Fiba-Confesercenti Toscana accoglie con soddisfazione l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 8184/2023, pubblicata lo scorso mercoledì, che ha espresso dubbi sulla legittimità dell’articolo 49 del Codice della navigazione sull’incameramento dei manufatti degli stabilimenti balneari al termine della concessione. Inoltre, l’ordinanza ha precisato che la risorsa demaniale è «uno degli elementi dell’azienda e, dunque, dell’impresa economica». Come sottolinea il presidente regionale di Fiba Toscana Simone Guerrini, «si tratta di un’affermazione di principio fondamentale per sostenere – ovviamente in altra sede – l’ingiustizia della perdita del bene demaniale che gli attuali concessionari subiranno all’esito del corrente periodo transitorio.
«Fiba Toscana è stata promotrice del no all’articolo 49, cercando di smontarne la costituzionalità e creando uno studio fatto su una ventina di stabilimenti balneari di tipologia diversa e un percorso legale in merito», sottolinea Guerrini. «La nostra associazione ha sostenuto fin dall’inizio che l’articolo 49 era nato per altri scopi, ma non poteva cancellare il valore commerciale di un’azienda anche su suolo demaniale. Questo percorso ha portato oggi il Consiglio di Stato a dire che i beni correttamente costruiti su suolo demaniale sono dell’impresa che li ha costruiti e pagati. Quindi, con l’ordinanza n.8184/2023 si arriva ad avere una certezza in più sul riconoscimento del valore di un’impresa, che è un diritto dell’impresa stessa».
Prosegue il presidente di Fiba Toscana: «Entrando nel merito, l’articolo 49, comma 1 del Codice della navigazione prevedeva che “salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell’autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato”. Nell’ordinamento italiano, in forza di detta disposizione, la proprietà delle opere non amovibili realizzate dal concessionario sull’area demaniale viene dunque acquisita dallo Stato automaticamente nel momento in cui viene a cessare l’efficacia del titolo concessorio».
«Fiba Toscana plaude a questa ordinanza del Consiglio di Stato, ritenendola anche una vittoria per l’associazione stessa che si è sempre mossa in prima linea contro l’articolo 49 a livello regionale e nazionale», conclude Guerrini.
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