Norme e sentenze

Contenziosi su canoni balneari, il 30% dell’importo è da considerare acconto

Importante sentenza della Corte d'appello di Venezia, che accoglie la tesi di uno stabilimento balneare di Rosolina Mare

Una sentenza di particolare importanza che interessa gli imprenditori balneari di tutta Italia, pubblicata nei giorni scorsi, è stata emessa in materia di canoni demaniali marittimi a uso turistico-ricreativo dalla prima sezione civile della Corte d’appello di Venezia. La nuova decisione (n. 452/2020, presidente e relatrice Caterina Passarelli), che si contrappone radicalmente ad alcune precedenti sentenze di altra sezione della stessa Corte d’appello veneziana, è in linea con una ricchissima giurisprudenza del tribunale di Venezia (promanante da giudici differenti), dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato.

Il nucleo centrale che è all’origine di questo ampio contenzioso riguarda l’interpretazione corretta di una parte dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 (la legge n. 147 del 2013) che, in attesa del riordino di tutta la materia dei canoni demaniali marittimi non ancora approvata dal parlamento in più legislature, ha concesso ai titolari di stabilimenti balneari la possibilità di deflazionare il contenzioso in corso alla data del 30 settembre 2013, scegliendo in alternativa fra due forme di pagamento del canone richiesto dal Comune competente per territorio: il versamento del 30% in unica soluzione entro pochi giorni oppure di un importo superiore con rateizzazione entro un termine più ampio ma comunque breve. Nel caso specifico la società Bagni dal Moro, che fu l’azienda pioniera di Rosolina Mare nell’immediato dopoguerra, optò per il versamento immediato del 30% delle “somme dovute”.

Nel linguaggio comune si dice che si tratterebbe di un “condono”, essendone gli effetti simili a quelli di una sanatoria, ma al contrario condono non è. Piuttosto si tratta di una scelta di parlamento e di governo per “fare cassa” subito, come si desume chiaramente dallo stesso dettato normativo dove è stabilito a chiare lettere che scopo dell’agevolazione è quello “di ridurre il contenzioso derivante dall’applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime”. In altre parole, la norma della legge di stabilità 2014 è servita allo Stato dichiaratamente per ridurre le cause civili e nel contempo ottenere rapidamente il pagamento ridotto dei canoni demaniali marittimi, ossia per portare nelle casse dello Stato più risorse in un breve spazio di tempo.

Con questa sentenza la prima sezione della Corte d’appello di Venezia ha ritenuto corretta, sotto i profili letterale, logico e costituzionale, l’interpretazione della norma speciale da parte della società Bagni dal Moro, assistita in tutti i gradi del giudizio dall’avvocato Gianluigi Ceruti. Proprio di questa vicenda, nella sentenza del tribunale monocratico di Venezia (giudice Alessandra Ramon) che sentenziò in primo grado proprio il caso dell’impresa balneare Bagni dal Moro, si occupò nel 2015 un giurista di alto livello quale il giudice costituzionale Paolo Maddalena, il quale scrisse un approfondito commento spiegando che il 30% delle “somme dovute” per la definizione della controversia doveva commisurarsi alla pretesa originaria del Comune e che se qualche imprenditore balneare, come appunto lo stabilimento di Rosolina Mare, avesse avuto la diligenza di pagare prima ancora dell’approvazione della legge di stabilità una somma che riteneva corrispondesse a un canone congruo, l’importo versato doveva essere considerato un acconto se l’ammontare del 30% della definizione del contenzioso fosse stato superiore. Viceversa le amministrazioni pubbliche, in particolare l’Agenzia del demanio, pretendono che non sia preso in considerazione l’acconto versato, per cui verrebbe penalizzato il concessionario più adempiente (proprio come la società di Rosolina Mare), mentre si premierebbe l’imprenditore che non avesse versato all’erario neppure un euro.

La questione di cui si occupa la recente sentenza della Corte d’appello veneziana, benché sorta nel territorio di competenza del predetto giudice, ha dimensioni nazionali in quanto interessa aziende balneari dell’intera costa italiana. Per approfondire, scarica il testo della sentenza »

Si ringrazia lo studio dell’avvocato Gianluigi Ceruti per la documentazione inviata

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