Norme e sentenze

Gli ormeggi non sono concessioni turistico-ricreative: la sentenza

Il Consiglio di Stato esclude i punti di ormeggio dalla fattispecie delle concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo.

Nelle fattispecie di “concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative” non sono comprese le concessioni riguardanti i “punti di ormeggio”. Lo afferma una recente sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, la n.1658 del 10 aprile 2017.

La pronuncia, pubblicata e riassunta dalla rivista specialistica Patrimonio Pubblico, afferma infatti che «la nozione di “concessione di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative” è stata oggetto di una specifica definizione legislativa: l’art. 1 del decreto legge n. 400 del 1993, convertito nella legge n. 494 del 1993, e l’art. 13 della legge n. 172 del 2003. Da tali disposizioni emerge che le concessioni predette sono unicamente quelle indicate nelle lettere da a) ad f) dell’art. 1, comma 1, della legge n. 400 del 1993, pertanto non è consentito estendere il suo significato ad altre tipologie di concessioni di beni demaniali», sintetizza Patrimonio Pubblico.

Per questi motivi, nelle fattispecie di “concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative”, per come definite dal decreto legislativo 400/1993 e dalla legge 172/2003, non possono essere fatte rientrare anche le concessioni riguardanti i “punti di ormeggio“.

Pubblichiamo qui di seguito un significativo estratto della sentenza, per gentile concessione della rivista Patrimonio Pubblico.

La nozione di “concessione di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative” è stata oggetto di una specifica definizione legislativa, che non consente di estendere il suo significato ad altre tipologie di concessioni di beni demaniali. Rilevano al riguardo l’articolo 1 del decreto legge n. 400 del 1993, convertito nella legge n. 494 del 1993, e l’articolo 13 della legge n. 172 del 2003: – l’articolo 1 del decreto legge n. 400 del 1993, convertito nella legge n. 494 del 1993, prevede, al comma 1, che «La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l’esercizio delle seguenti attività: a) gestione di stabilimenti balneari; b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; e) esercizi commerciali; f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione»;
L’articolo 13 della legge n. 172 del 2003 (“Disposizioni concernenti le concessioni di beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative nonché l’esercizio di attività portuali”) al comma 1 contiene una norma di interpretazione autentica, per la quale «Le parole “le concessioni di cui al comma 1”, di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494,….si interpretano nel senso che esse sono riferite alle sole concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative, quali indicate nelle lettere da a) ad f) del comma 1 del medesimo articolo 1».
Da tali disposizioni, emerge, dunque, che le concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative sono unicamente quelle indicate nelle richiamate lettere da a) ad f) dell’art. 1, comma 1, della legge n. 400 del 1993. L’articolo 13 della citata legge n. 172 del 2003 si è riferito alle «sole concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative», in tal modo disponendo che tale qualificazione va riferita unicamente alle concessioni indicate nelle citate lettere da a) ad f). Poiché solo le fattispecie di cui alle lettere da a) ad f) costituiscono le ipotesi riconducibili alla nozione di “concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative”, non vi rientrano anche le concessioni riguardanti i “punti di ormeggio”.

La sentenza del Consiglio di Stato, entrando nel merito della questione per cui si è espressa, precisa anche che «la disposizione di cui all’art. 1, comma 547, della legge n. 228 del 2012 non si qualifica in termini di interpretazione autentica dell’art. 1, comma 18 del decreto legge n. 194 del 2009, né contiene espressioni verbali da cui si possa desumere una sua portata retroattiva; essa pertanto non può essere intesa nel senso che nelle concessioni di beni con finalità turistico-ricreative vadano ricomprese anche quelle di beni destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio destinati alla nautica da diporto».

Infine la sentenza si esprime anche nel merito della proroga delle concessioni, precisando che «l’art. 1, comma 547, della legge n. 228 del 2012 ha operato aggiunte ed integrazioni all’originario testo dell’art. 1, comma 18, del decreto legge n. 194 del 2009, ma non ne consente l’interpretazione nel senso di prorogare anche le concessioni demaniali per porti turistici, approdi e punti di ormeggio destinati alla nautica da diporto, dato che tale proroga violerebbe la direttiva 2006/123/CE: non si può ritenere in sede amministrativa o giurisdizionale che si siano rinnovati ex lege rapporti che non potevano proseguire».

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