Norme e sentenze

Concessioni balneari e pianificazione costiera, la posizione della giurisprudenza amministrativa

Un commento alla recente pronuncia del Tar Lecce, in controtendenza rispetto all'orientamento più consolidato

Le recenti pronunce del Tar Lecce (dalla n. 1201/2025 alla n. 1214/2025), intervenute in merito alla gara indetta dal Comune di Ginosa per l’assegnazione di concessioni demaniali marittime, tra le varie questioni hanno riacceso anche il dibattito sulla possibilità, per le amministrazioni comunali, di procedere all’affidamento delle concessioni anche in assenza del Piano comunale delle coste (PCC). Sul punto, le sentenze si pongono in parziale frizione con l’orientamento giurisprudenziale che, sino a oggi, appariva sostanzialmente consolidato.

L’esigenza di bilanciare, da un lato, la pianificazione razionale e sostenibile dell’uso del demanio marittimo e, dall’altro, il rispetto dei principi euro-unitari di concorrenza e trasparenza, ha, infatti, condotto tanto la giurisprudenza amministrativa di primo grado quanto il Consiglio di Stato a ritenere ammissibili, anche in via transitoria, procedure selettive in assenza della pianificazione comunale.

Il Tar Lecce, invece, si colloca in controtendenza. Da sempre incline a un’interpretazione distante all’orientamento prevalente in tema di concessioni demaniali marittime, il Tar Lecce ha affermato che l’assenza del PCC rappresenta un vizio sostanziale del procedimento, tale da inficiare la legittimità della gara. Secondo il collegio, gli strumenti tecnici predisposti dal Comune non possono surrogare il piano comunale, in quanto privi del necessario vaglio regionale e dell’approvazione consiliare. La procedura di evidenza pubblica, svolta in assenza del PCC, risulterebbe pertanto illegittima, in quanto carente del presupposto pianificatorio necessario a garantire coerenza, sostenibilità e imparzialità nella gestione del demanio marittimo.

In senso diametralmente opposto si colloca l’AGCM ma anche la giurisprudenza che, valorizzando il principio di continuità dell’azione amministrativa, ammette la possibilità di indire gare pubbliche anche in mancanza del piano, purché nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa regionale e nel quadro dei principi generali dell’ordinamento. Tra queste si segnala la sentenza del Tar Lazio, sez. II, 23 aprile 2025, n. 7917, che ha riconosciuto la legittimità delle procedure transitorie previste dall’art. 19, comma 3, del Regolamento regionale Lazio n. 19/2016. Il Tar Lazio ha infatti chiarito che, nelle more dell’approvazione del PUA, è consentito procedere ad affidamenti temporanei — anche per una sola stagione balneare — attraverso procedure selettive ispirate ai principi di concorrenza e trasparenza. In tal modo si evita sia la paralisi amministrativa, sia il consolidamento di posizioni precedenti prive di adeguata copertura normativa.

Anche la sezione II bis del Tar Lazio, con sentenza 16 ottobre 2024, n. 17933, ha affermato che l’assenza del PUA non esonera l’amministrazione dall’obbligo di affidare le concessioni mediante procedure pubbliche. Richiamando numerosi precedenti del Consiglio di Stato, il collegio ha escluso la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto, ribadendo che i Comuni possono legittimamente avvalersi delle modalità transitorie previste dalla normativa regionale, sempre che siano garantiti i requisiti minimi di trasparenza e parità di accesso.

Il Consiglio di Stato, infatti, ha già avuto modo di pronunciarsi sul tema. In particolare, con la recente sentenza dello scorso 7 febbraio, n. 971, intervenuta, peraltro, in riforma di una decisione dello stesso Tar Lecce, con la quale ha chiarito che l’assenza del PCC non può di per sé giustificare il diniego della concessione, in quanto l’amministrazione è tenuta a procedere comunque con l’istruttoria delle istanze, utilizzando i criteri stabiliti dal Piano regionale delle coste e dalle normative sovraordinate.

La controversia riguardava il diniego opposto dal Comune alla richiesta di rilascio di una concessione su specchio acqueo, motivato esclusivamente con riferimento all’assenza del Piano comunale delle coste. Il Consiglio di Stato ha ritenuto tale motivazione illegittima, affermando che:

  • la sospensione generalizzata delle procedure, fondata sull’assenza del PCC, costituisce un provvedimento atipico, privo di copertura normativa, e in contrasto con il principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost.;
  • il Piano regionale delle coste, se vigente, rappresenta comunque uno strumento utile per orientare l’amministrazione nella valutazione delle istanze, anche in assenza della pianificazione comunale;
  • l’amministrazione è tenuta, in ogni caso, a istruire e concludere il procedimento concessorio, motivando puntualmente l’eventuale rigetto e non potendo giustificare l’inattività con la sola mancanza del piano.

Il collegio ha richiamato, a sostegno, la propria precedente giurisprudenza (Cons. St., Sez. VI, n. 4788/2014), ribadendo che l’assenza del piano comunale può avere effetti impeditivi solo in casi residuali, ove risulti oggettivamente impossibile procedere con criteri derivabili dalle fonti sovraordinate (regionali, statali, urbanistiche e paesaggistiche). In ragione di ciò, quindi, il Consiglio di Stato ben potrebbe ritenere che anche le procedure selettive non debbano essere ostacolate né sospese a causa mancanza del piano comunale delle coste.

Nel contesto giurisprudenziale attuale, le sentenze del Tar Lecce rappresentano quindi un orientamento isolato e minoritario, mentre prevale una lettura che riconosce all’amministrazione margini di operatività anche in assenza del piano comunale. Le più recenti pronunce sembrano convergere su un consolidato principio: l’assenza del Piano comunale delle coste non può giustificare automaticamente il rigetto delle istanze di concessione, né tantomeno la sospensione generalizzata dell’attività amministrativa in materia demaniale. Non è da escludere, però, che proprio la mancata approvazione dei piani locali possa legittimare durate delle concessioni inferiori ai 5 anni.

Nel frattempo, è iniziata una nuova stagione balneare. Da un lato, alcuni Comuni sono riusciti a completare tempestivamente le procedure di gara, mentre la maggior parte delle amministrazioni costiere si trova ancora in una situazione di incertezza operativa. Il principale ostacolo a questa situazione di stallo rimane la mancata adozione del decreto sugli indennizzi, insieme alle difficoltà pratiche e operative che continuano a rallentare l’adeguamento e l’efficace gestione delle concessioni demaniali. Anche se la stagione balneare 2025 è ormai avviata, questo è il momento giusto per affrontare le questioni ancora in sospeso, come la regolarizzazione delle concessioni, l’adozione dei piani locali e l’adeguamento alle normative in materia. Un’adeguata preparazione consentirà alle amministrazioni e agli operatori del settore di affrontare la prossima stagione con maggiore certezza e senza i ritardi che hanno caratterizzato gli anni precedenti.

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Rosamaria Berloco

Avvocato in amministrativo e civile, specializzata in appalti pubblici e concessioni demaniali. Docente e autrice di numerosi articoli e saggi su riviste di settore. Co-founder di Legal Team.
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