di Cristiano Tomei
Cari colleghi,
la legge n. 221 del 17 dicembre 2012 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012 (supplemento ordinario) ed entrata in vigore dal giorno successivo, oltre alla disposizione normativa che contiene la proroga al 31 dicembre 2020 delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo, riguarda ulteriori disposizioni inerenti le imprese balneari contenute nell’allegato parte 1, tra cui l’art. 34-quater (imprese turistico-balneari) che si riportano integralmente di seguito:
1. All’articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Si intendono quali imprese turistico-balneari le attività classificate all’articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che si svolgono su beni del demanio marittimo, ovvero le attività di stabilimento balneare, anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo. Al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico-balneari e la tutela della concorrenza, è demandata alle Regioni la fissazione degli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari, quali l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e gli intrattenimenti musicali e danzanti, da fissare nel rispetto delle particolari condizioni di tutela dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, nonché dell’ordine pubblico, dell’incolumità e della sicurezza pubblica. Tali attività accessorie devono essere effettuate entro gli orari di esercizio cui sono funzionalmente e logisticamente collegate e devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico. Gli indirizzi regionali sono recepiti a livello comunale con apposita ordinanza del sindaco, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità";
b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
6-bis. In caso di intrattenimenti danzanti da svolgere in stabilimenti balneari, i progetti sottoposti all’esame delle commissioni di cui all’articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, devono individuare espressamente i luoghi in cui si svolge l’attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.
6-ter. La disciplina di cui all’articolo 80 del testo unico, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica esclusivamente ai soli luoghi di pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui al comma 6-bis.
6-quater. In coerenza con quanto disposto dal decreto del Ministro dell’interno 30 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983, non fanno parte dell’intrattenimento danzante e sono quindi sottratte alla disciplina dell’articolo 80 del citato testo unico, le aree della concessione demaniale circostanti i locali di pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui al comma 6-bis, purché prive di recinzioni di qualsiasi tipo e di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli, in quanto aventi caratteristiche di locale all’aperto, come descritto all’articolo 1, comma 2, lettera a), del citato decreto ministeriale 30 novembre 1983.
Secondo tale norma approvata, tutte le attività di pubblico esercizio e somministrazione di alimenti e di bevande devono svolgersi entro gli orari di esercizio delle attività a cui sono collegate, in quanto accessorie, funzionalmente e logisticamente. Quindi mi chiedo: una concessione balneare che, oltre alla posa di ombrelloni, ha un stabilimento con annesso bar e ristorante (attivato con licenza commerciale stagionale di pubblico esercizio, ex tipologia "c" di cui alla legge 287/91) deve interrompere, in piena estate, la funzione di somministrazione di alimenti e di bevande al calar del sole in concomitanza con il termine dell’attività di balneazione e di posa ombrelloni?
Mi chiedo ancora: il titolare di concessione del solo chiosco bar è anch’esso collegato funzionalmente e logisticamente, quale funzione accessoria, all’attività di balneazione? Mi pongo questo particolare quesito perche la norma in questione non fa distinzioni tra le varie tipologie di concessioni esistenti sul demanio marittimo, anzi, vi include negli effetti anche gli stabilimenti ubicati su area privata o su altro tipo di demanio.
Posta la condivisione per il passaggio "…[nel] rispetto delle particolari condizioni di tutela dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, nonché dell’ordine pubblico, dell’incolumità e della sicurezza pubblica", già disciplinato da altre leggi e a cui i titolari degli stabilimenti balneari si attengono per lo svolgimento delle proprie funzioni imprenditoriali, francamente non riesco a comprendere quale ulteriore sviluppo per la crescita possa apportare tale norma.
Posso anche sbagliare, ma la ritengo una norma che creerà non pochi problemi interpretativi nella sua applicazione ai vari livelli regionali e territoriali, aprendo la strada a contenziosi, in barba alle invocate necessità di semplificazioni amministrative e burocratiche. Peraltro, mi sembra sia completamente in controtendenza alla libertà di tenere aperte le attività, concessa dal decreto "Salva Italia" e confermata, di recente, da una sentenza della Corte costituzionale. Anche se in quel caso il provvedimento non ha riscosso un grande successo, perché in pochi hanno approfittato della libertà di aprire concessa. Cosa ben diversa per le attività di intrattenimento e di somministrazione collegate alle strutture balneari che contribuscono vantaggiosamente ad animare la movida estiva delle nostre località rivierasche.
Proviamo, solo per un momento, a immaginare in piena stagione estiva gli stabilimenti balneari e i chioschi bar ad essi funzionalmente connessi, chiusi e con le luci spente. Ho provato a porre alcuni interrogativi che mi sembrano abbiano una logica rispetto ai risvolti negativi immaginati, e pertanto ritengo sia necessario mettere in campo un approfondimento urgente della norma e un confronto costruttivo con i responsabili del ministero allo sviluppo e alle attività produttive e con i gruppi parlamentari che l’hanno adottata.
Cristiano Tomei, coordinatore nazionale Cna Balneatori
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