Estensione della proroga al 2020 anche alle concessioni balneari la cui scadenza si è verificata dopo il 31 dicembre del 2015; differimento dei termini riguardanti la rideterminazione della linea demaniale marittima; rinvio dei termini per la definizione agevolata dei contenziosi affrontati dagli stabilimenti pertinenziali. Questo il contenuto degli emendamenti che il Sindacato italiano balneari – Confcommercio sollecita ad approvare in Senato, in vista dell’imminente votazione del decreto Milleproroghe.
Il decreto è al momento all’esame della commissione Affari costituzionali al Senato e gli emendamenti possono essere presentati entro le ore 18 di oggi; dopodiché inizierà la discussione per valutarne o meno l’ammissibilità.
Spiega una nota del Sib: «Sollecitiamo il Senato ad approvare, in sede di conversione del decreto legge cosiddetto “Milleproroghe”, alcune modifiche legislative ritenute urgenti, non differibili e compatibili con il provvedimento in discussione (che riguarda come è noto termini e scadenze) nelle more dell’auspicato avvio del processo legislativo finalizzato alla riforma organica del settore anche attraverso la presentazione da parte del governo di una legge-delega già pubblicamente preannunciata dal ministro agli affari regionali Enrico Costa».
Riportiamo qui di seguito il testo degli emendamenti proposti e le motivazioni allegate dal Sib-Confcommercio.
Proroga al 2020 anche per le concessioni balneari scadute dopo il 2015
Testo dell’emendamento:
All’articolo 6 comma 8 aggiungere il seguente:
“8 bis. All’articolo 24 comma 3 septies della legge 7 agosto 2016 n. 160 sostituire le parole “in base” con le parole “al momento dell’entrata in vigore””.
Motivazione del Sib:
L’articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25 in materia di concessioni demaniali marittime, ha disposto che “il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino al 31 dicembre 2020”. L’articolo 24 comma 3 septies del decreto legge 24 giugno 2016 convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2016 n. 160 ha stabilito che “nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea, per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l’interesse pubblico all’ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base all’articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25”.
Sulla base di tale combinato disposto, alcuni uffici territoriali sono indotti a interpretare la norma escludendo tutte le concessioni demaniali marittime con scadenza successiva al 31 dicembre 2015, ancorché vigenti al momento dell’entrata in vigore del d.l n. 194/2009. È pertanto necessario e urgente chiarire che la proroga si applica anche a queste ultime concessioni, con un intervento legislativo che sostituisca le parole “in base” dell’art. 24, c. 3-septies della legge 07.08.2016 n. 160 con le parole “al momento dell’entrata in vigore”.
Revisione della linea demaniale marittima
Testo dell’emendamento:
All’articolo 9, dopo il comma 5 inserire i seguenti:
“6. All’articolo 7, comma 9-septiesdecies del decreto-legge n.78 del 19 giugno convertito nella n.125 del 6 agosto 2015, dopo la parola “entro” sostituire le parole “centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” con le parole “30 giugno 2017”.
7. Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l’articolo 3 commi 3 e 3 bis del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410”.
Motivazione del Sib:
L’articolo 7 commi 9-septiesdecies del decreto legge 19 giugno 2015 n. 79, convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, ha tentato di dare impulso alla revisione della linea demaniale demandando alle Regioni l’elaborazione e la proposta ai Ministeri competenti stabilendo che “in previsione dell’adozione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operano una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori”.
Infatti la linea demaniale risale nella migliore delle ipotesi agli anni trenta del ‘900 e in molti casi anche alla fine dell’800, per cui le notevoli trasformazioni urbanistiche e le modificazioni fisiche dovute anche al fenomeno erosivo, nel frattempo intervenute, rendono non più differibile una sua revisione.
Purtroppo, questa norma non ha sortito gli effetti sperati (infatti il termine dei quattro mesi è inutilmente spirato) per via del meccanismo complesso che prevede la collaborazione di vari soggetti istituzionali (dalle Regioni ai vari Ministeri). Le modifiche che si propongono hanno lo scopo di prorogare il termine per la delimitazione. A ciò si aggiunge la necessità di garantire agli attuali possessori che, tra l’altro, sono anche i proprietari degli immobili costruiti, il diritto di opzione nell’acquisto della sottostante area di sedime.
Proroga del contenzioso sui pertinenziali
Testo dell’emendamento:
All’articolo 10, dopo il comma 2 inserire il seguente:
“3. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 al comma 732 dopo la parola “giudiziari” aggiungere le parole “o amministrativi”; dopo la parola “data” sostituire le parole “del 30 settembre 2013” con le parole “del 20 novembre 2016”e dopo la parola “canoni” inserire “virgola imposte accessorie” nonchè al comma 733 sostituire le parole “28 febbraio 2014” con le parole “30 giugno 2017”.
Motivazione del Sib:
L’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 comma 732 in materia di canoni demaniali marittimi ha stabilito che “i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l’utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all’ente gestore e all’Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento: a) in un’unica soluzione, di un importo pari al 30 per cento delle somme dovute; b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall’ente gestore”.
Il successivo comma 733 ha precisato che “la domanda di definizione, ai sensi del comma 732, nella quale il richiedente dichiara se intende avvalersi delle modalità di pagamento di cui alla lettera a) o di quelle di cui alla lettera b) del medesimo comma, è presentata entro il 28 febbraio 2014”.
La norma si proponeva effetti finanziari positivi per l’Erario, in quanto finalizzata a definire stragiudizialmente un esteso contenzioso pendente in materia di riscossione di canoni demaniali marittimi. Tuttavia la definizione delle cause pendenti di cui alla legge 1472013 non ha sortito gli effetti desiderati per la ristrettezza e per l’incertezza del suo ambito operativo. Infatti, a seguito del pagamento rateale del canone demaniale marittimo, è sorta incertezza se la definizione va ad applicarsi alla sola annualità eventualmente contestata o a tutte quelli riguardanti il contratto di concessione e se si estende o meno anche alle imposte accessorie.
A seguito di tanto è opportuno chiarire la portata e gli effetti della definizione, oltre alla necessità di una riapertura dei termini, essendo spirato inutilmente il termine del 15 ottobre 2014 per il riordino del settore stabilito dal Legislatore.
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