Attualità

Esproprio imprese balneari, deciderà la Corte UE?

Un ricorso partito da Rimini potrebbe portare il tribunale europeo a esprimersi sulla legittimità dell'articolo 49 del Codice della navigazione. Arrivando a una nuova sentenza in materia di spiagge.

Il Tar dell’Emilia-Romagna è stato chiamato a pronunciarsi sugli incameramenti degli stabilimenti balneari e sulla legittimità dell’articolo 49 del Codice della navigazione, che impone l’esproprio delle strutture al termine della concessione. Alcuni titolari di attività balneari di Rimini, assistiti dall’avvocato Ettore Nesi, hanno infatti citato in tribunale il Comune di Rimini, l’Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e quello dell’economia e finanze, impugnando alcuni atti amministrativi che potrebbero portare la vicenda delle concessioni balneari nuovamente davanti alla Corte di giustizia europea.

La questione è della massima importanza: l’articolo 49 del Codice della navigazione, che impone l’esproprio degli stabilimenti balneari al termine della concessione senza alcun indennizzo, non è mai stato visto con preoccupazione dagli operatori balneari finché vigeva il cosiddetto regime del “rinnovo automatico” dei titoli al medesimo soggetto. Ma da quando il rinnovo automatico è stato abrogato e le concessioni sono state prorogate fino al 31 dicembre 2020, senza che sia ancora arrivata una normativa a definire qualcosa di certo dopo tale data, i gestori hanno cominciato a temere lo scenario peggiore (cioè le gare immediate e senza indennizzo), facendo fioccare diversi ricorsi per tentare di cambiare questa norma.

Dell’argomento ci siamo già occupati il mese scorso su Mondo Balneare (vedi notizia), dando una panoramica della situazione, ma un recente e puntuale articolo del giurista Roberto Biagini pubblicato su Chiamamicittà ha risollevato il tema con delle considerazioni molto importanti che vale la pena riprendere.

Dopo una esauriente disamina tecnica sul caso locale di Rimini, che invitiamo i più interessati a leggere direttamente dalla fonte originale, l’avvocato Biagini sottolinea che «la questione interessante sottoposta all’organo di giustizia amministrativa sarà quella del “diritto di proprietà superficiaria” dei manufatti, speculare a quella dell’“incameramento” previsto dall’articolo 49 del Cod. nav. (“Devoluzione opere non amovibili”)».

Il tema «non è di poco conto – prosegue Biagini – anzi risulta essere di più ampia portata per il pubblico interesse, in quanto evade dai contorni riminesi per quanto riguarda:

  • un eventuale “indennizzo” eventualmente da corrispondere o no al proprietario “espropriato” (i fautori del sì invocano la sentenza della Corte di giustizia UE “Laezza” del 28 gennaio 2016, mentre i sostenitori del no ritengono inapplicabile tale sentenza in quanto i principi in essa delineati riguardano le “concessioni per la raccolta di scommesse” e non quelle “demaniali a scopo turistico ricreativo”);
  • ma anche, per quanto concerne tutta l’impalcatura giuridica su cui si fonda l’art. 49 Cod. nav, quella della “essenza ontologica” della facile o difficile “amovibilità” in generale del bene immobile chiosco-bar».

Per questo, Biagini ipotizza che la questione possa essere rimessa al giudizio della Corte di giustizia europea, che così tornerebbe a occuparsi di concessioni balneari dopo la nota sentenza del 14 luglio 2016 che ha dichiarato l’illegittimità delle proroghe automatiche per gli attuali titolari di stabilimenti. Osserva infatti il giurista: «È chiaro che se la questione dovesse, come risulta sia stato richiesto dai ricorrenti, essere devoluta alla Corte di giustizia UE per una pronuncia in via pregiudiziale ex art. 267 TFUE sulla questione della compatibilità dell’attuale art. 49 Cod. nav. con gli art. 49 e 56 TFUE, gli spunti giuridici si rivelerebbero di assoluto interesse e importanza non solo per il giudice nazionale chiamato a decidere il caso di specie, ma anche per il legislatore che sta definendo la materia con la legge-delega di riordino della materia. E forse, viste le tempistiche della politica (è da circa dieci anni che si parla di riordino della materia), se il Tar dell’Emilia-Romagna dovesse valutarne la “rilevanza” per il caso sottoposto al suo esame, potremmo avere un’altra sentenza della Corte di giustizia UE che supplisce all’indecisione della politica su questa “vexata questio”».

© Riproduzione Riservata

Mondo Balneare

Dal 2010, il portale degli stabilimenti balneari italiani: notizie quotidiane, servizi gratuiti, eventi di settore e molto altro.
Seguilo sui social: