevista per le concessioni demaniali, ha disapplicato la proroga, sia quella della legge n. 25/2010 che l’ultima varata con la legge n. 160/2016, ritenendole entrambe in contrasto con la direttiva Bolkestein così come interpretata dalla sentenza della Corte di giustizia europea “Promoimpresa” del 14 luglio 2016.  Il Tar ha, inoltre, ritenuto non sussistente, nel caso in questione, un legittimo affidamento dell’affittuario ricorrente per le specificità della vicenda».

«A tal proposito – prosegue Capacchione – ci si limita a sottolineare la differenza di questo contratto con le concessioni demaniali marittime, che erano assistite da una normativa previgente che garantiva il rinnovo automatico contenuto nello stesso titolo concessorio e pacificamente e ininterrottamente applicato dall’Ente concedente e dalla giurisprudenza amministrativa sino alla nota sentenza del Consiglio di Stato n. 168 del 25 gennaio 2005».

Conclude il vicepresidente Sib: «Questa sentenza è una ulteriore conferma di quanto da noi sostenuto da tempo ormai remoto circa l’urgenza di una normativa di sistema che non va assolutamente rimandata e di una tutela per le imprese attualmente operanti che non sia semplicistica, ma valida ed efficace. Insistiamo, quindi, affinché il parlamento non rinvii ancora una volta una riforma così urgente, lasciando che siano le sentenze della magistratura a risolvere questo grave problema».

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Alex Giuzio

Caporedattore di Mondo Balneare, dal 2008 è giornalista specializzato in economia turistica e questioni ambientali e normative legate al mare e alle spiagge. Ha pubblicato "La linea fragile", un saggio sui problemi ecologici delle coste italiane (Edizioni dell'Asino, 2022), e ha curato il volume "Critica del turismo" (Grifo Edizioni 2023).
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