Norme e sentenze

Cassazione disapplica proroga al 2020 su una concessione balneare

La sentenza, riferita al precedente rinnovo fino al 2020, rappresenta l'ennesima pronuncia dei giudici in assenza di una riforma generale del demanio marittimo.

La Corte di Cassazione ha sancito l’inapplicabilità delle proroghe automatiche sulle concessioni demaniali marittime, stabilendo che i privati che vogliono ottenere una spiaggia da sfruttare economicamente devono passare attraverso delle gare pubbliche in base alla direttiva 2006/123/CE (la nota “Bolkestein”) e alla sentenza del 14 luglio 2016 “Promoimpresa” della Corte di giustizia europea.

La pronuncia, la numero 25993 del 12 giugno 2019, si riferisce nello specifico alla proroga al 2020 e non all’estensione fino al 2033 istituita dall’ultima legge di bilancio. Tutto ha avuto origine in seguito al ricorso contro una decisione del tribunale di Genova, che aveva respinto la richiesta della procura di disporre il sequestro preventivo di un’area demaniale in relazione al reato ex art. 1161 del Codice della navigazione (“Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata”).

Nello specifico la procura si era opposta alla decisione del tribunale, il quale aveva ritenuto di non poter disapplicare la legge nazionale sulle proroghe automatiche delle concessioni balneari. La procura invece, ritenendo illegittimo il regime di proroga in relazione alla direttiva Bolkestein, aveva presentato ricorso in Cassazione, ottenendo piena ragione.

«È stato affermato – motivano i giudici nella sentenza – che va disapplicata la normativa di cui al D.L. 24 giugno 2016, n. 113, art. 24, comma 3-septies, conv. in L. 7 agosto 2016, n. 160, laddove la stessa, stabilizzando gli effetti della proroga automatica delle concessioni demaniali marittime prevista dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, art. 1, comma 18, conv. in L. 26 febbraio 2010, n. 25, contrasta con l’art. 12, par. i e 2, della direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 (c.d. direttiva Bolkestein) e, comunque, con l’art. 49 TFUE. (Sez.3, n. 21281 del 16/03/2018, Rv.273222, cit)».

Si tratta dell’ennesimo capitolo sull’infinita vicenda del demanio marittimo, da molto tempo in balia delle decisioni dei tribunali – spesso in contrasto tra loro – in assenza di una legge nazionale che vada a disciplinare la materia in maniera organica al di là delle semplici proroghe.

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