Vittoria per gli stabilimenti balneari salentini, da mesi alle prese con un estenuante braccio di ferro contro le Soprintendenze che vogliono obbligarli allo smontaggio invernale delle strutture. Con una sentenza pubblicata due giorni fa (n. 226 del 7 marzo 2018, clicca qui per scaricarla), il Tar di Lecce ha infatti deciso la sospensiva per cinque lidi di Gallipoli che avevano subìto l’annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate nel 2011 per il mantenimento annuale delle strutture sull’arenile.
In particolare, i giudici della prima sezione del tribunale amministrativo hanno concesso la sospensiva sulla determina del Comune di Gallipoli che aveva annullato il permesso del Lido Rivabella per il mantenimento annuale della struttura, rispolverando una vecchia sentenza del Consiglio di Stato favorevole alla Soprintendenza. Si tratta di una decisione molto importante, in quanto le determine del 15 febbraio scorso con cui l’ente ionico ha annullato le autorizzazioni paesaggistiche annuali hanno interessato anche altri quattro stabilimenti di Gallipoli: Punta della Suina, Lido La Bussola, Spiaggia Club e Zeus Beach.
Il tribunale amministrativo ha concesso la misura cautelare richiesta con il ricorso presentato dai titolari del Lido Rivabella, difeso dagli avvocati Leonardo Maruotti e Francesco Romano, fissando l’udienza di merito per il 4 aprile prossimo. Nonostante la revoca dell’autorizzazione paesaggistica da parte del Comune in esecuzione di una vecchia sentenza del Consiglio di Stato, il Lido Rivabella non dovrà quindi smontare la struttura balneare: i giudici hanno infatti sospeso, in via d’urgenza, il provvedimento comunale che, annullando l’autorizzazione paesaggistica che consentiva il mantenimento delle strutture per l’intero anno solare, imponeva la rimozione delle opere dello stabilimento balneare nel periodo invernale.
Molto soddisfatto Mauro Della Valle, presidente di Federbalneari Salento, che commenta: «La decisione del Tar, seppure abbia carattere provvisorio, riveste particolare importanza in quanto consente al Lido Rivabella di non rimuovere le opere e, soprattutto, perché detta l’importante principio secondo cui gli stabilimenti balneari che hanno un permesso di costruire a carattere stagionale, anche ove ciò sia diretta esecuzione di sentenza passata in giudicato, purché emessa sulla base della normativa precedente all’entrata in vigore della legge regionale 17/2015, possono comunque richiedere al Comune di mantenere le strutture per l’intero anno solare. Al riguardo, sul tema del mantenimento annuale delle strutture balneari, ci battiamo con forza e da circa dieci anni siamo sempre in prima linea per tutelare al meglio gli interessi dei nostri associati e per tentare, così, di destagionalizzare l’offerta turistica con conseguente aumento dei posti di lavoro».
La ricognizione congiunta avviata nelle scorse settimane tra il Comune di Gallipoli e la Soprintendenza, in merito alle autorizzazioni e i permessi a costruire rilasciati agli stabilimenti balneari per il mantenimento annuale, aveva portato alla luce l’esecutività di una sentenza del Consiglio di Stato del settembre 2012 che, accogliendo il ricorso in appello da parte della Soprintendenza contro il via libera al mantenimento delle strutture in maniera permanente sulla costa decretato dal Tar di Lecce, di fatto imponeva già da tempo al Comune di provvedere all’annullamento delle autorizzazioni concesse circa sei anni addietro. La sospensiva e il prossimo pronunciamento con sentenza del Tar tornano ora a far sperare anche gli altri quattro stabilimenti destinataria del provvedimento di revoca di autorizzazioni e permessi.
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